Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8889 del 04/05/2015


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 8889 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 24263-2012 proposto da:
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 00786720726 in persona del
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso
dall’avvocato VITO PETRAROTA, giusta delibera di G.C.
n. 241 del 14.9.2012 e determina dirigenziale n.
10/125 del 18.9.2012 e giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

COOPERATIVA EDILIZIA POPOLARE SANT’ANTONIO SOC. COOP.
già PADRE PIO U.P.S.A. CONFARTIGIANATO – Società
Cooperativa in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato DANIELA
CIARDO, rappresentata e difesa dagli avvocati DAVIDE
D’IPPOLITO (giusta procura speciale alle liti per

Data pubblicazione: 04/05/2015

costituzione di nuovo difensore, per atto notaio
Biagia Scardigno di Ruvo di Puglia, in data 5.5.2014,
n. rep. 3427 che viene allegata in atti) e ARMANDO
D’IPPOLITO, giusta procura speciale a margine del
controricorso per il secondo avvocato;
– controricorrente

di BARI del 20.4.2012, depositata il 28/05/2012.

avverso la sentenza n. 8454/2012 della CORTE D’APPELLO

Estinzione per rinuncia

R.g. n. 24263/12
Decreto

Ritenuto che il Comune di Ruvo di Puglia, con ricorso del 22 ottobre 2012, ha impugnato per
cassazione, nei confronti della Società cooperativa Cooperativa edilizia popolare Sant’Antonio, già
Società cooperativa Padre Pio U.P.S.A. Confartigianato, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla
Corte di cassazione n. 8454/12 in data 20 aprile-28 maggio 2012;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 27 gennaio 2015, sottoscritto per adesione dal difensore della Società
cooperativa Cooperativa edilizia popolare Sant’Antonio, già Società cooperativa Padre Pio U.P.S.A.
Confartigianato, depositato in data 10 febbraio 2015, il Comune di Ruvo di Puglia ha dichiarato di
rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione della accettazione della rinuncia da parte della Società cooperativa
Cooperativa edilizia popolare Sant’Antonio, già Società cooperativa Padre Pio U.P.S.A.
Confartigianato, non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna del rinunciante alle spese
del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il Coordinatore de a Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima

che resiste, con controricorso, la Società cooperativa Cooperativa edilizia popolare
Sant’Antonio, già Società cooperativa Padre Pio U.P.S.A. Confartigianato.

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