Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8888 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23916/2005 proposto da:

SSYMI SOCIETE’ PER ACTIONS SIMPLIFIEE’ SAS P.I. (OMISSIS), IN

PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso lo studio

dell’avvocato LONGO Lucio Filippo, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALL M D & B SRL (FALL. N. (OMISSIS)) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL

CURATORE DOTT.SSA R.F., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIEGI 7, presso lo studio dell’avvocato CONTI Fabrizio Luigi,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo del ricorso e il rigetto del primo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 1 dicembre 2001 la società Ssang Yon Motors Italia spa, proponeva appello davanti alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza del 4 ottobre 2000 con la quale il Tribunale di Roma oltre a rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo al pagamento della somma di L. 23.900.000 emesso su ricorso della società MD & D srl, quale corrispettivo per servizi di pubblicità (si trattava dell’ideazione e della realizzazione di una campagna pubblicitaria relativa ai veicoli dell’opponente), condannava l’appellante, a corrispondere a saldo l’ulteriore somma di L. 20.000.000.

L’appellante denunziava il travisamento delle risultanze processuali da parte del primo Giudice, per quanto questi avesse ritenuto dimostrato l’espletamento della prestazione a carico della ricorrente opposta.

Il Fallimento della MD & C. nel costituirsi contestava nel merito il fondamento del gravame e ne chiedeva il rigetto.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 746/2005 respingeva l’appello; della Ssang Yon Motors Italia spa. La Corte territoriale osservava che l’eccezione d’inadempimento non trovava riscontro nelle deduzioni del primo grado di giudizio considerato che l’appellante si era limitata alla formulazione di generiche contestazioni in merito alla sussistenza del credito. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chiesta dalla società SSMI societè per actions simplificè s.a.s. con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria. Il fallimento della società MD & C ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Questa Corte osserva che il ricorso di cui in rubrica e presentato dalla società SSYMI società par action simplifiè s.a.s.

che non è presente nei giudizi precedenti. Il ricorso non specifica se si tratta dello stesso soggetto o di soggetti diversi, e questa Corte non può che considerare la società di che trattasi quale soggetto diverso rispetto alla società Ssang Yong Motor Italia s.p.a., parte nei precedenti giudizi.

Considerato che costituisce regola essenziale che la legittimazione all’impugnazione (nella specie, al ricorso per cassazione) spetta esclusivamente a chi abbia assunto la qualità di parte (non importa se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva.

titolarità, attiva o passiva (rilevante sotto altri profili), del rapporto giuridico sostanziale, atteso che, con l’impugnazione, la parte stessa esercita non un’azione, ma un potere processuale che, per sua natura, non può essere riconosciuto a chi non abbia partecipato al precedente grado di giudizio.

Questo principio è del tutto scontato nella giurisprudenza di questa Corte, la quale ravvisa un’ipotesi d’inammissibilità dell’impugnazione nel caso in cui sussiste il difetto di legittimazione allo specifico mezzo d’impugnazione.

1.2. – Rimane irrilevante, altresì, quanto l’attuale ricorrente ha ritenuto di chiarire con la memoria del 15 marzo 2011 (laddove si afferma che la società i SSYMI sas. – a suo dire – come documentato dal verbale di assemblea del notaio Dott. Michele Conso del 3 aprile 2003 e dalla visura del CCIA di Roma e della visura francese rappresenterebbe in Francia la continuità giuridica della Ssang Yong Motor Italia spa) perchè i relativi documenti, cui pure si fa riferimento, non sono stati depositati, così come non risulta depositato, neppure, il certificato, trascritto in memoria, dal quale risulterebbe l’immatricolazione della società ricorrente nel registro del commercio e delle società. E, ancor di più, non risulta neppure che i relativi documenti siano stati notificati alla parte intimata attuale contro ricorrente, secondo le formalità di cui all’art. 372 cod. proc. civ..

In definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile e la società SSMT societè per actions simplificè s.a.s., che condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 2000.00 oltre Euro 200,00 per esborsi oltre accessori come per legge e spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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