Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8890 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 31/03/2021), n.8890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4079-2017 proposto da:

D.M.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

E contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 33, presso lo studio dell’avvocato MARIA PIA

IANNACCONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4340/2016 della COMM. TRIB. REG. LAZIO,

depositata il 05/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

 

Fatto

PREMESSO CHE E CONSIDERATO

che:

1. D.M.M.L. ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio aveva giudicato legittima la cartella di pagamento per imposte di registro, ipotecarie e catastali, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione spa a seguito di affidamento del ruolo da parte della Agenzia delle Entrate. La ricorrente lamentava violazione dell’art. 2953 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, lett. c), per non avere la CTR ritenuto l’amministrazione decaduta dalla pretesa impositiva;

2. Equitalia Servizi di Riscossione spa e l’Agenzia delle Entrate resistevano con controricorso;

3. il 27 settembre 2018, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, documentando di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. l, comma 4, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 e di aver effettuato il pagamento della somma dovuta;

4. ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione di spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020, mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia, il 2 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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