Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8890 del 04/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 6 Num. 8890 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 15547-2013 proposto da:
COMUNE DI SAMARATE 00504690124 in persona del Sindaco
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato MARCO
SELVAGGI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGIO M. JUNGINGER, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

CASOLI DANIELA quale erede di Genoni Luciano, GENONI
NANDINA, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II n. 18, presso lo STUDIO GREZ E
ASSOCIATI, rappresentate e difese dagli avvocati
2015

ANNAROSA CORSELLI, LUIGI CARLO SCROSATI, giusta

72

procura a margine del controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 977/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO del 5.2.2013, depositata il 05/03/2013.

Data pubblicazione: 04/05/2015

Estinzione per rinuncia

R.g. n. 15547/13
Decreto

Ritenuto che il Comune di Samarate, con ricorso del 10-11 giugno 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti di Nandina Genoni e di Daniela Casoli — quale erede di Luciano Genoni —,
la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Milano n. 977/13 in data 5 febbraio-5
marzo 2013;
,

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con distinti atti del 4 e del 17 dicembre 2014, notificati reciprocamente e depositati
in data 18 marzo 2015, il Comune di Samarate e Nandina Genoni e Daniela Casoli — quale erede di
Luciano Genoni — hanno dichiarato, rispettivamente, di rinunciare al suindicato ricorso e di
accettare la rinuncia;
che, in considerazione della accettazione della rinuncia da parte di Nandina Genoni e di Daniela
Casoli — quale erede di Luciano Genoni —, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna
del rinunciante alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il Coordinatore d la Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima

.

Depositata in Cancelleria
Oggi,

1-1

4 MAG. 2015

che resistono, con controricorso, Nandina Genoni e Daniela Casoli, quale erede di Luciano
Genoni.

08896/15
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE -2
R.G. n. 29062/2014

sul ricorso proposto da:

Re?-

9\)cyylgRs.

GRANDI STAZIONI s.p.a. (05129581004), in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Massimo Confortini,
presso lo studio del quale in Roma,via Gregoriana n. 54, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
PUBBLICA s.r.1., in liquidazione;
– intimata avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3192/2014, depositata il 19 agosto 2014.
Il Consigliere coordinatore
Letta la rinuncia al ricorso iscritto al n. 29062 del 2014, sottoscritta dal legale rappresentante della
ricorrente e dal suo difensore, notificata alla Pubblica s.r.l. in liquidazione, ancorché non costituita
in questa sede, e recante l’accettazione della stessa e dei suoi difensori in grado di appello;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ., perché possa
dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non -avendo
l’intimata svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2015
Il Consigliere coordinatore

DECRETO

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA