Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8891 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8891

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15683-2015 proposto da:

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V. IPPOLITO NIEVO

61, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAZZOCCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. – P.I. e C.F. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8657/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con ordinanza 23940 del 2012 (che, nel giudizio avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del termine apposto ad un contratto stipulato ai sensi del C.C.N.L. 26 novembre 1994, art. 8, e successivi accordi integrativi, aveva cassato la sentenza della Corte di appello di Campobasso limitatamente alla pronuncia sul risarcimento del danno e rimesso la causa a diversa Corte di appello per la quantificazione dello stesso sulla base dell’iris sr perveniens costituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32), determinava l’indennità risarcitoria di cui all’art. 32 cit. in 3,5 mensilità;

– per cassazione di tale sentenza ricorre B.T. con un motivo;

– Poste Italiane S.p.A. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2099 e 1372 c.c. nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Lamenta che la sentenza della Corte di appello di Napoli “risulta illegittima nella parte in cui non stabilisce che le eventuali somme dovute dalla sig.ra B. alle Poste Italiane S.p.A. vadano calcolate al netto, anzichè al lordo, poichè la ripetizione dell’indebito nei confronti dei un lavoratore può avere ad oggetto quanto e solo quanto sia effettivamente entrato nella sua sfera patrimoniale”;

– il motivo è inammissibile;

– manca, infatti, ogni relazione tra il decisum della Corte partenopea e le doglianze della ricorrente. Non è stata, infatti, disposta dal giudice del rinvio alcuna restituzione di somme nè risulta che tale restituzione fosse stata chiesta in giudizio dalla società. Del resto è la stessa ricorrente a definire come “eventuali” (pag. 63 del ricorso, penultimo rigo) le somme dovute in restituzione dalla B.;

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va dichiarato inammissibile;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società contoricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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