Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8887 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 31/03/2021), n.8887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26658-2016 proposto da:

SELMABIPIEMME LEASING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 11, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 2200/2016, n. 2201/2016, n. 2202/2016, n.

2203/2016, n. 2204/2016, della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositate il 13/04/2016 nonchè avverso le sentenze n. 2224/2016,

n. 2225/2016, n. 2226/2016, n. 2227/2016, n. 2228/2016, n.

2229/2016, della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositate il

14/04/2016, nonchè avverso le sentenze n. 2359/2016, n. 2360/2016,

n. 2361/2016, n. 2364/2016, n. 2366/2016, n. 2367/2017, n.

2368/2016, n. 2369/2016, n. 2370/2016, n. 2371/2016, n. 2372/2016

della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositate il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la Regione Lombardia notificava a Selmabipiemme n. 55 avvisi di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni con cui contestava l’omesso pagamento della tassa automobilistica regionale (c.d. bollo auto) dovuta per gli anni d’imposta 2010 e 2011 ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53, sui veicoli di sua proprietà concessi in locazione finanziaria agli utilizzatori suoi clienti recuperando anche le sanzioni amministrative e gli interessi.

Avverso detti avvisi di accertamento e contestuale applicazione di sanzioni la contribuente presentava distinti ricorsi alla Ctp di Milano con cui contestava che il D.L. n. 953, art. 5, individuasse quali soggetti passivi dell’imposizione tributaria non solo gli utilizzatori ma anche le società di locazione finanziaria concedenti.

Alcune Sezioni della CTP di Milano accoglievano i ricorsi proposti ritenendo che i soggetti passivi della tassa automobilistica fossero individuabili nei soli utilizzatori e non più nei proprietari concedenti, mentre altre Sezioni li rigettavano.

Impugnate dette sentenze, la CTR della Lombardia (Sez. nn. 1 e 6) previa riunione dei giudizi, accoglieva gli appelli proposti dalla Regione Lombardia e rigettava quelli proposti dalla società contribuente affermando che la L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a), per i beni concessi in locazione finanziaria avrebbe aggiunto ai soggetti passivi della tassa automobilistica indicati dal D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 29, gli utilizzatori senza escludere i proprietari ed ha quindi concluso chè per i veicoli concessi in locazione finanziaria la società sarebbe solidalmente responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni 2010 e 2011 congiuntamente agli utilizzatori dei veicoli.

Avverso dette sentenze Selma Bipiemme Leasing s.p.a. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la Regione Lombardia la quale depositava altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, convertito dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dalla L. 23 luglio 1999, n. 99, art. 7 e del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 9, comma 9 bis, convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la L. n. 99 del 2009, art. 7, comma 2, lett. a, ha inteso individuare come nuovi soggetti passivi della tassa automobilistica i soli utilizzatori escludendo l’esistenza di un rapporto solidale tra utilizzatori e proprietari.

Rilevava che erroneamente la CTR aveva ritenuto che per i veicoli concessi in locazione finanziaria la società proprietaria fosse solidalmente responsabile del pagamento della tassa automobilistica regionale con gli utilizzatori e che invece la società di leasing è responsabile solo nel caso in cui abbia provveduto al pagamento.

Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, comma 9 bis, convertito con modificazione dalla L. 6 agosto 2015, n. 125, in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62 ed all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” parte ricorrente deduceva che la CTR aveva violato la predetta norma laddove ha sostenuto che la tale disposizione costituisce una norma innovativa sostanziale avente efficacia per il futuro e che quindi sarebbe inapplicabile al caso oggetto del giudizio.

Va rilevato preliminarmente che nella memoria ex art. 378 c.p.c. il controricorrente ha dato atto che gli avvisi di accertamento per cui è causa sono stati annullati in autotutela, come risulta dalla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 22 luglio 2019, n. XI/1941, nel cui allegato è menzionato il presente ricorso.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, posto che il sopravvenuto annullamento dell’atto impugnato non consente la prosecuzione del giudizio, che non potrebbe conseguire alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità, nel processo tributario, di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).

Va quindi cassata la sentenza impugnata.

Quanto alle spese processuali, stante il silenzio mostrato sul punto, che non può far presumere un invito alla Corte di legittimità ad astenersi dall’individuare chi sarebbe stato soccombente (Cass., Sez. III, 26 novembre 2019, n. 30728), si ritiene che, stante l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, non vi è luogo all’uso della soccombenza virtuale laddove, come nella specie, tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante l’obiettiva complessità della materia e in considerazione del mutamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio. Nel qual caso, detto annullamento va considerato un comportamento processuale conforme al mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2018, n. 33587).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere e cassa la sentenza impugnata.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

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