Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8885 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. I, 29/03/2019, (ud. 22/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11969/2014 proposto da:

Interporto Sud Europa (ISE) Spa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lima 7, Int. 7,

presso lo studio dell’avvocato Pasquale Iannuccilli, che la

rappresenta e difende, in forza di procura in calce al ricorso,

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Orso

74, presso l’avv. Paolo Di Martino, che la rappresenta e difende per

procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1103/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/01/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 24/2/2006 C.C., proprietaria, unitamente ai fratelli C.A., F., M.L. e An., di un fondo sito in (OMISSIS), censito al foglio (OMISSIS), particelle (OMISSIS), di m.q. 52.066, espropriato con decreto 10/8/2005 per l’esecuzione dei lavori occorrenti per la costruzione delle strutture interportuali (OMISSIS), ha convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli la Interporto Sud Europa s.p.a. e il Comune di Maddaloni per sentirli condannare al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, assumendo l’inadeguatezza della somma di soli Euro 266.317,59 versata da Interporto Sud Europa alla Cassa.

Le parti convenute si sono costituite, chiedendo il rigetto della domanda.

La Corte di appello, dopo l’esperita consulenza tecnica, con sentenza non definitiva del 25/11/2010, ha respinto la domanda nei confronti del Comune di Maddaloni; ha respinto l’eccezione di decadenza, nonchè quella di inammissibilità in relazione alla proposizione da parte di un solo comproprietario; ha dichiarato abbandonata la domanda di determinazione dell’indennità di esproprio.

Dopo ulteriore consulenza tecnica, con sentenza del 18/3/2013, la Corte di appello ha determinato l’indennità di occupazione legittima nella somma di Euro 301.923,00, oltre interessi legali; ha inoltre condannato la s.p.a. Interporto Sud Europa a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di Euro 60.384,64 a titolo di occupazione legittima in favore di C.C., oltre interessi al tasso legale, nonchè alla rifusione delle spese processuali.

La Corte di appello ha ritenuto che i terreni in questione avessero natura legalmente edificabile, in quanto l’area occupata era classificata dal P.R.G. in vigore dal 7/12/1988 in zona omogenea D10, destinata ad edificazione non residenziale, ancor prima dell’Accordo di programma per la realizzazione dell’Interporto, ratificato dal Comune di Maddaloni con Delib. 30 aprile 1996 e Delib. 18 ottobre 1996, mentre solo il 14/12/2007 era sopravvenuto il decreto sindacale di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, che classificava i terreni in zona omogenea D15/1 per edificazione di insediamenti logistici e industriali; che l’area fosse edificabile per interventi non preclusi ai privati; che il successivo Accordo di Programma, con valenza di variante conformativa al piano urbanistico, aveva confermato la natura edificatoria prevedendo interventi dei privati; che il valore dei beni espropriati fosse stimabile in 40 Euro al m.q. sulla base di una valutazione direttamente compiuta dai giudici, basata sull’incrocio di molteplici dati; che il valore espropriativo del terreno era di Euro 2.082.640,00, mentre l’indennità di occupazione ammontava a Euro 301.923,20; che la condanna al deposito dell’indennità di occupazione doveva essere limitata al quinto di proprietà di C.C..

2. Avverso la predetta sentenza del 18/3/2013, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Interporto Sud Europa s.p.a. con atto notificato il 2/5/2014, corredato da due motivi.

L’intimata C.C., con atto notificato l’11/6/2014, ha proposto controricorso e ricorso incidentale, basato su di un motivo, chiedendo altresì la condanna della ricorrente principale ex art. 96 c.p.c., per lite temeraria.

Con istanza del 27/7/2018 la ricorrente incidentale ha sollecitato la fissazione di udienza, avvenuta conseguentemente al 22/1/2019.

In data 4/1/2019 la ricorrente incidentale C.C. ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c..

Con memoria del 9/1/2019, illustrando le proprie difese, la ricorrente principale Interporto Sud Europa s.p.a. ha dichiarato di rinunciare al primo motivo di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente Interporto Sud Europa s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 39 e segg., in relazione alla L. n. 240 del 1990 e al Piano Nazionale dei Trasporti del 15/6/1984 n. 245, nonchè della L.8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, comma 3 e di ogni altra norma e principio in tema di determinazione dell’indennità di esproprio e di occupazione, di rilevanza dei vincoli espropriativi e dei rapporti tra questi ultimi e i vincoli conformativi.

1.1. La ricorrente osserva che l’edificabilità legale dell’area, al momento del decreto di esproprio era preordinata alla realizzazione di un’opera di interesse pubblico, riservata all’iniziativa di un soggetto pubblico o ad esso equiparato, giusta le previsioni della L. n. 240 del 1990, in tema di realizzazione ed esercizio degli interporti.

Inoltre – prosegue la ricorrente – la natura edificatoria o meno del fondo ablato deve essere determinata non solo astrattamente sulla base della classificazione operata dallo strumento urbanistico, ma è necessario accertare se il proprietario espropriato aveva o meno titolo ad edificare il proprio fondo, perchè egli deve essere ristorato solo in ragione dei diritti che gli sono stati sottratti o compressi.

La ricorrente osserva che il vincolo espropriativo non scaturiva dalla Variante al Piano Regolatore generale introdotta con l’Accordo di Programma ma conseguiva all’approvazione contestuale anche del Progetto particolareggiato di Polo Interportuale; la Variante, lungi dal voler conferire legale edificabilità alle aree interessate, aveva avuto la sola finalità di localizzare nell’ambito dello strumento urbanistico locale, l’opera di pubblico interesse, contestualmente approvata, dichiarata di pubblica utilità ed assoggettata a vincolo espropriativo.

L’espropriato deve essere ristorato dei diritti sacrificati, ma non di quanto viene realizzato sul suo terreno per esigenze della collettività, onde evitare l’assurdo di considerare sempre edificabili i terreni agricoli sottratti ai privati per la realizzazione di un’opera pubblica.

1.2. La censura così proposta è stata inequivocamente rinunciata da parte ricorrente principale con la memoria del 9/1/2009, con la conseguente inammissibilità del motivo.

A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la rinuncia a uno o più motivi di ricorso non esige un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno svuotamento sostanziale dell’impugnazione, attuato mediante un aggiramento della disciplina di cui all’art. 390 c.p.c. (che richiede non solo il consenso “attivo” della parte, ma anche l’acquiescenza della controparte), bensì una gestione pienamente discrezionale dell’impugnazione, dovuta a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti intervenuti negli orientamenti giurisprudenziali tra la proposizione del ricorso e la sua discussione in udienza pubblica (Sez. 5, Sent. n. 11154 del 15/05/2006, Rv. 590029 – 01).

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente Interporto Sud Europa s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., dell’art. 1 del primo Protocollo CEDU, seconda e terza proposizione, nonchè omesso esame di fatti decisivi di cui ai criteri ai quali andava correlato il quantum anche con riferimento ai criteri dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011.

2.1. Secondo la ricorrente, la Corte di appello, al di fuori dei casi previsti dalla legge di pronuncia secondo equità di cui all’art. 114 c.p.c., aveva adottato una pronuncia equitativa, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 1226 c.c., riferibile solo al risarcimento del danno e non applicabile quanto alla determinazione dell’indennità da occupazione legittima.

Alla stregua della pronuncia n. 181 del 2011 della Corte costituzionale, il terreno agricolo doveva essere valorizzato nel suo effettivo valore commerciale o di scambio ai fini del rapporto ragionevole che doveva intercorrere fra di esso e l’indennità di espropriazione.

2.2. La censura è infondata.

La Corte di appello napoletana non ha affatto proceduto a una liquidazione equitativa e non ha richiamato, anche solo indirettamente, il disposto dell’art. 1226 c.c., ma, ritenuta l’opportunità di non disporre una terza consulenza tecnica, agendo quale peritus peritorum, ha proceduto direttamente alla valutazione del valore del terreno, utilizzando i vari elementi di cognizione a sua disposizione (salvo quanto si dirà infra in sede di esame del ricorso incidentale), opportunamente richiamati.

La ricorrente confonde perciò il giudizio secondo equità, normalmente interdetto al giudice, tenuto a decidere secondo diritto, salvo i casi previsti dalla legge (artT. 113 e 114 c.p.c.) e la valutazione di un bene, allorchè questa sia necessaria nel corso dell’attività di giudizio secondo diritto, che rimane pur sempre connotata da un ineliminabile margine di discrezionalità e soggettività, tanto nel caso in cui essa venga compiuta da un consulente tecnico, quanto nel caso in cui sia direttamente formulata dal giudice.

Le censure della ricorrente non sono fondate neppure laddove, attraverso lo strumento della deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo controverso fra le parti, pretendono di censurare l’apparato motivazionale sussistente a presidio della decisione impugnata che ha valutato una pluralità di elementi e dati cognitivi acquisiti; nè pare possibile ribaltare in sede di legittimità tale valutazione motivata del Giudice del merito, introducendo, oltretutto del tutto genericamente, ulteriori elementi e dati cognitivi asseritamente ritratti da altre pronunce giudiziarie, successive alla pronuncia della sentenza impugnata ed estranee al materiale probatorio da questa esaminato ed esaminabile.

3. Con il motivo di ricorso incidentale C.C. denuncia illogicità e insufficienza della motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3.1. La sentenza impugnata aveva dato atto, a pagina 4, che il C.t.u. aveva prodotto un atto di compravendita del 5/10/2006 fra la Interporto Sud Europa e tal Corvino, inerente ad un terreno, comprensivo anche di una limitata parte dei fondi per cui è causa, sul quale era stato edificato un capannone industriale, venduto dalla Interporto a un prezzo superiore a Euro 350,00 al m.q., ma non aveva ritenuto utilizzabile tale elemento perchè il terreno risultava già edificato.

Tale affermazione, secondo la ricorrente incidentale, era illogica e insufficiente, poichè la difesa attorea (con memoria di replica, pag. 3 e note tecniche del C.t.p. allegate alla relazione del primo C.t.u.) aveva argomentato circa la possibilità di risalire con metodo analitico-ricostruttivo, secondo le regole dell’estimo, alla determinazione del valore commerciale del solo terreno, al netto delle costruzioni: tale dato, preciso e specifico, non avrebbe dovuto essere ignorato, visto che la compravendita non atteneva a terreno simile ma proprio allo specifico terreno per cui era causa, rivenduto dal soggetto espropriante dopo la realizzazione dell’opera, ad un anno di distanza dall’esproprio, ed edificato ancora in vigenza della classificazione D10 dello strumento urbanistico.

A tale valutazione la Corte territoriale non avrebbe potuto sottrarsi proprio nel momento in cui contestualmente evidenziava “la difficoltà di reperire atti di compravendita da assumere in comparazione” e affermava che “non a caso nessuna delle parti ha prodotto in giudizio copie di atti di vendita inerenti beni di analoghe caratteristiche”; secondo la ricorrente, la Corte di appello non aveva così colto la pregnante anomalia della fattispecie, ove, del tutto inusualmente, il preciso terreno ablato, modificato dalla costruzione, era stato rivenduto, mentre normalmente il terreno espropriato perchè necessario alla collettività rimane in capo all’Amministrazione.

3.2. La ricorrente incidentale con le note tecniche e la memoria di replica aveva sostenuto che, benchè la compravendita di cui al rogito Notaio S. del 2006 da Interporto a (OMISSIS), riguardasse un’area edificata per la costruzione di un capannone industriale, la scienza dell’estimo consentiva di calcolare il presumibile valore del terreno; tale dato avrebbe posseduto particolare rilievo per la formulazione del giudizio valutativo, proprio perchè, del tutto inusualmente, si riferiva proprio ad una parte dello stesso terreno occupato ed espropriato, edificato e rivenduto dal soggetto espropriante a privati, in regime di libero mercato.

La motivazione addotta sarebbe quindi, secondo la ricorrente incidentale, insufficiente e illogica, per aver ignorato tale elemento senza confutare la sua affermazione circa la possibilità di indurre da tali dati, in modo razionale e scientifico, il valore attribuito al terreno su cui insisteva il capannone, e anche contraddittoria, per aver contestualmente rappresentato la difficoltà di reperire atti di compravendita da assumere in comparazione e lamentato che nessuna delle parti avesse prodotto in giudizio copie di atti di vendita inerenti beni di analoghe caratteristiche.

3.3. Al presente procedimento, in cui la sentenza di appello è stata pubblicata il 18/3/2013, si applica il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risultante dalle modifiche apportate sul previgente testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2,D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134, che consente l’impugnazione solo più “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, in tema di ricorso per vizio motivazionale deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. un., 07/04/2014, n. 8053; Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 22/06/2017, n. 15486).

3.4. La ricorrente incidentale denuncia un vizio motivazionale che tuttavia non si risolve nell’omesso esame di un preciso fatto storico decisivo, perchè la Corte ha invece specificamente considerato tale fatto storico, ritenendo di non poterne trarre validi elementi per la stima.

La ricorrente incidentale, inoltre, propone una critica di merito alla valutazione della Corte territoriale, che, per un verso, non appare dirimente e decisiva, tale cioè da dimostrare che la considerazione dell’elemento di fatto non utilizzato avrebbe certamente determinato un differente esito del giudizio; per altro verso, la valutazione espressa dalla Corte territoriale non appare nè illogica, nè irrazionale, avendo fondato l’opinione di non rilevanza del dato intenzionalmente pretermesso sulla diversità dell’oggetto della compravendita (capannone edificato e non mero terreno da edificare), mentre la possibilità di estrapolare in via induttiva il valore del terreno su cui insiste il fabbricato dal valore di cessione dell’area con il fabbricato costruito risulta evidentemente affidata ad elementi soggettivi, discrezionali e sostanzialmente aleatori.

Infine, il criterio valutativo auspicato dalla ricorrente, secondo cui l’opera viene venduta al prezzo costituito dal valore venale del terreno più costo di costruzione, non tiene conto dell’elemento rappresentato dal plusvalore del costruito e non confuta, tantomeno nei necessari termini di dirimente decisività, i diversi approdi valutativi ai quali è pervenuta la Corte territoriale.

4. Secondo il Collegio, non sussistono elementi per ritenere che la parte ricorrente abbia agito in questa sede con malafede o colpa grave, tanto più che l’addebitato travisamento del contenuto della sentenza impugnata riguarda solo il primo profilo di censura del primo motivo.

Il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale determinano soccombenza reciproca con la conseguente compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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