Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8891 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3282/2014 R.G. proposto da:

Centoducati s.p.a. in liquidazione, con gli avv.ti prof. Federico

Pergami e Massimo Panzarani, nel domicilio eletto presso lo studio

del secondo in Roma, alla via Vittoria Colonna, n. 27.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale per la

Lombardia – Milano n. 82/36/13, depositata il 27/06/2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre

2020 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società contribuente era attinta da avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008, ove sulla scorta di PVC redatto dai militari della Guardia di Finanza, l’Ufficio contestava e riprendeva a tassazione indebita detrazione di costi su beni e servizi intangibili ed ammortizzati, spese di manutenzione portate a detrazione in anni non di competenza, costi non inerenti.

Il ricorso di primo grado esitava in rigetto debitamente impugnato dalla società contribuente, resistendo l’Ufficio.

L’appello veniva rigettato dalla C.T.R..

Avverso questa sentenza propone ricorso la società contribuente, affidandosi ad unico motivo, cui controdeduce tempestivamente l’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Viene proposto unico motivo di ricorso.

Con l’unico motivo si profila censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, lamentando che non sia pervenuto l’avviso di fissazione udienza, impedendo così la partecipazione alla pubblica trattazione, con compressione del diritto di difesa. Con orientamento consolidato, questa Corte ha statuito essere imprescindibile elemento processuale la tempestiva comunicazione di fissazione udienza, in modo da consentire alle parti di spiegare le dovute difese e di partecipare all’udienza a tutela del contraddittorio, rendendo anche gli eventuali chiarimenti richiesti dal giudice (cfr. Cass. V, n. 23607/2012; Cass. VI-5, n. 18279/2018).

L’udienza era celebrata in assenza della ricorrente che pur aveva chiesto la trattazione in forma pubblica e la contribuente aveva notizia solo dalla pec di avviso deposito sentenza, trasmessa allo stesso indirizzo cui il patrono privato aveva chiesto fosse trasmessa anche l’avviso di fissazione udienza, mai pervenuto. Richiesto sul punto, l’ufficio della CTR ha prodotto solo la ricevuta di accettazione della spedizione della pec, ma non quella di avvenuta ricezione che ne attesta la consegna nella disponibilità del destinatario.

Il motivo è pertanto fondato ed il ricorso merita accoglimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Lombardia – Milano, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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