Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8890 del 04/05/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 8890 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Ud.
sul ricorso 15547-2013 proposto da:
COMUNE DI SAMARATE 00504690124 in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO
SELVAGGI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGIO M. JUNGINGER, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CASOLI DANIELA quale erede di Genoni Luciano, GENONI
NANDINA, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo STUDIO GREZ E
ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati
2015
ANNAROSA CORSELLI, LUIGI CARLO SCROSATI, giusta
72
procura a margine del controricorso;
–
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 977/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO del 5.2.2013, depositata il 05/03/2013.
Data pubblicazione: 04/05/2015
Estinzione per rinuncia
R.g. n. 15547/13
Decreto
Ritenuto che il Comune di Samarate, con ricorso del 10-11 giugno 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti di Nandina Genoni e di Daniela Casoli — quale erede di Luciano Genoni —,
la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Milano n. 977/13 in data 5 febbraio-5
marzo 2013;
,
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con distinti atti del 4 e del 17 dicembre 2014, notificati reciprocamente e depositati
in data 18 marzo 2015, il Comune di Samarate e Nandina Genoni e Daniela Casoli — quale erede di
Luciano Genoni — hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al suindicato ricorso e di
accettare la rinuncia;
che, in considerazione della accettazione della rinuncia da parte di Nandina Genoni e di Daniela
Casoli — quale erede di Luciano Genoni —, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna
del rinunciante alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il Coordinatore d la Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
1-1
4 MAG. 2015
che resistono, con controricorso, Nandina Genoni e Daniela Casoli, quale erede di Luciano
Genoni.
08896/15
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE -2
R.G. n. 29062/2014
sul ricorso proposto da:
Re?-
9\)cyylgRs.
GRANDI STAZIONI s.p.a. (05129581004), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo Confortini,
presso lo studio del quale in Roma,via Gregoriana n. 54, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
PUBBLICA s.r.1., in liquidazione;
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3192/2014, depositata il 19 agosto 2014.
Il Consigliere coordinatore
Letta la rinuncia al ricorso iscritto al n. 29062 del 2014, sottoscritta dal legale rappresentante della
ricorrente e dal suo difensore, notificata alla Pubblica s.r.l. in liquidazione, ancorché non costituita
in questa sede, e recante l’accettazione della stessa e dei suoi difensori in grado di appello;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ., perché possa
dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non -avendo
l’intimata svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2015
Il Consigliere coordinatore
DECRETO