Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8892 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32998/2018 proposto da:

P.C., quale procuratore generale di P.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO, 52, presso

lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FRANCESCO BRINDISI, rappresentato e

difeso dall’avvocato STANISLAO GIAMMARINO;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SCRL N. (OMISSIS), in persona del

Curatore, elettivamente domiciliata in SALERNO, PEC (DOMICILIO

TELEMATICO): AVVMASSIMOPOSTIGLIONE.PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO POSTIGLIONE, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ SGA SPA, A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1265/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 07/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Curatela del fallimento (OMISSIS) srl ha agito nei confronti di A.G. e P.G., per ottenere la dichiarazione di simulazione assoluta, in primo luogo, e di revocatoria in subordine, di un atto di compravendita con il quale A.G. ha ceduto a P.G., l’unico cespite di sua proprietà.

La ragione che ha indotto la Curatela a tale azione giudiziaria è nella circostanza che A. era socio e presidente della società fallita, e che si sarebbe spogliato del bene dopo la dichiarazione di fallimento e dopo che era stata notificata citazione da parte della società per avere pagamento dei danni.

Nel giudizio si è costituito l’acquirente, P.G., che ha resistito alla domanda sostenendo che la vendita era effettiva e non simulata e che non v’erano presupposti per la revocatoria. Anche il venditore, A.G., nel costituirsi, ha contestato la domanda e soprattutto la sua condizione di debitore della società e cosi del fallimento.

Il Tribunale ha accolto la domanda di simulazione assoluta, non entrando quindi nel merito della revocatoria, che era chiaramente subordinata.

Ha proposto appello il solo P.G., contestando in particolare l’uso delle presunzioni fatto per accertare la simulazione. Ma la decisione di primo grado è stata integralmente confermata in appello.

Il P. ricorre ora per Cassazione con tre motivi. V’è controricorso del Fallimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La corte di appello conferma l’accertamento della simulazione fatto in primo grado, con una decisione conforme a quest’ultima.

In particolare, la decisione di primo grado era stata basata su due ordini di indizi. Un primo ordine recava dimostrazione della simulazione (mancata prova del pagamento, possesso rimasto al venditore ecc.), un secondo ordine di indizi significava invece intenzione elusiva (la sequenza temporale degli atti).

Ritiene la corte di appello che il giudice di primo grado ha fatto buon uso delle presunzioni, utilizzando, e questo aspetto è momento importante della ratio decidendi, la prova indiziaria dell’intento elusivo come prova indiziaria, a sua volta, della simulazione assoluta.

2. Il ricorrente propone tre motivi: i primi due attengono alla accertata simulazione, il terzo alle spese di CTU.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c..

Sostiene che la corte avrebbe dovuto accertare l’esistenza di un accordo simulatorio, quale prova della simulazione, quando invece l’accordo simulatorio è stato solo presunto da alcuni indizi, in particolare da elementi indicativi dell’intento fraudolento, e comunque non da elementi precisi gravi e concordanti. La regola di giudizio violata dunque è sia nell’uso delle presunzioni (si è fatto ricorso a fatti noti non aventi carattere significativo) sia nella circostanza di aver dato prevalenza agli elementi indiziari, ed in particolare ad un indizio di secondo grado come quello ricavato dalla intenzione elusiva, rispetto alle prove orali e documentali.

2.1.2.- Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., Sostiene il ricorrente che nella valutazione delle prove il giudice avrebbe dato prevalenza agli indizi rispetto alle prove orali, cosi non riuscendo a pervenire ad un risultato certo, come avrebbe dovuto invece essere.

I due motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto attengono alla valutazione delle prove fatta dal giudice di merito e poste a base della decisione.

2.2.- I motivi sono infondati.

Va premesso che in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 22801/2014; Cass. 29504/2019).

Nella fattispecie la corte di merito ha tratto convinzione della simulazione della vendita da una serie di elementi indiziari, non solo indicativi di una volontà elusiva del credito, elemento questo servito anche esso a dimostrazione della simulazione, ma altresì da elementi direttamente presuntivi della simulazione, come quello del mancato versamento del prezzo, o del mancato trasferimento del possesso.

Va altresì ricordato che in tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 9059/2018; Cass. 27410/2019; Cass. 5374/2017; Cass. 9108/2012).

Nel caso presente, risulta evidente che la corte ha valutato sia singolarmente gli elementi indiziari, che facendone una globale valutazione (vedi pagine 6-11 della sentenza), cosi che il ragionamento presuntivo è immune da vizi logici o di motivazione che possano renderlo censurabile.

Nè può censurarsi il fatto che il giudice di merito abbia dato maggior rilievo alla prova presuntiva rispetto a quella orale (circostanza che peraltro non traspare dalla motivazione).

Infatti il giudice del merito, nel suo discrezionale potere di prudente apprezzamento delle prove, è libero di scegliere, tra più elementi di prova sottoposti al suo vaglio, quelli che reputi più attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio convincimento, scartando gli altri che ritenga meno concludenti e sicuri; e può, quindi, in particolare decidere in base soltanto ad elementi indiziari od a presunzioni semplici. Le quali ultime – quando siano fatte discendere da fatti certi e siano altresì gravi, precise e concordanti – occupano nella gerarchia delle prove, una posizione non inferiore agli altri mezzi istruttori (Cass. 10573/2002; Cass. 6038/2001; Cass. 7557/1986).

Del resto, la corte ha dato ragione della svalutazione delle prove orali e documentali effettuata a vantaggio di quelle presuntive (pagine 10-11).

3.- Il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 91 c.p.c..

Secondo il ricorrente la corte avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado che ha posto a carico del medesimo ricorrente, allora convenuto, le spese di CTU.

L’errore starebbe nel fatto di aver applicato il criterio della soccombenza, pur dopo aver premesso che la CTU serviva alla domanda subordinata di revocatoria, sulla quale, non essendovi stata pronuncia, non v’è dunque soccombenza.

Il motivo è però infondato, in quanto la soccombenza sulla domanda principale (simulazione) ha determinato l’assorbimento della subordinata di revocatoria, cosi che il criterio è stato correttamente applicato, senza tacere della discrezionalità del giudice nel non disporre la compensazione delle spese.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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