Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8887 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. I, 29/03/2019, (ud. 30/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28564/2017 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato Ciervo Antonello, che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 08/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/01/2019 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha chiesto

l’accoglimento del quinto motivo del ricorso, assorbito l’esame

degli ultimi due.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.A. propone ricorso per sei mezzi nei confronti del Ministero dell’interno contro il decreto dell’8 novembre 2017 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il suo ricorso avverso la decisione della competente Commissione territoriale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale chiede

l’accoglimento del quinto motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, come convertito, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza.

Il secondo motivo solleva questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g, per aver assoggettato il procedimento in questione alla disciplina del rito camerale.

Il terzo motivo solleva questione di legittimità costituzionale della medesima norma nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione è di 30 giorni.

Il quarto motivo solleva questione di legittimità costituzionale ancora della stessa disposizione nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

Il quinto motivo denuncia violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. del 2008, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11, r avere il tribunale omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti nonostante la mancata messa a disposizione della videoregistrazione. In subordine è formulata questione di legittimità costituzionale della norma, se letta nel senso inteso dal Tribunale.

Il sesto motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo consistente nella mancata considerazione del periodo di detenzione subito dal ricorrente nelle carceri libiche.

2. – Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.

2.1. – Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con i primi quattro motivi costituiscono pedissequa riproposizione di analoghe censure già dichiarare non rilevanti nonchè manifestamente infondate (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717) con motivazione che la Corte fa propria e ribadisce.

2.2. – Il quinto motivo va accolto in applicazione del principio che segue: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

2.3. – Il sesto motivo è assorbito.

3. – Il decreto impugnato è cassato in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che si atterrà al principio dianzi indicato, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

rigetta i primi quattro motivi, accoglie il quinto, assorbito il sesto, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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