Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8890 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21488-2014 proposto da:

MERIDIANA FLY S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

delegato, MERIDIANA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio

dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO ARMENTANO giusta procure a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PALLINI che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/6/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO IN FATTTO

che:

– la Corte di appello di Cagliari, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 14997 del 7 settembre 2012, confermava la decisione della Corte di appello di Sassari che, in accoglimento della domanda proposta da I.A. nei confronti di Meridiana S.p.A. e di Meridiana Fly S.p.A. (cui medio tempore era stato ceduto il ramo di azienda comprendente tutte le attività connesse al volo), accertata la nullità del termine apposto ai contratti stipulati dal ricorrente con Meridiana sin dal 1992 e dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato sin dal primo contratto, aveva condannato dette società al pagamento della somma di Euro 10.730,00 pari al valore delle azioni sociali cedute gratuitamente agli assistenti di volo nell’anno 1999 nonchè al pagamento degli scatti di anzianità da conteggiarsi tenendo conto dei periodo di prestazione lavorativa effettiva e della prescrizione intervenuta nel periodo anteriore al maggio 2000;

– per la cassazione di tale decisione propongono ricorso Meridiana Fly S.p.A. e di Meridiana S.p.A. affidato a due motivi;

– I.A. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

Considerato:

che:

– con il primo motivo la società deduce violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5 ) in relazione alla mancanza, nella sentenza impugnata, di una compiuta esposizione della ratio decidendi;

– con il secondo motivo la società deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 4, in relazione alla mancata applicazione da parte della Corte territoriale del principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 14997/2012;

– i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati;

– pur se la sentenza della Corte territoriale presenta, a pag. 4, una frase monca (“il ricorrente ha chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – in piena consapevolezza che l’applicazione dell’ics superveniens comporta una decisione più Vi ne frase, è del tutto evidente che dal complessivo articolato motivazionale è dato evincere che la quantificazione in concreto dell’indennità omnicomprensiva sulla base dell’ius superveniens rappresentato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, avrebbe comportato il riconoscimento di una somma superiore rispetto a quella già oggetto di condanna da parte della Corte di appello di Sassari che, come precisato nella sentenza rescindente, costituiva il limite imposto dal divieto della reformatio in peius. Il mero lapsus calami costituito dall’omessa indicazione, al termine della frase sopra riportata, dell’aggettivo “sfavorevole” non determina l’impossibilità di ricostruire la ratio decidendi;

– la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte nella sentenza n. 14997/2012 sol che si consideri che, sul presupposto che la natura “onnicomprensiva” della indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, includendo tutti i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio” (ovvero quello degli “intervalli non lavorati”), fosse tale da includere anche il risarcimento del danno conseguente alla mancata assegnazione delle azioni, come aziendalmente prevista per gli assistenti di volo dipendenti a tempo indeterminato nel 1999 previsto dal legislatore con effetto retroattivo, la verifica demandata al giudice del rinvio era stata, appunto, quella di rideterminare tale indennità con l’osservanza del principio del divieto di reformatio in peius; e poichè, nell’ambito di tale verifica, era emerso che una rideterminazione avrebbe condotto al riconoscimento di una somma inferiore a quella (Euro 10.730,00) intangibile per effetto del divieto di reformatio in peius, correttamente la Corte cagliaritana ha confermato la decisione della Corte di appello di Sassari;

– questione del tutto diversa e non oggetto di verifica da parte del giudice del rinvio era stata, poi, quella degli scatti di anzianità per i periodi “lavorati” (oggetto di ulteriore pronuncia di condanna);

– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del contoricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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