Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8888 del 11/04/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 8888 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 817-2006 proposto da:
IMPRESA CATAUDO LUIGI (c.f. CTDLGU61A04H742G), nella
qualità di impresa capogruppo dell’Associazione
Temporanea di Imprese Cataudo Luigi – Cosentino

Data pubblicazione: 11/04/2013

Giuseppe, in persona del titolare, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 79, presso
2013

446

l’avvocato GRAZIANO GIANCARLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GALATI DOMENICO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente-

1

contro

COMUNE DI CARLOPOLI;
– intimato –

sul ricorso 9399-2006 proposto da:
COMUNE DI CARLOPOLI (C.F. 00298170796), in persona
del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA E. TAllOLI 6, presso l’avvocato CONDEMI
MORABITO LUIGI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ROMANO ANTONIO, giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

IMPRESA CATAUDO LUIGI (c.f. CTDLGU61A04H742G), nella
qualità di impresa capogruppo dell’Associazione
Temporanea di Imprese Cataudo Luigi – Cosentino
Giuseppe, in persona del titolare, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 79, presso
l’avvocato GRAZIANO GIANCARLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato GALATI DOMENICO, giusta procura

r

a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controrícorrente al ricorso incidentale-

avverso la sentenza n.

564/2004

della CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO

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PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato GALATI DOMENICO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale
e rigetto del ricorso incidentale;
udito,

per

il

controricorrente

e

ricorrente

chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e
rigetto del ricorso principale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale (M.4),
assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

incidentale, l’Avvocato ROMANI ANTONIO che ha

3

Svolgimento del processo
L’impresa Cataudo Luigi, nella qualità di capogruppo

dell’ATI Luigi Cataudo-Giuseppe Cosentino, in data 10
settembre 1993, conveniva in giudizio il Comune di

Carlopoli, chiedendo la risoluzione del contratto di appalto
dei lavori di realizzazione di infrastrutture nell’ambito di
un P.I.P., per inadempimento del Comune e la sua condanna al
pagamento di £. 87.664.288 e accessori, per lavori
effettuati e non contabilizzati e per mancato utile e al
risarcimento dei danni indicati in £. 50.000.000. Il Comune
chiedeva il rigetto delle domande e il Tribunale di Lamezia,
con sentenza 3 novembre 1999, condannava il Comune di
Carlopoli a pagare £. 13.367.416, oltre accessori, a titolo
di rimborso di prestazioni eseguite, e £. 70.477.516, oltre
I

accessori, a titolo risarcitorio.
Proponeva appello principale il Comune che deduceva, tra
l’altro, che il rapporto si era concluso consensualmente e
che nulla spettava all’appaltatore a titolo risarcitorio;
l’impresa Cataudo proponeva appello incidentale chiedendo il
pagamento di un maggiore importo per i lavori eseguiti.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 8 novembre
2004, in accoglimento dell’appello del Comune, lo ha
condannato a pagare C 6.903,69 per prestazioni già eseguite,
oltre interessi legali; ha rigettato l’appello incidentale
dell’impresa e l’ha condannata a restituire le somme già
4

ricevute per effetto della prima sentenza; ha compensato le
spese di entrambi i gradi.
La corte, premesso che il contratto di appalto si era
risolto in via consensuale, ha osservato che la risoluzione
ex nunc,

impediva la valutazione

operava con effetti

dell’inadempimento e produceva la caducazione delle sole
obbligazioni scaturenti dal contratto originario e relative
alla prosecuzione del rapporto, ma non impediva all’impresa
Cataudo di agire per i danni; tuttavia essa era decaduta
dalla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalle
sospensioni dei lavori e non aveva offerto prova
dell’illegittimità delle stesse. La corte ha ritenuto
infatti che la riserva formulata dall’impresa era tardiva
quanto alla sospensione avvenuta il 5 ottobre 1988, perché
inserita nel verbale di ripresa dei lavori del 4 ottobre
1990 (e illustrata con lettera racc. 17 ottobre 1990) e non
“al momento di ripresa delle attività in data 23 ottobre
1989”, e inefficace quanto alla sospensione nel periodo 12
dicembre 1989/4 ottobre 1990, in quanto non inserita nel
registro di contabilità, né riferibile alla successiva
sospensione avvenuta il 26 ottobre 1990; ha giudicato non
provato il danno da “mancato utile per fermo cantiere” e
infine ha riconosciuto all’appaltatore il solo importo sopra
indicato a titolo di restituzione delle prestazioni già
eseguite.
5

L’impresa Cataudo propone ricorso per cassazione articolato
in quattro motivi illustrati da memoria. Il Comune di

Carlopoli resiste con controricorso e propone ricorso
incidentale condizionato cui resiste il Cataudo.

Motivi della decisione
I primi due motivi del ricorso principale attengono alla
tardiva iscrizione e mancata formalizzazione delle riserve
relative alla richiesta dell’appaltatore di maggiori
compensi per le sospensioni dei lavori disposte dal
committente.
In particolare, la sentenza impugnata è censurata, nel primo
motivo, per vizio di ultra o extrapetizione (violazione
dell’art. 112 c.p.c.), avendo rilevato d’ufficio, ai sensi
degli artt. 53 e 54 del r.d. 25 maggio 1895 n. 350,
l’intempestiva iscrizione della riserva (riferita alla

sospensione dei lavori del 5 ottobre 1988), in mancanza di
una necessaria eccezione di parte; nel secondo motivo, per
violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del r.d.
n. 350/1895, 12 e 42 del d.P.R. n. 1063/1962, nonché per
vizio di motivazione, avendo la corte di merito ritenuto, a
proposito della sospensione dei lavori nel periodo 12
dicembre 1989/4 ottobre 1990, che la riserva non era stata
inserita nel registro di contabilità, senza però accertare
se l’appaltatore fosse stato invitato a firmare il registro
di contabilità sottoscritto solo dal direttore dei lavori.
6

Nel

terzo

motivo,

concernente

violazione

e

falsa

applicazione degli artt. 20, comma 3, d.m. 29 maggio 1895,
come sostituito dall’art. 14 legge 10 dicembre 1981 n. 741,
e vizio di motivazione, si assume che erroneamente la corte

di merito non aveva riconosciuto alcune voci di danno
causate da quelle medesime sospensioni (“mancato utile per
fermo cantiere” e “spese generali”), che erano invece dovute
e calcolabili secondo la metodologia proposta dal c.t.u.
La sentenza impugnata è sorretta da due diverse

rationes,

l’una riguardante l’inammissibilità delle riserve nelle
quali l’appaltatore ha chiesto il risarcimento dei danni
causati dalle sospensioni e, l’altra, l’infondatezza nel
merito delle medesime domande.

..

Il terzo motivo è inammissibile, sia nel profilo concernente
.
•■•

il vizio di motivazione, prospettandosi una rivalutazione
delle questioni di fatto in senso difforme da quella operata
dai giudici di merito senza lo svolgimento d’argomentate
critiche alla completezza e logicità delle ragioni della
decisione, sia nel profilo concernente la violazione di
legge, poiché non risultano indicate le argomentazioni in
diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in
contrasto con i richiamati parametri normativi, ciò non
consentendo a questa Corte di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata
violazione.
7

Ne consegue l’inammissibilità dei primi due motivi, il cui
eventuale accoglimento non potrebbe condurre a una diversa
decisione sulla domanda risarcitoria per i danni causati
dalle sospensioni, stante l’inammissibilità del terzo motivo

concernente l’infondatezza della medesima domanda nel
merito.
Nel quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 112
c.p.c. per avere la sentenza impugnata stabilito la data del
28 aprile 1993 come decorrenza degli interessi legali sulla
somma di E 6.903,69 (corrispondente a E. 13.367.416)
riconosciuta all’impresa Cataudo, a titolo di saldo del
corrispettivo per i lavori eseguiti, benché il Comune non
avesse proposto appello sulla decorrenza degli interessi dal
26 ottobre 1990 stabilita dal tribunale.
Il motivo è fondato. L’esame degli atti processuali,
consentito a questa Corte essendo denunciato un
procedendo,

error in

ha confermato la sussistenza del vizio dedotto

in cui la corte di merito è incorsa.
Venendo al ricorso incidentale, il Comune di Carlopoli
rivolge alla sentenza impugnata un unico motivo, per
violazione di legge e vizio di motivazione, articolato in
due profili. Nel primo si assume che la sentenza impugnata
avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile l’art. 30 del
d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, il quale esclude il diritto
dell’appaltatore a indennità di sorta, nel caso in cui, in
8

presenza di una sospensione legittima dei lavori disposta
dalla stazione appaltante per più di sei mesi, egli chieda
lo scioglimento del contratto e la committente non si
opponga. Il secondo profilo riguarda una assunta

contraddittorietà della decisione della corte di merito alla
quale si imputa di avere, prima, affermato (correttamente)
che lo scioglimento consensuale del contratto impediva la
risoluzione per inadempimento della stazione appaltante e,
poi, ritenuto che l’impresa poteva agire per i danni
derivanti dalle sospensioni dei lavori.
Il suddetto motivo è assorbito, essendo stato proposto in
via condizionata all’accoglimento dei motivi del ricorso
principale, dichiarati inammissibili, concernenti le riserve
e i danni da sospensione.
In conclusione, in accoglimento del quarto motivo del
ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e,
decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Comune
di Carlopoli va condannato a corrispondere gli interessi
legali maturati sull’importo di C 6.903,69 dal 26 ottobre
1990.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di merito e di quello di legittimità, tenuto conto
della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
9

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibili i primi
tre motivi del ricorso principale e assorbito il ricorso
incidentale; in accoglimento del quarto motivo del ricorso
principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel

all’impresa Cataudo Luigi gli interessi legali maturati
sull’importo di E 6.903,69 dal 26 ottobre 1990; compensa le
spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
Roma, 14 marzo 2013.
Il cons. rel.

od< Il Presidente merito, condanna il Comune di Carlopoli a corrispondere

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