Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8889 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. I, 29/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17276/2018 proposto da:

B.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Concilio Roberto, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Questura di Napoli, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2019 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – B.S., cittadino serbo, ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Giudice di pace di Napoli di rigetto del suo ricorso avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto il 3 settembre 2016.

2. – Con ordinanza del 2 novembre 2017, n. 26121 questa Corte ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato, anche per le spese, al Giudice di pace di Napoli in persona di altro magistrato.

Ha in particolare ritenuto la Corte di cassazione che dovesse essere accolta la censura del B. laddove volta a lamentare “l’omissione di pronuncia sulla ragione di illegittimità dell’espulsione costituita dalla inespellibilità del ricorrente ai sensi dell’art. 19, comma 2, t. u. imm., per essere il medesimo coniugato convivente con una cittadina italiana e con i loro due figli minorenni”. La menzionata ordinanza, inoltre, ha cassato la decisione di merito anche in ragione della mancata considerazione del rilievo di taluni vizi formali del decreto di espulsione.

3. – Riassunto il giudizio dal B., nella contumacia dell’amministrazione, il Giudice di pace di Napoli, con ordinanza del 3 maggio 2018, ha nuovamente respinto l’opposizione al decreto di espulsione, osservando, per quanto rileva, con riguardo alla “eccezione di inespellibilità per essere lo straniero coniugato e convivente con cittadina italiana”, che lo stesso B. “dichiara di non essere affatto coniugato ma solo convivente more uxorio e di aver avuto figli, attualmente minori, da tale convivenza… Si è lungamente discusso se le disposizioni in parola possono essere applicabili anche a chi pur non legalmente coniugato, viva more uxorio con cittadino/a italiano/a. La Cassazione ha risposto negando tale possibilità, affermando che, in tema di espulsione dello straniero, la norma in parola non è applicabile in via analogica in quanto, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale… detta norma risponde alla esigenza di tutelare l’unità della famiglia e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che, invece, è assente nella convivenza more uxorio”.

4. – Per la cassazione di detta ordinanza B.S. ha proposto ricorso per un motivo.

L’amministrazione intimata non ha spiegato difese.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un solo articolato motivo svolto sotto la rubrica: “Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19; violazione, ovvero erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4 e 4 bis, e succ. modif.; mancanza di motivazione”.

Secondo il ricorrente “l’esistenza di una duratura convivenza more uxorio ed i due figli minorenni, deve incidere sul giudizio relativo alla possibilità di espellere il B., trovandosi in una delle ipotesi ostative all’espulsione previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2”. Si sostiene che il rapporto more uxorio sarebbe equiparato, per i fini che interessano, al rapporto di coniugio.

Si aggiunge, poi, il provvedimento impugnato è carente di motivazione rispetto alla posizione dei figli.

2. – Il ricorso va accolto nel senso che segue.

2.1. – Esso nella sua prima parte è infondato.

La statuizione del giudice di merito è difatti conforme in parte qua al principio affermato da questa Corte secondo cui: “La convivenza more uxorio dello straniero con un cittadino, ancorchè giustificata dal tempo necessario affinchè uno o entrambi i conviventi ottengano la sentenza di scioglimento del matrimonio dal proprio coniuge, non rientra tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, le quali, essendo previste in deroga alla regola generale dell’obbligo di espulsione nelle fattispecie contemplate dall’art. 13, D.Lgs. cit., non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; nè, manifestamente, contrasta con principi costituzionali la previsione (contenuta nell’art. 19 cit.) del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado, atteso che essa risponde all’esigenza di tutelare da un lato l’unità della famiglia, dall’altro il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici, che è invece assente nella convivenza more uxorio” (Cass. 23 luglio 2004, n. 13810).

2.2. – Nondimeno, come si è già ricordato, la Corte di cassazione ha posto in evidenza, nell’ordinanza precedentemente citata, “l’omissione di pronuncia sulla ragione di illegittimità dell’espulsione costituita dalla inespellibilità del ricorrente… per essere il medesimo coniugato convivente con una cittadina italiana e con i loro due figli minorenni”.

La verifica dell’inespellibilità affidata al giudice di merito, cioè, è stata posta in correlazione non soltanto con la sussistenza di una situazione di coniugio riconducibile alla previsione normativa, situazione che il giudice di pace ha escluso, ma anche con la sussistenza della convivenza del ricorrente con i figli minorenni avuti dalla convivente more uxorio.

E’ difatti superfluo rammentare che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, fa discendere l’inespellibilità, tra l’altro, dalla situazione di convivenza “con parenti entro il secondo grado”, quali i figli, “o con il coniuge, di nazionalità italiana”.

3. – Venute meno le altre questioni che, nella precedente occasione in cui la Corte si è pronunciata, avevano imposto la cassazione con rinvio, e considerato che residua soltanto quella della inespellibilità in ragione della convivenza del ricorrente con le figlie minori, convivenza che è dato di fatto pacifico in causa, di guisa che non occorrono ulteriori accertamenti di merito, non resta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che cassare l’ordinanza impugnata e, in accoglimento della domanda, annullare il decreto di espulsione.

4. – La parziale fondatezza del ricorso e, complessivamente, nell’impugnazione del decreto di espulsione, consigliano compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata ed annulla il decreto di espulsione del Prefetto di Napoli nei confronti di B.S. del 3 settembre 2016, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA