Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8886 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 14/04/2010), n.8886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18458/2006 proposto da:

SOC. VILLA TIBERIA a.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI

221, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRINI PIETRO, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo Studio dell’avvocato LIOI MICHELE ROSARIO

LUCA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SULAS

GAVINA MARIA, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2120/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/08/2005 R.G.N. 4958/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

Udito l’Avvocato ALESSANDRINI PIETRO;

udito l’Avvocato MIRENGHI MICHELE per delega LIOI MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La società Villa Tiberia a r.l. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata l’8 agosto 2005; che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda del dipendente M.M., condannandola al pagamento delle spese di gravame.

Il M., dipendente di Villa Tiberia, il 13 settembre 2000 si dimise. Revocò poi le dimissioni assumendo di averle presentate in un momento in cui si trovava in stato di incapacità di intendere e di volere.

Il Tribunale accolse il suo ricorso.

Villa Tiberia ha proposto appello, che la Corte d’Appello di Roma ha respinto, ed ora ricorre per cassazione contro tale sentenza proponendo tre motivi di impugnazione.

Il M. ha depositato controricorso, con il quale chiede il rigetto dell’impugnazione.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il primo motivo è così rubricato, “violazione o falsa applicazione degli artt. 99, 132, 345 e 416 c.p.c., per omessa pronuncia su un punto rilevante della causa, illogica motivazione, nullità della sentenza, violazione dell’art.25 Cost.”.

Si critica la sentenza per aver ritenuto inammissibile la richiesta di nullità della sentenza di primo grado, omettendo di pronunciarsi su di un punto rilevante della controversia: “quello della competenza del giudice adito ex art. 99 c.p.c., e art. 25 Cost.”.

Tale punto era stato oggetto di motivo di appello perchè a pag. 13 del ricorso in appello veniva richiamato quanto affermato a pag. 6 e 7 del ricorso introduttivo del giudizio.

La censura è formulata in violazione del principio dell’autosufficienza. La Corte d’appello non ha deliberato sul tema della competenza, ritenendo con tutta evidenza che non costituisse uno dei motivi di appello.

In presenza di quella che viene denunziata come “omissione di pronunzia”, la ricorrente avrebbe, prima di tutto e con precisione, dovuto dimostrare di aver formulato uno specifico motivo di appello sul punto. Cosa che non ha fatto. Ha infatti riportato il contenuto del ricorso “di primo grado” assumendo di averne richiamato il contenuto a pag. 13 del ricorso in appello, senza riportare il testo di tale richiamo e senza spiegare come è perchè lo stesso potesse integrare uno specifico motivo di appello. Il motivo di appello non può risolversi nella riproposizione del ricorso originario, ma deve consistere in una specifica critica al provvedimento impugnato. Il secondo motivo è così rubricato: violazione ed erronea applicazione dell’art. 428 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., travisamento dei fatti, art. 132 c.p.c., erronea motivazione”.

La ricorrente, premesso che la Corte d’ Appello ha ritenuto che il M. al momento in cui presentò le dimissioni si trovava nelle condizioni previste dall’art. 428 c.c., assume che la Corte “non ha adeguatamente considerato e motivato la causa che ha determinato l’incapacità del M. posto che dagli atti e dalle perizie tale incapacità non è totale e perpetua, bensì temporanea e discontinua, potendosi presentare ogni volta che il soggetto sia sollecitato emotivamente da fattori esterni”.

Ciò comporta che si sarebbe dovuto fornire la prova che in quel momento il soggetto si trovava in tale situazione e tale prova era a carico del ricorrente M., che non l’ha data.

La Corte avrebbe peraltro errato perchè ha recepito le risultanze della CTU medico legale espletata a tal fine, nonostante le contraddizioni di tale consulenza, che essendo state condivise dalla sentenza, rendono la stessa illogica e carente. In particolare, “non si comprende come possa il CTU dopo disamina dello stato psicofisico del paziente, arrivare ad affermare con certezza che il M. era totalmente incapace di intendere e di volere al momento delle dimissioni”.

Anche questo motivo di ricorso è infondato. L’art. 428 c.c., dispone: “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere e di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore”.

L’onere della prova è sicuramente a carico dell’istante e quindi in questo caso era a carico del M..

La Corte ha ritenuto che tale prova sia stata data, tanto con riferimento allo stato di incapacità transitoria al momento delle dimissioni, che in ordine al grave pregiudizio per l’autore. La motivazione su entrambi i punti è esauriente.

La società censura l’adeguatezza della prova in ordine alla situazione di transitoria incapacità al momento delle dimissioni.

La Corte, a fronte del quadro probatorio considerato dal giudice di primo grado, comprese le implicazioni del principio di non contestazione, ha ritenuto di integrare gli elementi di valutazione effettuando una CTU medico legale.

Il medico legale è pervenuto alla conclusione per cui al momento delle dimissioni il M. era privo della capacità di intendere e di volere.

La Corte non si limita a rinviare al contenuto della consulenza, ma ne esamina i riscontri documentali, gli accertamenti clinici svolti e i passaggi motivazionali, spiegando le ragioni della sua condivisione del giudizio del CTU. La società ricorrente assume che tale relazione sarebbe contraddittoria e che tali contraddizioni si sarebbero riflesse nella sentenza della Corte.

Tuttavia si è in presenza con tutta evidenza, non della dimostrazione di contraddizioni, ma della formulazione di valutazioni difformi, che esulano dal giudizio di legittimità.

Il terzo motivo concerne le conseguenze risarcitorie della decisione: si denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2119 c.c., e dell’art. 132 c.p.c., erronea motivazione sul punto”. Si critica la Corte per aver riconosciuto gli arretrati al M. a decorrere dalla data in cui la società ha ricevuto l’offerta delle prestazioni lavorative.

Sul punto, la Corte d’appello ha effettivamente applicato un principio di diritto non corretto. Si verte infatti in materia di dimissioni annullate e non di licenziamento illegittimo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte “Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate dal lavoratore (nella specie, per incapacità naturale), il principio secondo il quale l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione dell’attività lavorativa, onde il pagamento della prima in mancanza della seconda rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista dalla legge, a nulla rilevando che le dimissioni siano state immediatamente revocate, giacchè le dimissioni producono istantaneamente lo scioglimento del rapporto di lavoro, onde la successiva revoca, in mancanza di consenso del datore di lavoro, non è idonea a ripristinare il suddetto rapporto” (Sez. L, Sentenza n. 14438 del 06/11/2000 (Rv. 541390).

“Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nel caso di specie, per vizi della volontà), il principio secondo cui l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro; in questa ipotesi, le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni” (Sez. L, Sentenza n. 13045 del 17/06/2005 (Rv. 582023).

Tuttavia, a parziale modifica di tale orientamento, deve ritenersi che gli effetti retributivi non debbano essere riportati alla sentenza, bensì alla domanda giudiziaria, in ragione del principio generale per il quale la durata del processo non deve mai andare a detrimento della parte vincitrice.

Pertanto, l’interpretazione da seguire è quella per cui, in caso di dimissioni date dal lavoratore in stato di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro nasce con la sentenza di annullamento ex art. 428 c.p.c., i cui effetti retroagiscono al momento della domanda, stante il principio secondo cui la durata del processo non deve andare a detrimento della parte vincitrice. Solo da quel momento nasce il diritto alla retribuzione. Infatti, l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento del negozio unilaterale risolutivo del rapporto di lavoro non si estende al diritto alla retribuzione, di regola, e salvo espressa eccezione di legge, non dovuta in caso di mancanza di attività lavorativa.

La sentenza sul punto deve, pertanto, essere cassata e, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito: la domanda del lavoratore alla corresponsione delle retribuzioni deve essere accolta con decorrenza dalla presentazione del ricorso giudiziario. L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese del processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta i primi due. Cassa in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie la domanda del lavoratore con decorrenza dalla domanda giudiziaria di annullamento delle dimissioni. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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