Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8887 del 04/05/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 8887 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Od.
sul ricorso 26464-2012 proposto da:
HYPO ALPE-ADRIA-LEASING SRL 02338310309 – conferitaria
di ramo aziendale di proprietà della Hypo Alpe-AdriaBank SpA in persona del Consigliere Delegato e del
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE PINTURICCHIO 214, presso lo studio dell’avvocato
CARMELA MUSOLINO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO SARDI DE LETTO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO B.M. DI BERTONI EZIO & C. SNC in persona
del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA ANCONA 20, presso lo studio dell’avvocato
FAUSTO FUSCO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato RINALDO FRAU, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controri corrente –
Data pubblicazione: 04/05/2015
avverso il decreto nel procedimento R.G. 13019/2010
del TRIBUNALE di BRESCIA del 12.10.2012, depositato il
15/10/2012.
R.g. n. 26464/12
Estinzione per rinuncia
Decreto
Ritenuto che la s.r.l. Hypo Alpe-Adria-Leasing, con ricorso del 14 novembre 2011, ha
impugnato per cassazione, nei confronti del Fallimento della s.n.c. B.M. di Bertoni Ezio & C., la
sentenza emessa tra le stesse parti dal Tribunale di Brescia in data12-15 ottobre 2012;
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto notificato in data 22 gennaio 2015 al Fallimento della s.n.c. B.M. di
Bertoni Ezio & C. e depositato il 17 marzo 2015, la s.r.l. Heta Asset Resolution Italia, già s.r.l.
Hypo Alpe-Adria-Leasing, ha dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione del dichiarato accordo transattivo intervenuto tra le parti, nonché dalla
adesione alla compensazione delle spese espressa dal difensore del Fallimento della s.n.c. B.M. di
Bertoni Ezio & C., non sussistono i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle
spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il Coordinatore della Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
che resiste, con controricorso, il Fallimento della s.n.c. B.M. di Bertoni Ezio & C.