Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8890 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/04/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 18/04/2011), n.8890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16400/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MACERATA, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso

lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS Francesco, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale per atto notaio Enrico Damiani di

Civitanova Marche, in data 5/05/2010, rep. n. 25661, allegata in

atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 66/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ANCONA del 28/03/08, depositata il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l’Avvocato Giampiero Placidi, (delega avvocato Francesco De

Leonardis) difensore della resistente che ha chiesto la rimessine in

termini per il controricorso, nel merito chiede il rigetto dello

stesso;

è presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che nulla osserva rispetto alla relazione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 66/2/08, depositata il 28.3.2008 che, respingendo l’appello da essa proposto, ha riconosciuto il diritto dell’Università degli Studi di Macerata al rimborso di quanto pagato in eccesso – per la registrazione di un atto di compravendita – rispetto all’applicazione della tassa fissa da ritenersi spettate all’Università, alla quale va riconosciuta la natura di Stato o Ente Pubblico Territoriale.

Il ricorso è stato notificato a mezzo posta con raccomandata della quale è stata provata la spedizione ma non l’avvenuto ricevimento (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

L’intimata non si è costituita.

2. Il ricorso è fondato su due motivi accompagnati da idonei quesiti di diritto: con il primo si deduce il vizio di legge in relazione all’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione alla L. n. 168 del 1989, del R.D. n. 1952 del 1933, art. 55, come sostituito dalla L. n. 1073 del 1962, art. 45, con il secondo si deduce il vizio di legge in relazione all’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione alla L. n. 168 del 1989 e 42 D.P.R. n. 601 del 1973 e art. 14 preleggi.

Il ricorso, se ammissibile, è manifestamente fondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. n. 11105/08), secondo cui “Le disposizioni agevolative che in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale (art. 1, comma 5, della Tariffa, parte 1^, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 3) ed in materia di INVIM (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 25, comma 1), richiedono, per la fruizione del beneficio, la qualità di “ente territoriale” del destinatario del trasferimento, quanto alle agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, e di entrambi i contraenti quanto all’esenzione INVIM, in considerazione della peculiare natura di tali enti, per i quali il territorio non delimita semplicemente la sfera di competenza, ma ne configura l’elemento costitutivo, e che sono investiti della cura di interessi tendenzialmente diffusi su tutto il territorio di loro pertinenza.

Trattandosi di nome agevolatile, come tali aventi carattere eccezionale, non possono trovare applicazione con riferimento ad enti pubblici non territoriali….”.

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza” che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata cartolina di ricevimento della notifica del ricorso, dalla quale la detta notifica risulta effettuata all’Università degli Studi di Macerata in persona del Rettore, elettivamente domiciliato presso Dott. M.M.T., c.so Matteotti, Macerata, a mani di persona abilitata;

che sono state depositate note di udienza per detta contribuente con le quali si eccepisce il mancato perfezionamento della notifica e la rinnovazione della stessa con rimessione in termini dell’Ateneo e, comunque, la rimessione alla pubblica udienza, stante le oscillazioni giurisprudenziali sul thema decidendum;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, ritenuta valida la notifica del ricorso per cassazione così come perfezionata a mezzo della produzione della ricevuta di ricevimento dello stesso presso il procuratore domiciliatario (indicato già nell’ impugnata sentenza);

condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione rilevando che, ad onta dell’iniziale contrasto giurisprudenziale, si è formato negli ultimi anni un orientamento nettamente predominante quale quello indicato nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con i rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che le spese di lite possono essere compensate con riferimento all’intero giudizio, tenuto conto delle pregresse incertezze giurisprudenziali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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