Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 889 del 17/01/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 889 Anno 2014
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: VINCENTI ENZO

ORDINANZA
sul ricorso 5129-2008 proposto da:

LATTANZIO IOLANDA (LTTLND39H46G462V) e RIPARI MARIA
GRAZIA (RPRMGR60P62L284H), elettivamente domiciliate in ROMA,
V.DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell’avvocato
MARGIOTTA LORENZO, rappresentate e difese dall’avvocato
MASSIMO LIBERATORE giusta procura speciale del Dott. MICHELE
D’AMBROSIO, Notaio in PENNE, 1’11/10/2013, rep. n. 1447;

ricorrenti –

contro
t

SARA ASSICURAZIONI S.P.A. (00408780583), in persona del
Direttore Generale e legale rappresentante Ing. SALVO VITALE,

m3

c

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE

2,1194 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI GAETANO,

Data pubblicazione: 17/01/2014

rappresentata e difesa dall’avvocato DI NICOLA SERGIO giusta
delega in atti;
– controricorrente –

nonchè contro

EVANGELISTA GIUSTINO;
– intimato –

L’AQUILA, depositata il 10/05/2007, R.G.N. 1070/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/11/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’estinzione
del giudizio.
RITENUTO IN FATTO
l. – Con sentenza resa pubblica il 10 maggio 2007, la
Corte di appello dell’Aquila, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Chieti del 19 novembre 2003,
dichiarava – per quanto ancora interessa in questa sede – non
spettante a Iolanda Lattanzio e Maria Grazia Ripari il “danno
biologico

iure successionis”

ad esse liquidato (per

complessivi euro 232.650,00) in conseguenza della morte del
proprio congiunto, Paolo Ripari, a seguito di sinistro
stradale, del quale era stato ritenuto responsabile (nella
misura percentuale di due terzi del totale) Giustino
Evangelista, proprietario e conducente dell’auto Fiat Ritmo
assicurata dalla Sara Assicurazioni S.p.A.
2. – Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto
ricorso Iolanda Lattanzio e Maria Grazia Ripari sulla base di
quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la Sara Assicurazioni
S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva Giustino
Evangelista.
CONSIDERATO IN DIRITTO

avverso la sentenza n. 320/2007 della CORTE D’APPELLO di

l. – Il ricorso deve essere dichiarato estinto per
rinuncia.
In data 21 novembre 2013, e dunque prima dell’udienza
pubblica, è stato depositato “atto congiunto di rinuncia al
ricorso principale ed al controricorso e contestuale
reciproca accettazione”, sottoscritto dalle parti costituite
e dai rispettivi difensori (per le ricorrenti dall’avv.

depositata in pari data), con richiesta di non provvedere
“circa le spese e competenze”, da intendersi nel senso di
compensazione integrale delle spese processuali del presente
giudizio.
Trattasi di rinuncia rituale, giacché soddisfa le
condizioni poste dall’art. 390 cod. proc. civ.
2. – Le spese processuali del presente giudizio di
legittimità vanno, dunque, integralmente compensate tra le
parti costituite, in conformità alla loro congiunta istanza;
nulla è, al riguardo, da disporsi nei confronti dell’intimato
che non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
dichiara l’estinzione per rinuncia del presente giudizio
di cassazione, con compensazione integrale delle relative
spese tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 22 novembre 2013.

Massimo Liberatore munito di procura speciale notarile,

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