Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8891 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16815/2009 proposto da:

D.A. (OMISSIS) (in proprio) già ex socio ed

ex legale rappresentante della società DB PROGETTI DI DAMIANI &

C.

SAS (società fallita), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO Claudio, che

lo rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 27/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di TORINO del 28.2.08, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. D.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 27/29/08, depositata il 22 maggio 2008, con la quale, provvedendosi sull’appello da lui proposto, veniva dichiarata l’inammissibilità dell’appello con condanna dell’appellante alle spese di giudizio in quanto, come affermato dal giudice a quo, devono considerarsi motivi nuovi le doglianze circa le modalità con cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento (atto impugnato) non essendo state avanzate in primo grado.

Si è costituita, controdeducendo, l’Agenzia delle Entrate; non si è costituita la concessionaria Equitalia Nomos S.p.a., alla quale il ricorso in esame è stato notificato a mezzo posta con raccomandata della quale risulta provata la spedizione ma non l’avvenuto ricevimento (Cass., Sez. Un.,n. 627 del 2008), 2. Con il primo motivo del ricorso – premesso che con l’appello erano state contestate le modalità della notifica perchè effettuata in violazione degli artt. 140 e 145 c.p.c. (alla società, ritornata in bonis dopo la chiusura del fallimento, non presso la effettiva sede legale; al socio accomandatario senza indicare il nome della persona fisica e senza dare atto nella relata delle condizioni richieste dall’art. 140 c.p.c.), si contesta l’anzidetta ratio decidendi, sul presupposto che, avendo la sentenza di primo grado (che viene testualmente riportata) dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività dello stesso (calcolando i 60 gg. a decorrere dalla data di invio della r/r prevista dall’art. 140 c.p.c.), è legittimo che parte appellante censuri è vizi della notifica posti a base della sentenza di primo grado, che non costituiscono quindi motivi nuovi.

3. Tale motivo oltre che inammissibile appare infondato. Si rileva infatti che il quesito posto è privo dei requisiti stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il quesito deve essere formulato in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata: ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, non fa alcun riferimento alla fattispecie concreta ma si limita a riportare e ripetere i principi di diritto di cui alle norme invocate, così che un’eventuale risposta affermativa non consentirebbe affatto di dare soluzione alla concreta fattispecie portata all’esame di questa Corte (Cass. Sez. un., n. 26020 del 2008).

3.2 Si evidenzia inoltre che, come si ricava dal ricorso fornito sul punto della necessaria autosufficienza, i vizi di notifica denunciati con l’appello (sopra riportati) non corrispondono a quelli posti a fondamento della sentenza di primo grado (tardività del ricorso introduttivo per modalità di individuazione del dies a quo per il calcolo del termine utile) e devono pertanto ritenersi motivi nuovi.

4. Il secondo motivo, con il quale si denuncia che le spese del giudizio di merito sono state liquidate globalmente, senza distinzione tra onorari, diritti e spese, è fondato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal collegio, secondo cui la liquidazione delle spese giudiziali deve essere compiuta in modo tale da poter mettere la parte interessata in grado di controllare – in relazione a ciascuna fase del giudizio – se il giudice abbia rispettati i limiti delle rispettive tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazione della legge o delle tariffe (Cass. (Cass. n. 21359/2009; 34/2000;

12280/19995).

5. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta infondatezza ed inammissibilità del primo motivo e manifesta fondatezza del secondo”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il primo motivo del ricorso va rigettato, ed il secondo accolto; con riferimento al solo motivo accolto la sentenza impugnata va cassata con rinvio a diversa sezione ella Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in tali limiti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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