Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8891 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 8891 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

Cron.923A,

sul ricorso 18825-2013 proposto da:
UGC

BANCA

SPA

gia’

MEDIOVENEZIE

Rep.

BANCA

SPAUd. 22/01/2015

00390840239, in persona del Procuratore avv. STEFANOpu
ZERMAN, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato
GABRIELE PAFUNDI,
2015
210

rappresentata e difesa dagli

avvocati FRANCESCA BUSETTO, ALFREDO BIANCHINI giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO GROSOLI E PRODOTTI ALIMENTARI

1

SRL

Data pubblicazione: 04/05/2015

00745000281, in persona del Curatore Dott. CESARE
TEATINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DANIELA MARZANO

GROSOLI SRL IN LIQUIDAZIONE 00530070069, in persona
del liquidatore, legale rappresentante pro tempore,
Dott. GABRIELE PASQUINI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio
dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA
MARZANO giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

DANISH CROWN AMBA BEEF DIVISION , FALLIMENTO GROSOLI
SRL , BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA , BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO SPA DIR ATTIVITA’ CREDITITZIE
CREDITO FONDIARIO;
– intimati –

Nonché da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 09339391006, in
persona del Direttore Direz. Rischi dott.
PIERFRANCESCO LATINI, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo studio dell’avvocato
SANDRO CIANO, che la rappresenta e difende unitamente

2

giusta procura in calce al controricorso;

all’avvocato

BEATRICE BENETTIN ZARAMELLA giusta

procura in

calce al

controricorso e

ricorso

incidentale;
– ricorrente incidentale contro

in LIQUIDAZIONE,

in persona del

GROSOLI SRL

liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Dott.
GABRIELE PASQUINI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DANIELA MARZANO
giusta procura in calce al controricorso;
FALLIMENTO GROSOLI

E PRODOTTI ALIMENTARI

SRL

00745000281, in persona del Curatore Dott. CESARE
TEATINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato
DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DANIELA MARZANO
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale nonchè contro

UGC BANCA SPA 00390840239, DANISH CROWN AMBA BEEF
(

DIVISION , FALLIMENTO GROSOLI SRL , BANCA NAZIONALE
DEL LAVORO SPA DIR ATTIVITA’ CREDITITZIE CREDITO
FONDIARIO;
– intimati –

3

avverso la sentenza n.

1614/2012 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/07/2012 R.G.N.
1714/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO

udito l’Avvocato FRANCESCA BUSETTO;
udito l’Avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del l ° motivo del ricorso UGC e
rigetto degli altri; accoglimento del 2 ° motivo del
ricorso incidentale BNL, rigetto degli altri.

4

DE STEFANO;

Svolgimento del processo
§ 1. – Nelle procedure esecutive immobiliari nn. 17/90 e 26/90 del
tribunale di Padova, intentate dai creditori ipotecari Banca Nazionale del
Lavoro e Mediovenezie nei confronti della Grosoli srl e della Grosoli
Prodotti Alimentari srl quali terze datrici di ipoteca per il debito di tale
Co.Re.Zoo., nelle quali erano intervenute prima la creditrice Unibeef e
poi, riunite il 6.12.90, quindi – ai sensi dell’art. 107 legge fall. – le

venduti i beni staggiti (per complessivi £ 23.040.000.000); ma,
pervenute alla fase di distribuzione, sulla distribuzione delle somme
ricavate, non dispostone il riversamento agli organi fallimentari, insorsero
tra i creditori ipotecari ed il curatore importanti controversie, sia quanto
all’esistenza che sulla collocazione privilegiata di ingenti somme: e fu
dato corso al giudizio di cui all’art. 512 cod. proc. civ. (iscr. al r.g. col n.
2044/03 in data 11.4.03).
L’adito tribunale di Padova riconobbe la fondatezza delle pretese
degli organi fallimentari ed il privilegio ipotecario di Mediovenezie per un
modesto importo per spese pregresse, dichiarando inammissibili o
rigettando le altre domande e condannando i creditori individuali ai due
terzi delle spese di lite; ma a detta sentenza, resa il 13 luglio 2005 col n.
1867, interposero separati appelli la Banca Nazionale del Lavoro e U.G.C.
Banca spa (quale succeditrice di Mediovenezie Banca spa), poi riuniti dal
giudice di secondo grado e nei quali, intervenuta il 4.4.11 la chiusura del
fallimento Grosoli srl, si costituì quest’ultima società, già in liquidazione e
rientrata in bonis.
La corte di appello lagunare ha poi pronunziato sentenza non
definitiva, con cui ha rigettato tutte le doglianze, tranne quella avanzata
da BNL sulla quantificazione degli importi dei crediti per INVIM sorti
prima dell’iscrizione delle ipoteche e di quelli sorti successivamente,
rimettendo al definitivo ogni determinazione sulle spese di lite; ma per la
sua cassazione dispiega in via principale ricorso la U.G.C. Banca spa,
affidato a cinque motivi: al quale resiste con controricorso, contenente a
sua volta ricorso incidentale articolato su quattro motivi, la BNL; sia al
ricorso principale che a quello incidentale resistono, con separati rispettivi
controricorsi, sia la Curatela del Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl
che la Grosoli srl in liquidazione.

r.g.18825/13 ud. 22.1.15 — est. cons. F. De Stefano

curatele delle esecutate nelle more (21.12.94) dichiarate fallite, furono

Infine, per la pubblica udienza del 22.1.15, la ricorrente principale e
le controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in
liq.ne depositano memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., mentre la
BNL spa deposita atto di costituzione di nuovi difensori, con mandato
privo però di procura notarile.

Motivi della decisione
§ 2. – Vanno affrontate alcuni questioni preliminari.
§ 2.1. In primo luogo, va esclusa la ritualità della costituzione dei

Malatesta e Beatrice Benettin, visto che la procura è stata loro conferita
con atto la cui sottoscrizione è stata autenticata in data 12.1.15 dai
medesimi: ma la novella dell’art. 83 cod. proc. civ. si applica soltanto ai
giudizi iniziati in primo grado dopo il 4.7.09, sicché nel giudizio di
cassazione, ove il procedimento sia stato – come nella fattispecie instaurato prima di tale data, se la procura non viene rilasciata a margine
od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo
conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come
previsto dall’art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. 27 agosto
2014, n. 18323; Cass., ord. 26 marzo 2010, n. 7241).
§ 2.2. Ancora, è infondata l’eccezione dei controricorrenti Fallimento
Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in liquidazione circa la tardività
del ricorso incidentale dispiegato dalla BNL, fondata sull’adduzione della
sottrazione del relativo termine alla sospensione feriale e della
conseguente terminativa scadenza al 25.7.13.
Ora, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371
cod. proc. civ., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva, da
proporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quando sia
scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte
abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto
che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione
in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare,
quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta
tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata
inammissibile (Cass. 27 giugno 2014, n. 14609; Cass. 24 aprile 2012, n.
6470; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. 3 agosto 1990, n. 7827).
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r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

nuovi difensori della Banca Nazionale del Lavoro spa, avv. Giovanni A.

Pertanto, dispiegato appunto come ricorso incidentale, il gravame
della BNL poteva essere proposto anche al di là del termine ordinario
annuale, purché entro i quaranta giorni dalla notificazione di quello
principale; e tanto è appunto accaduto nella specie, risultando quello
spedito per la notifica il 3.9.13, a fronte del compimento della notifica del
ricorso principale avutasi in data 1.8.13 ed anche non computando la
sospensione feriale dei termini in considerazione della natura della
controversia.

all’udienza di discussione dalla ricorrente principale: infatti, a prescindere
finanche dai dubbi indotti dalla mancata prova della notificazione della
medesima alle controparti nelle forme dell’art. 372 cod. proc. civ., la
sentenza pronunziata dalla corte di appello a conclusione del giudizio di
gravame nel cui corso è stata resa la sentenza non definitiva oggetto del
presente ricorso non è relativa all’ammissibilità di quest’ultimo.
Ed invero, tralasciata pure la carenza di prova sul suo passaggio in
giudicato, per elementari principi in tema di rapporti tra impugnazione di
sentenza non definitiva e sentenza definitiva, quest’ultima non potrebbe
mai influire sulla prima, perché l’eventuale cassazione della non definitiva
sull’an debeatur travolgerebbe l’altra, se relativa al quantum, ai sensi
dell’art. 336 cpv. cod. proc. civ. (Cass. 3 gennaio 2011, n. 34; Cass. 19
giugno 1998, n. 6130; Cass. 25 gennaio 1990 n. 451; Cass. Sez. Un., 11
settembre 1979, n. 4751).
§ 3. – Ciò posto, si osserva che la causa ha ad oggetto una
controversia distributiva, regolata dall’art. 512 cod. proc. civ. nel testo
anteriore alla riforma del 2006 [e quindi anteriore alla sostituzione ad
opera dell’art. 2, comma 3, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito
con mod. dalla I. 14 maggio 2005, n. 80], sviluppatasi all’epilogo di una
duplice procedura di espropriazione contro i terzi proprietari (ai sensi
degli artt. 602 ss. cod. proc.), proseguita nonostante la dichiarazione di
fallimento di entrambe le società esecutate e, pervenuta alla fase
successiva alla liquidazione dei beni, senza devoluzione dell’intera somma
ricavata alle curatele dei rispettivi fallimenti per il riparto in quella sede.
§ 3.1. Ora, la corte di appello di Venezia ha, nella gravata sentenza,
individuato le questioni ad essa devolute: nell’ammissibilità delle
domande formulate dalla società fallita, tornata

in bonis, Grosoli srl;
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r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

§ 2.3. Infine, è inammissibile la documentazione prodotta

nell’ammissibilità delle domande “riconvenzionali” di Grosoli srl e Grosoli
Prodotti Alimentari srl, dirette al riconoscimento di rivalutazione e
interessi; nell’ammissibilità della domanda di Mediovenezie avente ad
oggetto la restituzione di £ 5.290.836.500 (oggetto di appello da parte di
BNL); nell’ammissibilità della domanda di BNL relativa a credito di £
6.352.134,22 (oggetto di appello da parte di UGC); nella natura
prededucibile dei crediti della procedura fallimentare relativi a spese per
atti conservativi o di esecuzione compiuti nel procedimento esecutivo od

e UGC); nella natura prededucibile e privilegiata dei crediti per ICI
esposti dagli organi fallimentari (appelli di BNL e UGC); nel mancato
riconoscimento dei crediti di Mediovenezie per £ 71.505.854 per spese
precedenti l’esecuzione immobiliare (appello UGC); nella natura
privilegiata dei crediti pure esposti dalla curatela fallimentare per INVIM
(appello BNL e UGC).
§ 3.2. Avverso la gravata sentenza della corte territoriale la U.G.C.
Banca spa articola cinque motivi di ricorso principale e:
– col primo motivo si duole di violazione e falsa applicazione dell’art.
3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nonché dell’art. 2772 cod. civ.; in
particolare, essa lamenta l’erroneità del riconoscimento del privilegio al
credito per l’INVIM decennale sugli immobili venduti in proporzione al
tempo anteriore e posteriore alle iscrizioni ipotecarie: essendo invece
quello unitariamente maturato – allo scadere del decimo anno e cioè addì
1.1.93 – in data successiva a queste ultime (iscritte nel 1986) e non
spettando quindi su alcuna parte alcun privilegio, ai sensi dell’art. 2772,
co. 4, cod. civ., né potendosi applicare l’art. 111 legge fall., per essere il
fallimento intervenuto in tempo successivo alla maturazione; doglianza
avverso la quale i controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari
srl e Grosoli srl in liquidazione, nei rispettivi controricorsi, invocano Cass.
21643/10 a sostegno della sussistenza del privilegio per INVIM
decennale, comunque ricordando che essa sarebbe comunque stata
dovuta in sede di procedura esecutiva e che per essa l’Ufficio del Registro
di Padova si era ritualmente insinuato al passivo;
– col secondo motivo prospetta violazione degli artt. 52 e 120 r.d.
16 marzo 1942, n. 267, nonché degli artt. 105, 110 e 111 cod. proc. civ.:
deduce, in particolare, che le domande in cui ha insistito la società
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r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

a spese per manutenzione e conservazione degli immobili (appelli di BNL

rientrata

in bonis,

siccome terza assoggettata all’espropriazione,

rientravano appunto – contrariamente a quanto ritenuto dalla corte
territoriale e come evidente ad esempio per i crediti da compenso al
curatore – tra quelle derivanti dal fallimento; ed al riguardo la Grosoli srl
in liquidazione reclama la sua piena legittimazione a prendere parte alle
controversie che riguardano, in ogni sua fase, il procedimento esecutivo
pur sempre nei suoi confronti dispiegato, avendo interesse al
soddisfacimento di quel credito, già azionato dalla curatela, che altrimenti

procedenti a danno di chi ha, con propri mezzi, anticipato le relative
spese;
– col terzo motivo lamenta violazione dell’art. 512 cod. proc. civ. e
degli artt. 183, 189, 190, 281-bis e 281-quater cod. proc. civ., per essere
malamente stata ritenuta nuova la domanda di non collocazione del
credito da mutuo BNL in via privilegiata rispetto a quello di UGC: dovendo
essa invece reputarsi mera esplicitazione delle richieste già ritualmente
formulate con la nota di precisazione del credito in data 12.12.02, o
comunque mera e consentita precisazione della domanda originariamente
proposta ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ.; ed a tanto ribatte la
controricorrente e ricorrente incidentale BNL, insistendo invece per
l’inammissibilità, derivante dalla novità o tardività, della domanda di
collocazione del grado ipotecario del credito derivante da mutuo
ipotecario dell’aprile 1986, rispetto alla sede indicata come sua propria
nell’udienza di discussione delle note di precisazione dei crediti;
– col quarto motivo si duole di violazione degli artt. 2745 e 2770
cod. civ., in relazione al riconoscimento di una invece non dovuta
prededuzione – oltretutto, a seguito di confusione concettuale di essa
(qualità procedurale del credito) con la prelazione (qualità sostanziale del
credito) invece spettante – per spese relative ad assicurazione contro gli
incendi degli immobili, a contributi consortili, all’aggiornamento dei dati
catastali ed al compenso del curatore: mancando una motivazione
effettiva sulla reale sussistenza dell’utilità per i creditori; e sul punto i
controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in
liquidazione argomentano, nei rispettivi controricorsi, per l’applicabilità
dell’art. 111 legge fall., come interpretato da questa Corte di legittimità
in punto di riferimento delle quote di spese prededucibili imputabili alla
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r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

rimarrebbe a suo carico, con ingiustificato arricchimento dei creditori

liquidazione dei beni ipotecati ed a questo fine necessarie, soffermandosi
sul compenso al curatore fallimentare e, poi, sul credito ICI;
– col quinto motivo adduce infine violazione degli artt. 2855 cod. civ.
e 339 e 342 cod. proc. civ., lamentando l’erroneità del rigetto della sua
doglianza in punto di riconoscimento di spese precedenti l’esecuzione
immobiliare e relative a pubblicità commerciale: quanto al primo punto,
sostenendo la necessità – già condivisa da alcuna giurisprudenza di
merito – di un’interpretazione estensiva della nozione di spese relative

riproposizione delle critiche già disattese in primo grado ed irrilevante la
carenza di una specifica confutazione della sentenza di primo grado,
qualificata decisiva, nel senso dell’inammissibilità della censura, dalla
corte territoriale; ed a tale doglianza ribatte BNL nel suo controricorso,
negando il privilegio ipotecario a tutte le spese anteriori alla procedura
esecutiva di cui si tratta ed al contempo invocandolo per le spese per
pubblicità commerciale, anche per l’inammissibilità, quale motivo di
appello, della mera reiterazione della domanda di primo grado.
§ 3.3. La Banca Nazionale del Lavoro, col suo ricorso incidentale:
– col primo motivo, si duole di violazione degli artt. 512 e 112,
nonché degli artt. 183, 189, 190, 281-bis e 281-quater cod. proc. civ.,
sostanzialmente censurando il rilievo ufficioso dell’inammissibilità per
tardività della domanda di manleva da essa proposta nei confronti di UGC
Banca per £ 5.290.836.500, oltre interessi legali dal 30.5.01: per essere,
a sua detta, quel rilievo precluso dalla mancata tempestiva reazione della
controparte;
– col secondo e col terzo motivo di ricorso incidentale, unitariamente
illustrati, lamenta violazione e falsa applicazione dapprima degli artt. 3
d.P.R. n. 634/72 e 2772 cod. civ., nonché, poi, degli artt. 10 d.lgs. n.
509/90 e 2752 cod. civ.: censurando l’applicata interpretazione estensiva
di una norma speciale, quale il t.u. sulla finanza locale (r.d. 14.9.31 n.
1175), per il riconoscimento del credito ICI, nonché evidenziando
l’anteriorità temporale dell’iscrizione ipotecaria (1986/87) rispetto alla
maturazione del credito per INVIM decennale; e sul primo punto i
controricorrenti Fallimento Grosoli Prodotti Alimentari srl e Grosoli srl in
liquidazione, nei rispettivi controricorsi, invocano Cass. 21643/10 a
sostegno della sussistenza del privilegio per INVIM decennale, comunque
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r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

all’iscrizione di ipoteca; quanto al secondo punto, ritenendo sufficiente la

ricordando che essa sarebbe comunque stata dovuta in sede di procedura
esecutiva e che per essa l’Ufficio del Registro di Padova si era ritualmente
insinuato al passivo;
– col quarto motivo, infine, adduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 52 e 120 legge fall. e degli artt. 105, 110 e 111 cod. proc. civ.:
sostenendo equivalere la chiusura del fallimento Grosoli srl per riparto
dell’attivo a rinunzia alla riscossione di altri eventuali crediti e comunque

del fallimento, relativi a spese da esso sostenute o nel suo interesse
assunte, con conseguente loro improcedibilità (come riconosciuto anche
da Cass. 5438/08); mentre la Grosoli srl in liquidazione ribatte
reclamando la sua piena legittimazione a prendere parte alle controversie
che riguardano, in ogni sua fase, il procedimento esecutivo pur sempre
nei suoi confronti dispiegato, avendo interesse al soddisfacimento di quel
credito, già azionato dalla curatela, che altrimenti rimarrebbe a suo
carico, con ingiustificato arricchimento dei creditori procedenti a danno di
chi ha, con propri mezzi, anticipato le relative spese.
§ 4. – La complessità e l’annosità della vicenda non può esimere
questa Corte dal rilievo, anche ufficioso, dell’originaria non integrità del
contraddittorio, per la centrale importanza del principio della necessità di
rispettare quest’ultimo e la persistenza dei seri conseguenti rischi per gli
sviluppi del giudizio.
§ 4.1. Infatti, come accennato nell’esordio della motivazione della
stessa qui gravata sentenza (pag. 9, secondo periodo dei “Motivi della
decisione”), la controversia distributiva di cui si tratta trova origine in
un’espropriazione contro il terzo proprietario (e quindi, con tutta
evidenza, ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ.), essendo le
esecutate terze datrici di ipoteca in favore del debitore – tradizionalmente
definito originario o diretto – Co.Re.Zoo.
Ciononostante, quest’ultimo non risulta mai ritualmente coinvolto in
giudizio ed a giustificazione di tanto nessuna allegazione (ad esempio,
sulla consistenza originaria o sulle eventuali vicende modificative o
perfino estintive, che peraltro avrebbero imposto il coinvolgimento dei
suoi successori) è mai neppure sottoposta a questa Corte.
§ 4.2. Eppure, tale soggetto deve necessariamente essere coinvolto
nel procedimento espropriativo (cfr. Cass. n. 4607/94, n. 19562/04):
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r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

essere quelli riconosciuti alla società rientrata in bonis senz’altro crediti

l’art. 603 cod. proc. civ., comma 1, prevede che il titolo esecutivo ed il
precetto debbano essere notificati “anche” al terzo, con ciò dando per
implicito che il destinatario principale degli atti propedeutici all’esecuzione
debba essere il debitore diretto; l’art. 604 cod. proc. civ., comma 2,
dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella
del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perché l’uno e l’altro
devono “essere sentiti” ogniqualvolta le norme che regolano il processo

Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del
particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario,
dato che sin dalla Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile
veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del
debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio
interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e,
comunque, a fare in modo che l’espropriazione si concluda nel modo più
vantaggioso perché il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella
maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze
negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al
massimo (così, testualmente, Cass. 17 gennaio 2012, n. 535).
§ 4.3. Ma la qualità di litisconsorte necessario del debitore originario
o diretto è stata affermata pure quanto alle opposizioni esecutive
connesse all’espropriazione condotta nei confronti del terzo proprietario.
In tali controversie, invero, tale debitore assume, assieme al
creditore, la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto
nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione
esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti;
pertanto, le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione
promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il
debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non lo sia
stata dai giudici di merito, va rilevata pure d’ufficio dal giudice di
legittimità, con necessaria remissione della causa al giudice di primo
grado (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29748; Cass. 5 settembre 2011, n.
18113; Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 22 marzo 2011, n. 6546;
Cass. 29 settembre 2004, n. 19652; Cass. 4607 del 1994, cit.; Cass. 23
giugno 1976, n. 2347).

11
r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato.

§ 4.4. Tale conclusione deve essere estesa anche alle controversie
distributive.
Infatti, è evidente che, per il concreto ambito di queste, è interesse
immediato e diretto proprio di colui per il cui debito le procedure
esecutive sono state intraprese – e, con la distribuzione, si avviano alla
conclusione fisiologica e potenzialmente (anche solo in parte) satisfattiva
– quello di interloquire sulla sussistenza e sull’esatto ammontare di
ciascuno dei crediti ammessi a concorrere alla ripartizione della somma

privilegi reciprocamente vantati dai creditori, attese le conseguenze
evidenti sull’estinzione od anche soltanto sulla riduzione dell’importo
complessivo dei crediti stessi e delle relative garanzie, di cui il debitore
originario o principale rimane pur sempre l’unico ad essere gravato.
Non può pertanto prescindersi, ad irrinunziabile tutela del soggetto
in concreto interessato – siccome destinatario ultimo degli effetti,
pregiudizievoli o meno, del giudizio – alla risoluzione di quelle
controversie, dal garantirgli di partecipare al giudizio che le definisce.
E tanto senza dubbio nel regime anteriore alla riforma del 2006 e
quindi nella fattispecie (essendo stato in primo grado il giudizio intrapreso
in data 11.4.03), allorquando esse erano articolate su di un ordinario
giudizio di cognizione e quindi con piena ed istituzionale attitudine al
giudicato proprio sulle appena individuate centrali questioni della
sussistenza ed entità sia dei crediti ammessi a concorrere alla
distribuzione della somma ricavata, sia di quei privilegi.
§ 4.5. Resta impregiudicata la questione dell’estensibilità o meno di
tale principio anche al regime successivo alla riforma, dipendendone la
soluzione dall’ambito dell’efficacia – endoesecutiva o meno – che si voglia
riconoscere alla stabilità dei deformalizzati accertamenti demandati al
giudice dell’esecuzione ai fini della risoluzione delle controversie stesse,
ovvero alle opposizioni agli atti esecutivi intraprese avverso i medesimi.
§ 4.6. Va fatta applicazione del seguente principio di diritto: in caso
di espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi degli artt.
602 e seguenti cod. proc. civ., nella controversia distributiva ai
sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. – nel testo anteriore alla novella di
cui all’art. 2, comma 3, lett. e), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla I. 14 maggio 2005, n. 80 – è legittimo e necessario
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r.g.18825/13 – ud. 22.1.15 – est. cons. F. De Stefano

ricavata, come pure sulla sussistenza e sull’estensione degli eventuali

litisconsorte anche il debitore originario o diretto, quale soggetto
nei cui confronti l’accertamento della sussistenza e dell’entità dei
crediti e dei privilegi posti a base dell’azione esecutiva contro il
terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne
consegue che le sentenze rese in un giudizio ai sensi del
richiamato art. 512 cod. proc. civ. in un’esecuzione promossa su
beni del terzo, in cui non sia stato evocato in causa anche il
debitore originario o diretto sono inutiliter datae e tale nullità,

d’ufficio dal giudice di legittimità, con cassazione delle sentenze
di merito e remissione della causa al giudice di primo grado.
§ 5.

– Pertanto, in applicazione dell’art. 383, co. 3, cod. proc. civ.,

non si ha altra scelta che – pronunziando sui ricorsi e pur non potendo
esaminarli nel merito, tanto da lasciare impregiudicate tutte le questioni
da quelli sollevate – cassare le sentenze di primo e secondo grado e
rimettere la causa al tribunale di Padova, giudice di primo grado ed in
persona di diverso giudicante, affinché riesamini la controversia una volta
restaurata l’integrità del contraddittorio, in applicazione della disciplina
dell’art. 512 cod. proc. civ. vigente al momento dell’originaria
instaurazione della domanda, cioè quella anteriore alla riforma del 2006
su richiamata: restando in questa sede precluso l’esame degli altri motivi
dei ricorsi principale ed incidentale ed a maggior ragione del merito della
controversia, siccome finora trattata a contraddittorio non integro.
La necessità di una compiuta riconsiderazione dell’intera complessa
controversia induce a rimettere al giudice del rinvio ogni determinazione
anche sulle spese dell’intero giudizio, comprese quelle di legittimità.
§ 6.

– È appena il caso di precisare che non può trovare applicazione

l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in
tema di reiezione in rito o nel merito dell’impugnazione, anche incidentale
(norma che si applica alle impugnazioni proposte a partire dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi
del co. 18 dell’art. 1 della stessa legge 228 del 2013).
Infatti, per il suo carattere eccezionale, tale norma è di stretta
interpretazione e la cassazione senza rinvio ufficiosamente disposta non
può ricondursi né al rigetto, né alla declaratoria di inammissibilità od
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ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata

improcedibilità dei ricorsi: pertanto, nessuno è tenuto a versare un
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l’impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P. Q. M.

La Corte, pronunziando sul ricorso principale e su quello incidentale,
ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 cod. proc. civ. cassa l’impugnata
sentenza e rimette le parti al tribunale di Padova, in persona di diverso

legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente
principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per
quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione
civile della Corte suprema di cassazione, addì 22 gennaio 015.

giudicante, anche per le spese dell’intero giudizio, comprese quelle di

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