Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 889 del 16/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/01/2017), n. 889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25455/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE
49, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO TORTORA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3360/52/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 26/03/2014, depositata il 03/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Campania che il 3 aprile 2014 ha riformato la decisione della CTP – Napoli e ha accolto la domanda della Dott. S.M., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009. La contribuente resiste con controricorso e memoria.
La ricorrente erroneamente censura – per violazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività della contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere espletata con attrezzature essenziali e l’ausilio unicamente di personale part-time remunerato con esborsi complessivi annui di circa 11 mila Euro in sintonia col ccnl per i dipendenti degli studi professionali.
La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529), laddove si afferma che, in tema d’imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Tale parametro orientativo risulta rispettato ove si consideri che, con insindacabile accertamento di fatto, il giudice di merito ha appurato la modestia dell’impegno finanziario del professionista per dotarsi di ausilio minimale e neppure a tempo pieno.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto in forma semplificata. Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia giustifica la compensazione delle spese processuali. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017