Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8892 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. Lo SRDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7746/2016 R.G. proposto da:

Edilpini srl e.P.N., rappresentati e difesi dall’Avv.

Mezzanotte Salvatore, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio

34;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

L’Aquila, Sez. Stacc. Pescara, n. 1115/6/2015, depositata il 22

ottobre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2020 dal relatore Cavallari Dario.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Edilpini srl e P.N. hanno impugnato un avviso di rettifica e liquidazione avente ad oggetto delle imposte di registro ed ipocatastali e relativo ad un appartamento rientrante nell’azienda individuale P.N., che era stata conferita alla detta Edilpini srl, che già ne era affittuaria, in occasione di un aumento di capitale che l’aveva interessata.

La CTP di Chieti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.

216/11, ha accolto il ricorso. e

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR di L’Aquila, Sez. Pescara, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1115/6/2015, ha accolto.

La Edilpini srl e.P.N. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, i ricorrenti lamentano la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, e del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa 1, Parte 1, art. 4, lett. a), n. 3, in quanto la CTR avrebbe errato nell’applicare, nella specie, il citato art. 51 che, dettando il criterio per determinare la base imponibile nei trasferimenti di immobili o diritti immobiliari e di aziende o diritti reali sulle aziende (il valore venale in comune commercio), non avrebbe potuto essere utilizzato in presenza di un conferimento d’azienda, come avvenuto nel caso in esame.

Per l’esattezza, sostengono che la CTR avrebbe dovuto fare riferimento alla disciplina del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa 1, Parte 1, art. 4, lett. a), n. 3, del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, i quali prescrivevano, per il conferimento di azienda, l’imposta fissa di Euro 200,00.

Inoltre, affermano che la CTR non avrebbe potuto accertare se un bene fosse o meno ricompreso in un conferimento di azienda.

In particolare, criticano il fatto che la CTR avesse ritenuto l’appartenenza del bene all’azienda in base alla sua vicinanza ed alla sua dimensione rispetto a quelli che costituivano “il focus aziendale”, che avesse valorizzato la mancata destinazione dell’immobile ad attività produttiva, che non avesse motivato sufficientemente quanto alla presenza in loco del custode e che avesse dato peso al rapporto di parentela fra lo stesso custode e P.N..

Le doglianze sono in parte infondate ed in parte inammissibili.

Innanzitutto, va respinta l’affermazione che la CTR non potrebbe accertare la natura pertinenziale o meno di un immobile indicato dal contribuente come appartenente ad un complesso aziendale.

Infatti, l’art. 2955 c.c. stabilisce che “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

Nè in questa disposizione nè in altre similari in materia fiscale è stabilito che l’inserimento di un bene in un’azienda dipenda esclusivamente da una semplice dichiarazione in tal senso dell’imprenditore, occorrendo, invece, che la res sia “organizzata dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Quest’ultima circostanza, pertanto, ben può essere verificata, sulla base dell’atto presentato per la registrazione e della sua riqualificazione (come avvenuto nella specie), sia dall’Amministrazione sia dall’autorità giudiziaria, purchè nel rispetto delle procedure di legge, in ordine al rispetto delle quali, nel presente caso, non è stata sollevata alcuna contestazione.

Quanto alla doglianza che la CTR non avrebbe dovuto applicare il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, ma, piuttosto, il D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa 1, Parte 1, art. 4, lett. a), n. 3, se ne rileva l’inammissibilità, non avendo i ricorrenti colto la ratio della decisione.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, dispone che “Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l’ufficio del registro, ai fini dell’eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1, avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni”.

Si tratta di una disposizione di carattere generale che può essere utilizzata per la rettifica del valore dei trasferimenti immobiliari, qualora si accerti, appunto, la ricorrenza di un trasferimento di questo genere.

La CTR, quindi, non ha ignorato, come sembrano sostenere i ricorrenti, che vi era stato un conferimento di azienda, ma ha semplicemente applicato la norma in esame dopo avere stabilito, in sede di riqualificazione dell’atto, che uno degli immobili oggetto dell’operazione non era parte dell’azienda.

Infatti, una volta acclarato che uno specifico immobile non rientrava nell’azienda, la fattispecie non poteva più essere regolata dal D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa 1, Parte 1, art. 4, lett. a), n. 3, il quale concerne la “costituzione e aumento del capitale o patrimonio” che avvenga “con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa”.

In ordine alle ulteriori doglianze dei ricorrenti, si osserva che esse sono inammissibili, atteso che mirano a chiedere a questo Collegio un riesame delle risultanze istruttorie valutate dalla CTR.

2. Con il terzo motivo i ricorrenti contestano la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 poichè la CTR non avrebbe potuto negare l’applicazione nella misura richiesta dell’imposta in esame in base alle caratteristiche oggettive e soggettive dei beni oggetto di conferimento.

La doglianza è infondata per le ragioni esposte nell’esame dei primi due motivi.

3. Con il quarto motivo i ricorrenti sostengono la falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, convertito con L. n. 248 del 2006, poichè la CTR non avrebbe potuto avvalersi di questa normativa in quanto attinente alle cessioni/locazioni di immobili.

La contestazione non deve essere esaminata, in ragione del rigetto. dei primi tre motivi.

4. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 3 Cost. e del D.Lgs. n. 198 del 2006 e dell’ordinamento internazionale e comunitario in quanto la CTR avrebbe affermato che una donna non sarebbe stata persona idonea ad assicurare “una proficua ed effettiva tutela del complesso aziendale”.

La doglianza non deve essere esaminata, in conseguenza del rigetto dei primi tre motivi.

5. Il ricorso è, quindi, respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a rifondere le spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 2.200,00, oltre spese prenotate a debito;

– si dà atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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