Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8893 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26414-2006 proposto da:

OVATTIFICIO RESINATURA VALPADANA O.R.V. S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato RUSSO SERGIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DALLA BERNARDINA MARIO,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato OZZOLA MASSIMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PENASA LUCIANO, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/09/2005 R.G.N. 469/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI GIANCARLO;

udito l’Avvocato RUSSO SERGIO;

udito l’Avvocato BARBARA SILVAGNI per delega OZZOLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, pronunciando sul ricorso proposto da B.F. nei confronti dell’Ovattificio Resinatura Valpadana O.R.V. spa, presso cui aveva lavorato quale dirigente, per quanto ancora qui ancora particolarmente rileva:

– dichiarò l’illegittimità del trasferimento comunicato all’attore con lettera del (OMISSIS);

– dichiarò l’ingiustificatezza del licenziamento intimato al dirigente;

– condannò la datrice di lavoro al pagamento dell’indennità supplementare nella misura di 22 mensilità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo;

– condannò la datrice di lavoro al risarcimento del danno nella misura di lire 10 milioni, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo.

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 19.4 – 22.9.2005, pronunciando sull’impugnazione principale della O.R.V. e su quella incidentale del B., rigettò l’appello principale e, in parziale accoglimento dell’incidentale, condannò la Società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, della somma di Euro 13.944,33, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto al saldo, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

A sostegno del decisum, e sempre per quanto ancora qui specificamente rileva, la Corte osservò quanto segue:

– sulla base delle risultanze istruttorie (documentali e orali) doveva escludersi che la Società avesse provato l’avvenuto perfezionamento di un accordo fra le parti per l’assunzione da parte del B. dell’ulteriore e diverso incarico di “amministratore unico” di una neo-costituita società rumena, nonchè l’avvenuta disposizione aziendale di un provvedimento di distacco, cosicchè andava escluso l’inadempimento del lavoratore;

– atteso che la parte datoriale, ancor prima dei perfezionamento di qualsivoglia accordo per l’assunzione da parte del B. del ricordato incarico sociale aggiuntivo, aveva assunto un altro dirigente per l’espletamento proprio dei compiti di “direttore engineering” già assegnati al B., doveva ritenersi l’illegittimità dell’operato trasferimento, siccome non motivato da oggettive e dimostrate scelte tecniche organizzative aziendali, e del successivo demansionamento del dirigente, per effetto della sua definitiva assegnazione in una sede aziendale decentrata per l’espletamento di un modesto incarico “direttivo”, in precedenza svolto da un non dirigente;

– il danno da illegittimo trasferimento e da susseguente dequalificazione emergeva all’evidenza in re ipsa, in quanto per circa sei mesi il lavoratore era stato trasferito in una sede decentrata e incaricato di mansioni inferiori, così che il medesimo non aveva potuto esplicare le sue capacità di dirigente tecnico, con conseguente depauperamento del suo patrimonio nel settore e lesione della sua dignità lavorativa, lesione destinata ad incidere sull’arricchimento della sua professionalità, oltre che sulla sua vita di relazione;

– doveva ritenersi l’ammissibilità di una valutazione equitativa del danno, avendo riguardo all’illegittimità del trasferimento operato, alla rilevanza e allo spessore del demansionamento intervenuto, alla durata non breve (quasi un semestre) dello stesso e alla peculiarità della fattispecie;

– tale danno, che poteva essere parametrato all’entità della retribuzione, andava liquidato in misura superiore a quella stabilita in prime cure, tenuto conto dell’entità della retribuzione e della durata temporale del nocumento patito;

– premesso che il B. aveva invocato l’indennità supplementare prevista dall’art. 19 CCNL di categoria, doveva ritenersi l’illegittimità del licenziamento, poichè la soppressione del posto di lavoro di direttore dello stabilimento ove il dirigente era stato trasferito non poteva provare, da sola, per la modestia della pretesa riorganizzazione aziendale effettuata nel solo settore a cui il B. era stato illegittimamente preposto negli ultimi sei mesi lavorativi, la giustificatezza di un licenziamento operato per radicale riorganizzazione aziendale, attestandone invece l’arbitrarietà; nè la Società aveva dimostrato l’effettiva esistenza della crisi di mercato posta a base dell’accorpamento aziendale attuato, non apparendo sufficienti le risultanze probatorie emergenti dalle generiche prove orali assunte e le sole motivazioni dell’assemblea societaria, in assenza di una congrua allegazione di documentazione sociale comprovante l’effettività della negativa situazione asseritamente attraversata dalla Società; la pretestuosità della giustificazione del licenziamento emergeva altresì dalle risultanze documentali comprovanti che la direzione tecnica e produttiva della Società era sempre stata unica per gli stabilimenti di (OMISSIS) (ove il B. era stato trasferito) e (OMISSIS), il che escludeva che fosse stato effettivamente operato l’accorpamento affermato contestualmente al licenziamento;

– doveva reputarsi corretta la quantificazione nella misura massima dell’indennità supplementare, tenuto conto del complesso dei fatti accertati, delle modalità del licenziamento e della consistente anzianità del dirigente.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale l’Ovattificio Resinatura Valpadana O.R.V. spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria. L’intimato B. F. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di Legge (artt. 2697, 1218 e 1223 c.c.; art. 115 c.p.), nonchè vizio di motivazione, osservando che:

erroneamente la Corte territoriale aveva fatto coincidere l’esistenza del danno con l’esistenza della lesione, senza che il preteso danneggiato avesse allegato alcunchè in ordine all’esistenza di un danno di natura professionale, di una lesione alla dignità lavorativa destinata ad incidere sulla sua professionalità e di danni alla sua vita di relazione;

– non vertendosi nella fattispecie in tema di crediti di lavoro, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto del diminuito potere d’acquisto solamente dalla data di pubblicazione della sentenza, ossia dal momento in cui il credito era divenuto liquido ed esigibile e il correlativo debito si conveniva in debito di valuta.

1.1 Quanto al primo profilo del mezzo all’esame, osserva la Corte che l’assunto della ricorrente inerente alla mancata allegazione delle circostanze di danno da parte del lavoratore è meramente affermato, senza che sia stato riprodotto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del medesimo, il contenuto degli atti processuali da cui andrebbe desunta la fondatezza della doglianza; ne discende che la censura difetta della necessaria specificità in ordine alla (pretesa) insussistenza degli elementi qualificanti il danno di cui è stato chiesto il risarcimento, con conseguente inammissibilità della doglianza appunto per quanto concerne il dedotto difetto di allegazione dei fatti costitutivi del chiesto risarcimento, Va inoltre considerato che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell’art. 2103 c.c. (demansionamento sulla cui sussistenza non più si controverte, stante la mancanza di specifici motivi di ricorso sul punto), il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr, Cass., n. 14729/2006; nonchè, con particolare riferimento al precipuo rilievo della prova per presunzioni in tema di danno provocato sul fare areddittuale del soggetto, Cass., SU, n. 6572/2006; Cass., n. 29832/2008).

In sostanza, secondo la giurisprudenza di questa Corte, fermo restando che il danno da demansionamento va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assume uno specifico rilievo proprio la prova per presunzioni, per la quale dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno.

Nel caso che ne occupa la Corte territoriale, al di là dell’affermazione che il danno, nel caso di specie, sarebbe stato in re ipsa (dal che avrebbe dovuto trarsi l’errata conseguenza che il danno non necessitava di essere specificamente provato), ha poi, in concreto, desunto l’esistenza dello stesso, in via presuntiva, dalla presa in considerazione di specifiche emergenze fattuali, quali già sinteticamente indicate nello storico di lite, giungendo in tal modo, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, al riconoscimento della sua effettiva sussistenza.

1.2 Quanto al secondo profilo del medesimo mezzo, deve rilevarsi che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, costituisce “credito di lavoro”, nella sua ampia accezione, con conseguente applicabilità dell’art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il credito per il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall’inadempimento della società datrice di lavoro (cfr, ex pluribus, Cass., SU, n. 3561/1991; Cass., n. 11354/2004), fra i quali deve essere ricompreso anche quello derivante dalla violazione degli obblighi di cui all’art. 2103 c.c..

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale, ha fatto applicazione della regula iuris prevista per i crediti di lavoro dall’art. 429 c.p.c., comma 3.

1.3 Il motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, non può dunque trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 604 del 1966, art. 3), nonchè vizio di motivazione, osservando che:

– erroneamente la Corte territoriale aveva escluso la giustificatezza del licenziamento del dirigente benchè effettivamente l’assemblea societaria avesse deciso e in concreto attuato la riorganizzazione aziendale, secondo una scelta imprenditoriale adottata nell’ambito della libera iniziativa economica costituzionalmente garantita (art. 41 Cost.) e come tale insindacabile;

– l’iter argomentativo adottato era in ogni caso inidoneo a far comprendere perchè era stata riconosciuta l’indennità supplementare nella misura massima.

2.1 Quanto al primo profilo del mezzo all’esame, osserva il Collegio che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte, la nozione di giustificatezza del licenziamento, in considerazione della specialità della posizione del dirigente nell’ambito dell’organizzazione aziendale, si distingue da quella di giustificato motivo ex L. 15 luglio 1966, n. 604, e consiste nell’assenza di arbitrarietà, o, per converso, nella ragionevolezza del provvedimento che lo dispone, da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede (cfr, Cass., n. 15749/2002).

La Corte territoriale non ha fondato la propria decisione sotto il profilo della valutazione dell’opportunità delle scelte imprenditoriali, ma, dopo avere riscontrato che l’atto di recesso non era stato determinato dalla menomazione dell’elemento fiduciario, bensì, secondo la stessa prospettazione datoriale, da ragioni oggettive, ha appunto ritenuto la pretestuosità ed arbitrarietà del licenziamento di che trattasi, pervenendo a tali conclusioni all’esito di una disamina complessiva degli eventi caratterizzanti la vicenda (necessariamente comprendenti anche quelli costituenti gli antecedenti fattuali del recesso), nell’ambito della quale sono stati rilevati, con motivazione coerente ed immune da vizi logici, la mancata documentazione dei “dati negativi del conto economico” e dei “risultati negativi della gestione antecedente”, pur posti a motivo della operata riorganizzazione; la solo asserita “sfavorevole situazione di mercato”; la modestia dell’intervento attuato, che aveva lasciato sostanzialmente inalterata la struttura aziendale al di là dell’avvicendamento dei dirigenti; l’incidenza dell’operazione sul solo anziano dirigente B., pochi mesi prima illegittimamente trasferito e demansionato “proprio” presso lo stabilimento poi accorpato e dopo l’avvenuta assunzione di un altro dirigente a cui erano stati affidati i compiti sino ad allora dal medesimo svolti. L’accertamento del carattere pretestuoso del licenziamento, traducendosi in una valutazione di merito, non può essere sindacata in questa sede di legittimità se non per la presenza di errori giuridici ovvero per l’incoerenza logico formale della motivazione adottata; poichè la Corte territoriale ha svolto la propria indagine conformandosi ai principi di diritto che regolano la materia e sviluppandola con argomentazioni coerenti con i dati fattuali accertati e prive di elementi di illogicità e contraddittorietà, il profilo di doglianza all’esame non può trovare accoglimento.

2.2 Quanto al secondo profilo va rilevato che anche la quantificazione della misura dell’indennità consegue ad una valutazione di merito, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato attraverso la precisa indicazione dei parametri fattuali che l’hanno in concreto determinata, cosicchè anche la relativa censura si presenta infondata.

2.3 Anche il motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, non può dunque essere accolto.

3. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna alle spese, nella misura indicata in dispositivo, della parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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