Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 889 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per

legge;

– ricorrenti –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 20, n. 119/20/06 dell’1 dicembre 2006,

depositata il 1 dicembre 2006, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta parzialmente accolta in primo e secondo grado;

Preso atto che il contribuente non si e’ costituito;

Visto che il ricorso poggia su due motivi con i quali si denuncia:

a) violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 7 e 9 in relazione al carattere assorbente del condono per le annualita’ 2000/2001;

b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione alla ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione;

Ritenuto il ricorso sia manifestamente fondato quanto al primo motivo per il carattere assorbente del condono in relazione alle annualita’ 2000/2001 in base al principio affermato da Cass. n. 3682 del 2007:

“In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilita’ di rimborso per le annualita’ d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire transattivamente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilita’ di riflessi o interferenze con quanto eventualmente gia’ corrisposto in via ordinaria”.

Quanto al secondo motivo poiche’ le indicazioni emergenti dal quadro RE della dichiarazione dei redditi comprovavano l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione;

Ritenuto che la sentenza impugnata debba essere consequenzialmente cassata e che, ricorrendone le condizioni, la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

Ritenuto che la formazione e il consolidamento dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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