Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8889 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 14/04/2010), n.8889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – President – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consiglie – –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consiglie – –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 21164/2006 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo

Emilio n. 157, presso lo studio dell’Avv. Greco Marcello, che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MET.RO – METROPOLITANA DI ROMA S.p.A. (gia’ COTRAL/METROFERRO S.p.A.,

in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Ing. C.

R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Tiburtina n. 770,

presso lo studio dell’Avv. Bagolari Luciano, che la rappresenta e

difende per procura in calce del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1220/05 della Corte di Appello di

Roma dell’11.02.2005/6.07.2005 nella causa iscritta al n. 7192 R.G.

dell’anno 2003.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09.02.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Luciano Bagolan per la controricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Matera

Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 21322 del 2002 il Tribunale di Roma, escussi i testi ammessi, respingeva la domanda proposta da M.M., ritenendo che le mansioni da lui svolte fossero quelle di Capo Stazione livello 4 con funzioni di dirigente unico ai sensi del CCNL e non quelle, dallo stesso rivendicate, di unico responsabile della linea Roma Nord. Tale decisione, appellata dal M., e’ stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1220 del 2005. Il giudice di appello ha rilevato come dalle deposizioni testimoniali ed ai documenti prodotti risultava smentito che il M. fosse il responsabile della linea Roma Nord, svolgendo l’appellante invece le funzioni di Capo Stazione con le responsabilita’ correlate a tale funzione con l’attivita’ di coordinamento dei movimenti di un tratto della linea Roma Nord, e cio’ unitamente ad altri dipendenti.

Contro l’anzi’detta sentenza ricorre per cassazione il M. con quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., La Metro – Metropolitana di Roma S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il M. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Al riguardo sostiene che il giudice di appello ha erroneamente motivato ritenendo non provata la sussistenza dei tratti distintivi del superiore inquadramento richiesto, ossia della responsabilita’, controllo, coordinamento della circolazione dei treni e delle attivita’ operative e gestionali, e quindi ritenendo non provata l’assunzione del coordinamento dell’intera linea della Roma Nord. Il M. aggiunge che in tal modo vi e’ stata un’erronea interpretazione dell’accordo collettivo 13.05.1987, che colloca al 3 livello il coordinatore di stazione avente autonomia e facolta’ di iniziativa con riguardo alla circolazione dei treni e alle attivita’ operative e gestionali, nel cui ambito avrebbe dovuto essere collocata l’attivita’ da lui svolta, che non si limitava alla sola stazione di Prima Porta, ma interessava l’intera t ratta e le singole stazioni dislocate sulla stessa.

Con il secondo motivo il M. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., affermando che il giudice di appello ha erroneamente valutato la prova testimoniale, da cui emergeva l’avvenuto espletamento delle funzioni di dirigente unico da parte di esso ricorrente con riferimento alla circolazione dei treni della tratta.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perche’ connessi, sono privi di pregio e vanno disattesi. I giudici di appello hanno ritenuto , come gia’ detto, attraverso l’esame del materiale probatorio acquisito che il M. non fosse il responsabile di tutto quello che avveniva sulla linea Roma Nord e che quindi egli svolgesse – come capo stazione di Prima Porta e con le responsabilita’ correlate a tale funzione – l’attivita’ di coordinamento dei movimenti di un tratto della Roma Nord, unitamente ad altri dipendenti che a lui si avvicendavano.

Cio’ accertato in fatto, i giudici di appello hanno collocato le funzioni svolte dal M. nel profilo professionale corrispondente al 4 livello, dove e’ ricompreso il capostazione che dirige la circolazione dei treni della linea e sovrintende ad una stazione di traffico consistente operando anche ad un “centro di controllo centralizzato” del traffico ferroviario.

A tale valutazione del materiale probatorio e a tale interpretazione delle norme collettive, adeguatamente e logicamente motivata, il ricorrente ha opposto una diversa interpretazione del contratto e un diverso apprezzamento delle circostanze di fatto sul concreto svolgimento delle mansioni, non ammissibile in sede di legittimita’.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che il giudice di appello non ha esattamente valutato la documentazione prodotta, dalla quale risultava che in altri giudizi (ed in particolare si fa riferimento a quello iniziato da altro dipendente Ma.Be.) era stato riconosciuto per lo svolgimento di analoghe funzioni il profilo professionale del 3 livello.

Il motivo e’ infondato, in quanto viene fatto riferimento a sentenze, di cui peraltro non si assume il passaggio in cosa giudicata, relative a giudizi intercorsi con altri soggetti, le cui risultanze – quanto alla valutazione ivi contenuta – non hanno carattere vincolante in diverso giudizio, come quello di specie, nel quale e’ stata effettuata, come gia’ detto, una attenta verifica delle disposizioni contrattuali e delle circostanze di fatto.

4. Con il quarto motivo il M. lamenta contraddittoria motivazione sulle risultanze processuali, osservando che il giudice di appello ha affermato che non emergeva dagli atti che esso ricorrente fosse stato comandato a trasferirsi dalla stazione alla Dirigenza e che, successivamente, il medesimo giudice ha ritenuto che egli operasse presso il “centro di controllo centralizzato del traffico”.

La doglianza non e’ meritevole di accoglimento, richiamandosi al riguardo le argomentazioni svolte in relazione al primo e secondo motivo in ordine alla valutazione del giudice di appello circa la non ravvisabiiita’ del superiore profilo, rivendicato dal ricorrente, alla stregua delle mansioni in concrete svolte e rapportate alla contrattazione collettiva del settore.

5. In conclusione il ricorso e’ destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 22,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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