Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 889 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 19/11/2010, dep. 17/01/2011), n.889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ANTONIO CANTORE 5, presso lo studio dell’avvocato

PONTECORVO MICHELE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZI

ALBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F. (OMISSIS), M.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DEI

PRATI DEGLI STROZZI 21, presso lo studio dell’avvocato SCARNATI

ALESSANDRA, che le rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI

LUIGI, rappresentato e difeso dagli avvocati FALACE GIUSEPPE, ORIANA

DI SIPIO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 325/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato Alberto Lorenzi, (delega avvocato Oriana Di Sipio),

difensore del controricorrente ( P.) che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha

concluso per l’integrazione del contraddittorio.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di D.N., parte del giudizio di merito e litisconsorte necessario atteso che, non essendo in atti l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione avvenuta a mezzo posta del ricorso per cassazione, la notifica è da considerarsi inesistente.

P.Q.M.

Ordina l’integrazione, a cura del ricorrente, del contraddittorio nei confronti di D.N. nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la causa a n. r..

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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