Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8887 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8887

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8759-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO

56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO GIOACCHINO MARIA PAGLIARELLO giusta

procura in calce alla memoria di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 617/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/9/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/3/2017 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RILEVATO

che:

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di Milano, decidendo sull’impugnazione (principale) del Ministero dell’Interno e su quella (incidentale) di M.E., avverso la pronuncia del Tribunale di Milano – che aveva (parzialmente) accolto la domanda della M., dichiarato la nullità dei contratti di somministrazione stipulati tra le parti e, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, condannato il Ministero al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – dichiarava l’inammissibilità dell’appello principale e rigettava quello incidentale. Riteneva la Corte territoriale (per quanto di interesse nel presente giudizio) che il gravame del Ministero fosse inammissibile per non essere lo stesso rispettoso del novellato art. 434 c.p.c.;

– propone ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno affidato ad un motivo;

– M.E. si è costituita con memoria tardivamente depositata.

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– M.E. ha depositato memoria;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 348 bis, 434 e 436 bis c.p.c. il Ministero ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte, nel ritenere il gravame inammissibile, interpretato in modo distorto le norme sull’appello e sulla inammissibilità dello stesso per mancanza dei requisiti prescritti;

– il motivo è manifestamente infondato;

– si osserva preliminarmente che la fattispecie ricade nell’ambito di applicabilità dell’art. 434 c.p.c. così come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. c-bis), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, essendo stato il giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data posteriore al trentesimo giorno successivo a quello (12 settembre 2012) di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012;

– la Corte di appello ha rilevato, a fondamento della ritenuta inammissibilità del gravame, come l’appello non fosse stato redatto in modo conforme alla disposizione del novellato art. 434 c.p.c., essendosi il Ministero limitato semplicemente a rinviare tout court alle difese già svolte in primo grado ed a ‘richiamare ordinanze mai menzionate nel giudizio di primo grado, senza indicare come con tale richiamo si volesse contrastare le affermazioni del giudice di prime cure ed omettendo qualsiasi indicazione in merito alle modifiche proposte con riferimento alle parti della sentenza da riformare;

– su tali premesse la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono rivolte;

– l’art. 434 c.p.c. (come l’omologo art. 342 c.p.c.), nella formulazione introdotta nel 2012, ha sostituito al requisito della esposizione dei “motivi specifici dell’impugnazione” il diverso requisito della motivazione dell’appello, specificando che essa “deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnatà. Tali modifiche si inscrivono nella direzione di senso complessivo della norma previgente, quale risultante dalla elaborazione giurisprudenziale formatasi sui “motivi specifici” della impugnazione, di cui anzi manifestamente accentuano la capacità di “selezione” e, in definitiva, di determinazione di potenziali esiti deflattivi. Peraltro, esse presentano, con non minore evidenza, tratti di novità e di differenziazione rispetto alla disciplina previgente, che si rivelano sia sul piano della tecnica redazionale, sia sul piano della cornice sistematica in cui le modifiche devono essere inquadrate. Sotto il primo profilo, non appare privo di rilievo il ricorso al termine “motivazione”, che è tipicamente proprio del provvedimento giudiziale, in luogo di “esposizione” ovvero di “argomentazione”, a voler segnalare una discontinuità, che non dovrebbe essere colta, nelle intenzioni del legislatore, soltanto sul piano lessicale ma anche concettuale, con l’impianto normativo anteriore e con il corredo confutatorio dello scritto difensivo. E, tuttavia, sono soprattutto rilevanti i requisiti di contenuto che la “motivazione” deve offrire, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, enucleabili in tre punti essenziali: 1. delimitazione dell’oggetto del giudizio di secondo grado (“indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare”: n. 1), la quale si propone chiaramente lo scopo di consentire l’immediata verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza che non hanno costituito oggetto di gravame; 2. proposizione di una nuova e diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di primo grado (n. 1), a sua volta scindibile in due momenti logicamente distinti: una (normativamente inespressa) pars destruens della pronuncia oggetto di gravame, volta a demolire la falsa rappresentazione della realtà sulla quale essa è stata eretta; una pars construens, volta ad offrire un progetto alternativo di risoluzione della controversia, attraverso una diversa lettura del materiale di prova acquisito o acquisibile al giudizio, nei limiti consentiti in grado di appello, e previa indicazione della sua effettiva rilevanza ai fini del decidere; 3. l’indicazione delle norme di diritto violate o falsamente applicate (e, come evidente, della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: n. 2), autonomamente proponibile dall’appellante in presenza di una condivisa ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado o anche, ove l’operazione demolitorio/ricostruttiva ne abbia implicato la necessità, suscettibile di aggiungersi ad essa;

– in definitiva, la riforma introdotta nel 2012 pone a carico dell’appellante un ben preciso e articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l’atto di gravame offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice e con il fine di ridurre, mediante la previsione di requisiti (più) stringenti, gli spazi di incertezza concretamente suscettibili di aprirsi nell’applicazione di una nozione – quella di “specificità” dei motivi segnata per sua natura dall’attitudine alla variabilità e alla flessibilità. La peculiarità della nuova disciplina, pur nella continuità di prospettive con la previgente, emerge, come già osservato, non soltanto sul piano di una diversa tecnica redazionale ma anche sul piano del collegamento sistematico con l’intero apparato di meccanismi “filtranti” in cui essa si inserisce. E’ infatti chiaro che la ragione di inammissibilità, di cui all’art. 348 bis c.p.c., richiamato per il rito del lavoro dall’art. 436 bis c.p.c., pur concepibile anche in un sistema fondato sulla esposizione di “motivi specifici”, trova una sua specifica fisionomia nel rapporto dialettico con un atto di gravame volto alla proposta di una nuova soluzione e che, proprio per tale sua finalità, più direttamente e naturalmente si sottopone ad una griglia selettiva imperniata sul criterio della ragionevole probabilità di accoglimento (si veda la recente Cass. 7 settembre 2016, n. 17712);

– se tale è il contenuto della disciplina ragione temporis applicabile, non pare dubbio che la Corte territoriale ne abbia fatto, con la sentenza in esame, esatta applicazione;

– nè invero risulta dal ricorso per cassazione (nel quale, peraltro, non sono testualmente riportati quelli che vengono indicati come i “tre punti salienti” della sentenza di primo grado e gli asseritamente corrispondenti motivi di gravame) che il Ministero avesse ottemperato ai requisiti stabiliti dall’art. 434 c.p.c., nn. 1 e 2 e, in particolare, avesse provveduto a quell’opera di critica demolitoria richiesta dalla novella legislativa;

– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza con la precisazione che, stante la tardiva costituzione della parte intimata, tali spese vanno limitate ai compensi per la memoria ex art. 380 c.p.c. (da considerarsi ammissibile nel regime transitorio di cui alla L. n. 197 del 2016, pur a fronte di un controricorso tardivo – si veda Cass. 27 febbraio 2017, n. 4906 -).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore di M.E., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avvocato Angelo Pagliarello, antistatario.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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