Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8891 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – President – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consiglie – –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consiglie – –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13457-2006 proposto da:

C.P., C.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA U. TUPINI 94, presso lo studio dell’avvocato CHIAVERINI ADOLFO,

che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato MEDICI ANDREA

(STUDIO PROF. GUIDO CALVI), che lo rappresenta e difende giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ILCO S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 31/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/02/2006 r.g.n. 558/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con provvedimento monitorio emesso il 23.3.2000 e notificato l’8.4 successivo il giudice civile della Sezione distaccata di Fabriano presso il Tribunale di Ancona ingiungeva a C.P. ed a C.S., in quanto decaduti dal beneficio del termine, il pagamento in favore di B.E. della somma capitale complessiva di L. 300.000.000, sulla base di n. 6 promesse di pagamento di L. 50.000.000 ciascuna, con scadenze annuali dal 30.8.1996 al 30.8.2001.

Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione i predetti C. convenendo il B. con citazione notificata il 15.5.2000.

Stando al loro assunto, essi erano contitolari esclusivi – in quanto detentori dell’intero capitale sociale – della societa’ ILCO s.r.l., esercente attivita’ di macellazione e lavorazione di carni ovine presso lo stabilimento di (OMISSIS). Nel 1995 l’allora amministratore di tale societa’, C.P., in esito a trattative, aveva stipulato con il B. – qualificatosi esperto nel settore delle carni ovine e titolare di un cospicuo portafoglio clienti – un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sette anni, con previsione di un compenso annuo di L. 48.000.000, rivalutabile di anno in anno su base ISTAT. Nel contesto le parti avevano stipulato un patto di non concorrenza esteso ai tre anni successivi alla fine del rapporto, dietro un compenso annuo di L. 2.000.000, da corrispondersi per tutta la durata del rapporto predetto.

Essi C. – in quanto anche Silvio era socio della ILCO – aderendo alla richiesta del B., gli avevano garantito il pagamento del compenso da parte della societa’, consegnandogli sei fogli – uno per ciascun anno – con i quali si impegnavano a corrispondergli la somma di complessivi L. 50.000.000 all’anno a decorrere dal 30.8.1996, ossia a distanza di un anno dall’inizio del rapporto, con cio’ coprendo tutta la durata del medesimo.

Questo pero’ sia era risolto entro il dicembre del 1995, senza che nessuna prestazione venisse svolta da parte del B. (neppure dopo una temporanea ripresa del rapporto nel 1999) – come emerso dal giudizio svoltosi presso la stessa Sezione di Fabriano ad iniziativa del predetto. Sicche’, costituendo le sei promesse di pagamento la garanzia dell’adempimento dell’obbligazione afferente al compenso spettante allo stesso B. in forza del descritto contratto, nulla era a costui dovuto.

Onde, previa autorizzazione alla evocazione in giudizio della s.r.l.

ILCO, cui la causa doveva ritenersi comune, e declaratoria di incompetenza del giudice adito con remissione degli atti al giudice del lavoro di Ancona, chiedevano, in via pregiudiziale, la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio di appello pendente presso il Tribunale in ordine alla domanda di nullita’ del patto di non concorrenza fra il B. e la s.r.l. IRCO e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo.

2. Nel costituirsi l’opposto contestava gli assunti avversari, concludendo per il rigetto dell’opposizione. A suo dire, infatti, le sei promesse di pagamento azionate nelle forme monitorie erano state rilasciate dagli opponenti a garanzia, non gia’ dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento a carico della s.r.l. ILCO, bensi’ del pagamento delle prestazioni di analoga natura rese alcuni anni prima in favore della SMOVICA s.r.l., anch’ essa facente capo ai C..

Poiche’ la predetta societa’ non aveva provveduto, se non nella ridottissima misura di L. 22.000.000, al pagamento delle somme pattuite, esso prestatore – una volta contattato di nuovo dai C. nel 1995 – aveva posto quale condizione essenziale per l’instaurazione del nuovo rapporto di consulenza la sistemazione delle pendenze pregresse attraverso il loro personale impegno.

3. Anche la societa’ ILCO s.r.l., di cui era stata autorizzata la chiamata, si costituiva in giudizio, in persona del legale rappresentante rag. D.F., assumendo posizione analoga a quella degli opponenti.

4. Con ordinanza 27.10.2001 il Giudice adito concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rimetteva le parti dinanzi al Giudice del lavoro di Ancona.

Questi, a seguito dell’esperita istruttoria orale, con sentenza resa il 26.2.2004 e depositata il 15.6 seguente, accoglieva l’opposizione e revocava il provvedimento monitorio opposto, con spese a carico del B..

5. Avverso tale sentenza, notificata il 15.9.2004, ha interposto rituale appello il B., con ricorso depositato il 14 ottobre dedotto e successivo, nel quale ha insistito per il rigetto dell’opposizione avversaria.

Si sono costituiti tutti gli appellati, concludendo per il rigetto del gravame.

Con sentenza dell’8 febbraio – 8 marzo 2006 la Corte d’appello di Ancona accoglieva l’appello proposto da B.E., e, per l’effetto, respingeva l’opposizione proposta dai nominati C. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice della Sezione distaccata di Fabriano del Tribunale di Ancona il 23.3.2000 e notificato l’8.4 successivo, del quale dichiara l’efficacia esecutiva; poneva a carico dei predetti C. e della S.r.l.

ILCO. le spese del doppio grado.

6. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari opponenti.

Resiste con controricorso il B..

Non ha svolto difesa alcuna la societa’ intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e’ articolato in due motivi.

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. sostengono che vi era stata una rinuncia implicita del promissario al beneficio dell’esonero probatorio; sicche’ la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare che non era stata raggiunta la prova del credito vantato dal B. nei confronti della SMOVICA s.r.l..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. nonche’ il vizio di motivazione dell’impugnata sentenza. Sostengono che comunque una serie concordante di indizi, non adeguatamente valutati dalla Corte d’appello, deponevano nel senso che il rapporto sottostante le dedotte promesse di pagamento era quello con la societa’ ILCO s.r.l..

2. Il ricorso – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

L’art. 1988 c.c. prevede che la promessa di pagamento – al pari della ricognizione di un debito – dispensa colui a favore del quale e’ fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.

Si tratta in ipotesi di promessa di pagamento pura o non titolata (ossia senza l’indicazione del rapporto fondamentale, quali sono quelle di specie) di un atto giuridico unilaterale, non negoziale, ricognitivo di un’obbligazione nascente da altra fonte che produce non gia’ l’effetto di un’astrazione materiale, sul piano del rapporto sostanziale, bensi’ quello definito come di mera “astrazione processuale” (c.d. relevatio ab oneri probandi).

L’obbligazione non sorge per effetto della promessa di pagamento, ma ha altra fonte; il promissario pero’, dichiarato dal promittente essere creditore della somma dedotta nella promessa di pagamento, puo’ domandare l’adempimento giovandosi dell’esonero della prova del rapporto “fondamentale”, ossia sottostante l’atto.

Nella promessa di pagamento titolata (i.e. con indicazione del rapporto sottostante) puo’ invece ravvisarsi anche una confessione con conseguente applicazione non solo dell’astrazione processuale suddetta (art. 1988 c.c.), ma anche della disciplina limitativa della revoca della confessione (art. 2732 c.c.).

Il carattere processuale e non gia’ sostanziale dell’astrazione insita nella promessa di pagamento pura comporta che il promittente che agisca in giudizio debba comunque allegare il rapporto sottostante, essendo solo assolto dall’onere di provarlo.

Conseguentemente in linea di principio deve ribadirsi che, pur essendo rinunciabile il vantaggio dell’inversione dell’onere della prova di un rapporto fondamentale derivante dalla titolarita’ di una promessa di pagamento, non e’ ravvisabile tale rinuncia se il promissario si limita ad indicare il rapporto fondamentale che e’ fonte (e giustifica) l’obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa (cfr. Cass., sez. 3^, 19 maggio 2006, n. 11775).

Nella specie il promissario, nel resistere all’opposizione al decreto ingiuntivo di cui in narrativa, ha dichiarato il rapporto sottostante in una (svolta) prestazione lavorativa in favore della societa’ SMOVICA s.r.l., partecipata dagli opponenti; la somma dedotta nella promessa di pagamento era il compenso dell’attivita’ svolta, debito questo del cui adempimento gli opponenti si rendevano garanti con le promesse di pagamento delle quali si controverte.

Pertanto il promissario ( B.), in ragione dell’astrazione processuale insita nelle promesse di pagamento, non era gravato dell’onere probatorio di tale allegato rapporto sottostante, ma erano i promittenti (i C.) a dover provare l’insussistenza dell’obbligazione (i.e.: per radicale insussistenza del rapporto sottostante, ovvero per mancato svolgimento della prestazione lavorativa, ovvero ancora per estinzione dell’obbligazione per essere gia’ stato corrisposto il relativo compenso).

Nella specie i promittenti hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo sulla base che le promesse di pagamento erano in realta’ riferibili ad altro rapporto di collaborazione lavorativa intercorso tra il promissario ed altra societa’, la ILCO s.r.l., parimenti da essi stessi partecipata; rapporto che pero’ si era rapidamente risolto senza che la prestazione lavorativa fosse stata svolta e quindi senza che sorgesse il credito al compenso.

La prova di questo diverso rapporto avrebbe potuto costituire, in astratto, quella prova contraria per incompatibilita’ – del rapporto fondamentale prevista dall’art. 1988 c.c. perche’ i promittenti fossero assolti dall’obbligazione di pagamento dichiarata nella promessa. Pero’ la Corte d’appello, con valutazione di merito non censurabile in questa sede di legittimita’ perche’ sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, ha ritenuto che i promittenti, opponenti al decreto ingiuntivo, avessero offerto solo un principio di prova di questo rapporto sottostante diverso da quello allegato dal promissario, con la conseguenza – corretta in punto di diritto – che l’esonero dall’onere probatorio di cui all’art. 1988 c.c. spiegava ogni suo effetto, in favore del promissario, con il rigetto dell’opposizione proposta.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e della problematicita’ delle stesse nel contesto del progressivo assetto del diritto vivente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti costituite le spese di questo giudizio di cassazione; nulla sulle spese per la parte non costituita.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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