Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8890 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – President – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consiglie – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consiglie – –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 20013/2006 proposto da:

E.B.;

B.R.;

F.S.;

BE.AN.;

C.G.;

F.M.;

M.C.;

BI.MA.;

CL.PI.;

O.A.F.;

MO.GI.;

R.F.;

CA.GU.;

BA.SI.;

ME.GI.;

MO.GI.;

N.S.;

F.V.;

elettivamente domiciliati in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n.

63, presso lo studio dell’Avv. Contaldi Mario, che li rappresenta e

difende, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Gallenca Giuseppe

del foro di Torino come da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

T.P.;

– intimato –

COMANDANTE PRO TEMPORE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO;

– intimato –

sul ricorso n. 22766/2006 proposto da:

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via Panama n. 12, presso lo studio dell’Avv.

Massimo Colarizi, che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente,

con l’Avv. Mariamichaela Li Volti dell’Avvocatura comunale come da

procura a margine del controricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale

contro

E.B.;

B.R.;

F.S.;

BE.AN.;

C.G.;

F.M.;

M.C.;

BI.MA.;

CL.PI.;

O.A.F.;

MO.GI.;

R.F.;

CA.GU.;

BA.SI.;

ME.GI.;

MO.GI.;

N.S.;

F.V.;

– intimati –

nonche’ sul ricorso n. 24187/2006 proposto da:

E.B.;

B.R.;

F.S.;

BE.AN.;

C.G.;

F.M.;

M.C.;

BI.MA.;

CL.PI.;

O.A.F.;

MO.GI.;

R.F.;

CA.GU.;

BA.SI.;

ME.GI.;

MO.GI.;

N.S.;

F.V.;

come in precedenza domiciliati, difesi e rappresentati;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore;

T.P.;

COMANDANTE PRO TEMPORE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TORINO;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 1202/05 della Corte di Appello di

Torino del 17.06.2005/ 23.06.2005 nella causa iscritta al n. 20 R.G.

dell’anno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09.02.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Gallenca Giuseeppe per i ricorrenti E.B. ed

altri e l’Avv. Mariamichaela Li Volti per il Comune di Torino;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcello

Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso n. 5012/2004 E.B. ed altri dipendenti del Comune di Torino convenivano in giudizio il Comune per sentir accertare il loro diritto a partecipare al test per la selezione dei partecipanti al corso di formazione per l’assegnazione di Posizione Organizzativa, previo accertamento dell’illegittimita’ della condotta di tale ente, e per sentir condannare l’ente stesso al risarcimento dei danni per perdita di “chances”.

Assumevano al riguardo:

– di far parte del Corpo dei Polizia Municipale con inquadramento nella categoria D);

– di non avere ricevuto la comunicazione n. 223 del 9.10.2003 per la partecipazione al test per i corsi di formazione ed assegnazione delle Posizioni Organizzative;

– di avere diritto alla partecipazione anzidetta ai sensi dell’art. 8 e dell’art. 21 del Contratto integrativo aziendale. Il Comune costituendosi eccepiva la fondatezza del ricorso, in particolare osservando che la deliberazione della Giunta Comunale del 12.02.2002 aveva stabilito che le Posizioni Organizzative (P.O.) fossero attribuite soltanto agli ufficiali, dal che la legittimita’ dell’esclusione dalla partecipazione alle selezioni dei ricorrenti, i quali rivestivano la qualifica di sottufficiali con inquadramento nella categoria per effetto del Contratto integrativo aziendale.

Lo stesso Comune, in risposta al rilievo dei ricorrenti dell’attribuzione della Posizione Organizzativa al sottufficiale Bo., rispondeva che trattatasi di incarico fiduciario a lui attribuito quale addetto alla segreteria del Sindaco.

2. Con sentenza n. 2373 del 2004 il Tribunale di Torino rigettava le domande.

Tale decisione, appellata dagli originar ricorrenti – fatta eccezione per T.P. ed Fa.Ot.-, e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1202 del 2005. Il giudice di appello ha ritenuto, dopo un attento esame della normativa contrattuale (in specie CCNL – artt. 8 e 9 – del 1994 e contratto integrativo aziendale) e delle deliberazioni 12.02.2002 e 18.12.2002 della Giunta Municipale, che non fossero individuabili motivi di mancanza di buona fede o di trasparenza contrattuale, che, non legittimando l’esclusione degli appellanti, rendessero fondata invece la loro domanda.

3. E.B. e gli altri litisconsorti in epigrafe ricorrono per Cassazione contro l’anzidetta sentenza con unico articolato motivo.

Il Comune resiste con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Da parte loro i ricorrenti principali contrastano il ricorso incidentale del Comune con controricorso, contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

2. Con l’unico motivo del ricorso principale viene lamentata la violazione di legge con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 8 e 9 del CCNL 31.03.1999 (Comparto Regioni ed autonomie locali) e al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

I ricorrenti principali sostengono che la Corte di Appello non ha correttamente interpretto le richiamate norme contrattuali disciplinanti l’istituto delle Posizioni Organizzative (PO), ed in particolare l’art. 8, il quale, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, va letto nel senso che sono da riconoscere le potenzialita’ di accesso a tali posizioni per il solo fatto di essere inquadrati nella qualifica D).

I ricorrenti aggiungono che se il giudice di appello fosse partito da tali premesse, avrebbero potuto senz’altro ritenere irrilevante la posizione gerarchica (l’essere cioe’ ufficiali o sottufficiali:

l’art. 9 del CCNL prescinde da tale posizione) e non influente le modalita’ di raggiungimento della qualifica D (sia pure attraverso il contratto integrativo aziendale).

In sostanza secondo i ricorrenti l’inquadramento nella categoria D) di sottufficiali di vigilanza per effetto del Contratto integrativo aziendale avrebbe loro attribuito automaticamente la legittimazione ad aspirare al conferimento delle Posizioni Organizzative, a prescindere dalla collocazione gerarchica del personale inserito nell’anzidetta categoria e dallo sviluppo di carriera o delle modalita’ di attribuzione della stessa categoria. Le esposte censure contenute nel ricorso principale sono infondate.

Con esso viene introdotta, come rilevato dal controricorrente, una domanda nuova, perche’ nel ricorso introduttivo, come nell’atto di appello, e’ stata lamentata solo l’esclusione dai corsi di formazione di cui alla convocazione n. 223 del 9.10.2003, mentre nel ricorso per cassazione si assume di avere lamentato fin dall’origine il mancato riconoscimento del diritto di accedere alle Posizioni Organizzative.

Cosi’ individuata l’originaria domanda, va rilevato che rientrava nella facolta’ discrezionale del Comune di organizzare un corso di formazione per l’assegnazione delle Posizioni Organizzative ai soli ufficiali della Polizia Municipale, mentre nello stesso ricorso per cassazione si riconosce che, quanto alla possibilita’ di accedere alle Posizioni Organizzative da parte di sottufficiali, essa e’ concretamente realizzata con il Contratto integrativo aziendale successivo a quanto disposto dall’art. 8 CCNL. Pertanto alcuna doglianza potevano formulare gli attori al corso di formazione di cui alla comunicazione n. 223 del 2003, mentre ogni doglianza in ordine al generico diritto all’accesso alla categoria D) e’ inammissibile, in quanto domanda nuova e comunque – superata dal successivo accoglimento da parte del Comune.

Alla stregua delle precedenti considerazioni va dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune circa l’inammissibilita’ della domanda nuova.

Quanto al ricorso incidentale dei ricorrenti principali va osservato che lo stesso, con il richiamarsi alla possibilita’ di accesso a futuri corsi di preparazione per l’attribuzione di Posizioni Organizzative, risulta consumato con l’esercizio del ricorso introduttivo del ricorso di cassazione.

4. In conclusione il ricorso principale e’ destituito di fondamento e va rigettato, mentre va dichiarato assorbito il ricorso incidentale del Comune di Torino ed inammissibile il ricorso incidentale dei ricorrenti principali.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti del Comune di Torino.

Nessuna statuizione va emessa sulle spese nei confronti di T. P. e del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Torino, non essendosi costituiti.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale del Comune di Torino ed inammissibile l’incidentale dei ricorrenti principali. Condanna i ricorrenti principali in solido alle spese, che liquida in Euro 57,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Nulla per le spese nei confronti degli intimati non costituiti.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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