Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8886 del 04/05/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 8886 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
DECRETO
Od.
sul ricorso 28614-2014 proposto da:
DI BIASE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE
TAGLIAFERRI, rappresentato e difeso da sé medesimo;
– ricorrente contro
SALPA NAUTICA SRL in persona dell’amministratore
unico, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO DE LUCA MUSELLA, rappresentata e
difesa dall’avvocato GIANFRANCO CADEDDU, giusta
procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto nel procedimento R.G. 52526/2013
della CORTE D’APPELLO di ROMA del 25.9.2014,
depositato il 19/11/2014.
Data pubblicazione: 04/05/2015
R.g. n. 28614/14
Estinzione per rinuncia
Decreto
Ritenuto che l’avv. Giancarlo Di Biase — in proprio e quale procuratore speciale della s.r.l.
Ariana in liquidazione —, con ricorso del 4 dicembre 2014, ha impugnato per cassazione, nei
confronti della s.r.l. Salpa Nautica, il decreto emesso tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di
Roma in data 25 settembre-19 novembre 2014;
Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 27 gennaio 2015, notificato il 29 gennaio 2015 e depositato in data 13
marzo 2015, l’avv. Giancarlo Di Biase — in proprio e quale procuratore speciale della s.r.l. Ariana in
liquidazione — ha dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione della natura e dell’oggetto della causa, può disporsi la compensazione
delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il Coordinatore della Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima
che resiste, con controricorso, la s.r.l. Salpa Nautica.