Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8890 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25218/2017 proposto da:

C.R.P., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASSIMO BOSCOLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PADOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA, 257, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO BERNARDI, MARINA LOTTO, VINCENZO

MIZZONI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 582/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La ricorrente C.P.R. ha proposto opposizione ad un pignoramento presso terzi, effettuato ai suoi danni da Equitalia, per conto del Comune di Padova. Quest’ultimo vantava nei confronti della C. un credito per sanzioni da violazioni del C.d.S., per la soddisfazione del quale l’agente della riscossione ha pignorato crediti della ricorrente verso terzi, dopo avere iscritto ipoteca.

La ricorrente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del credito portato da cartella esattoriale, con l’argomento che, trattandosi di violazioni del C.d.S., il termine di prescrizione doveva ritenersi quinquennale, ed era decorso al momento del pignoramento.

Equitalia ed il Comune di Padova si sono difese sostenendo che il termine era decennale, non essendo mai stata impugnata la cartella, ma che comunque la prescrizione risultava interrotta dalla iscrizione della ipoteca.

Il giudice di primo grado ha accolto l’opposizione, negando alla ipoteca la natura di atto interruttivo, mentre il giudice di appello ha smentito questa tesi, ed ha rigettato la domanda non ritenendo prescritto il credito.

Avverso tale decisione ricorre con due motivi la C.. V’è controricorso del solo Comune di Padova, che deposita altresì memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata, intanto, per malintesa interpretazione di Cass. Sez. 23397/2016, ritiene che, in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale, il credito diventa definitivo, e la cartella esattoriale si atteggia a titolo giurisdizionale inoppugnabile, trasformando il termine di prescrizione, quale sia la natura del credito, in decennale.

Ritiene comunque che, poichè il Comune di Padova, tra la notifica della cartella ed il pignoramento, ha iscritto ipoteca, il credito si è prescritto.

1.1.- Il Comune di Padova eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardività.

L’eccezione è fondata.

La sentenza è stata pubblicata il 14.3.2017, e, trattandosi di termine lungo d’impugnazione (in quanto la causa è iniziata dopo il, 4.7.2009, ossia il 15.9.2009) di sei mesi, il ricorso andava notificato entro il 14.9.2017, ed invece è stata notificata il 14.10.2017.

Va ovviamente precisato che trattandosi di causa di opposizione alla esecuzione, non si applicano i termini di sospensione feriale.

1.2.- Il ricorso è comunque infondato.

Va esaminato per primo il secondo motivo, in quanto assorbente rispetto al primo.

Tuttavia, quest’ultimo vale da premessa.

Con tale motivo infatti si denuncia violazione dell’art. 209 C.d.S., artt. 2946 e 2953 c.c..

La ricorrente sostiene che ha errato la corte di merito nel ritenere decennale la prescrizione di una sanzione amministrativa (che di suo avrebbe termine quinquennale) per il fatto che la cartella esattoriale, non essendo stata impugnata, è diventata definitiva.

Il motivo è fondato, anche se assorbito dal successivo, come vedremo, ma vale a chiarimento di quest’ultimo trattarne ugualmente. Lo è in quanto, come chiarito dalle Sezioni Uniti di questa Corte (Cass. 23397/2016) la scadenza del termine per impugnare la cartella produce solo l’effetto di rendere il credito definitivo, ma non importa, al contrario di quanto avviene per i provvedimenti giurisdizionali, una trasformazione della prescrizione in decennale; cosi che il termine di prescrizione, pur dopo la definitività della cartella, rimane quello proprio di ciascun credito, e nella fattispecie, rimane quinquennale, come è per le sanzioni amministrative.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1991, art. 28, comma 2 e art. 2943 c.c..

Secondo la ricorrente, l’iscrizione di ipoteca non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. La cartella esattoriale è stata notificata il 7.2.2004, mentre il pignoramento è del 28.5.2009, e dunque sarebbero trascorsi i cinque anni di prescrizione del credito (sanzioni per violazioni del C.d.S.). E tuttavia, nel 2006, è stata iscritta ipoteca, che è indubbiamente atto con il quale il creditore manifesta la sua volontà di far valere il credito e dunque atto idoneo ad interrompere la prescrizione (Cass. 3346/2017).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 700,00 Euro, oltre 200,00 per spese generali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA