Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8885 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 14/04/2010), n.8885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – President – –

Dott. VIDIRI Guido – Consiglie – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consiglie – –

Dott. STILE Paolo – rel. Consiglie – –

Dott. CURZIO Pietro – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26967-2006 proposto da:

I.M.O.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso lo studio

dell’avvocato VULPETTI VALENTINO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso 29471-2006 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO

47, presso lo studio dell’avvocato ROMEO FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato POTENTE RENATO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.M.O.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso lo studio

dell’avvocato VULPETTI VALENTINO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso 31426-2006 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo

studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato POGGI FRANCESCO, giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.M.O.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2/A, presso lo studio

dell’avvocato VULPETTI VALENTINO, che la rappresenta e difende,

giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 73/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 08/03/2006 R.G.N. 364/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l’Avvocato VULPETTI VALENTINO;

Udito l’Avvocato POTENTE RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per: accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale AXA,

inammissibilita’o in subordine infondatezza del ricorso incidentale

del S..

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30/01/1995 S.S. conveniva in giudizio la IMOS s.r.l. e la Axa Assicurazioni s.p.a. (gia’ UAP Italiana) – quale assicuratore per la responsabilita’ civile della IMOS – per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’infortunio al medesimo occorso durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative alle dipendenze di IMOS. A sostegno della domanda il S. deduceva: a) di essere stato all’epoca dell’incidente dipendente della IMOS con le mansioni di autista; b) che in data 01/08/1993, nel corso di lavori per conto della datrice di lavoro, si era verificato un incidente che aveva comportato al medesimo la perdita della mano destra e la successiva amputazione di parte dell’avambraccio; c) che l’INAIL gli aveva riconosciuto un’invalidita’ pari al 70%; d) che aveva richiesto alla IMOS il risarcimento del danno, a norma dell’art. 32 Cost. e artt. 2043 e 2087 cod. civ.; c) che la IMOS aveva comunicato di essere assicurata con la UAP ITALIANA S.p.A. (poi AXA S.p.A.) per la copertura di eventuali danni conseguenti ad attivita’ lavorativa dei dipendenti; f) di aver diritto al risarcimento del danno biologico e morale, nonche’ del danno patrimoniale “consistente nella perdita e nella diminuzione della capacita’ lavorativa e di reddito”.

Precisava, pertanto, la sua richiesta risarcitoria in L. 500 milioni (o altra somma maggiore o minore risultante dall’istruttoria), chiedendo la condanna della societa’ IMOS e della UAP ITALIANA, in solido fra loro, al risarcimento del danno come sopra quantificato, oltre accessori.

Entrambe le societa’, nel costituirsi, contestavano la domanda sotto vari profili.

Con sentenza 25/28-03-2004, l’adito Tribunale di Campobasso, in accoglimento della domanda, previa declaratoria dell’esclusiva responsabilita’ della IMOS s.r.l., per l’infortunio occorso il 1.07.1993 al S., la condannava in solido con la U.A.P. Italiana s.p.a., presso cui era assicurata per la r.c. verso terzi, a corrispondere al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno biologico e di quello morale, la complessiva somma di Euro 340.118,22 con interessi dalla domanda.

Avverso tale decisione proponevano separati appelli sia l’AXA Ass.ni S.p.A., che aveva incorporato la U.A.P. Italiana S.p.A., sia la IM.O.S. S.r.l. , mentre il S. resisteva ai gravami proponendo, a sua volta, appello incidentale. Riuniti i procedimenti con sentenza dell’8 marzo 2006, la Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello principale, proposto dalla AXA Ass.ni S.p.A., rigettava la domanda di S. nei confronti di detta societa’; in parziale accoglimento dell’appello incidentale della IMOS S.r.l. ed in accoglimento di quello del S., dichiarava il concorso di colpa in misura paritaria nella determinazione dell’evento dannoso, di cui era rimasto vittima il S.;

condannava la IMOS S.r.l. a corrispondere a quest’ultimo, a titolo di risarcimento del danno biologico e di quello morale, la somma di Euro 150.000,00 con interessi legali dall’1 luglio 1993 sulla predetta somma “derivalutata” alla data del 1 luglio 1993 e di anno in anno rivalutata sino al soddisfo.

A fondamento della decisione, la Corte territoriale sosteneva che l’infortunio occorso al S. era da ricondurre alle condotte colpose concorrenti e paritarie di quest’ultimo e della IMOS. Per un verso considerava, infatti, responsabile la IMOS della situazione di pericolo, risoltosi poi in infortunio, per aver impiegato un automezzo “di vetusta immatricolazione” ed insicuro nelle manovre di scarico. Per altro riteneva che la situazione di pericolo, venutasi a creare per la condotta colposa imputabile alla IMOS, fosse successivamente sfociata in infortunio per colpa del S., che, in espressa violazione di una direttiva aziendale, aveva tentato di riparare l’automezzo di cui egli era alla guida.

La Corte riconosceva, altresi’, il difetto di legittimazione passiva della UAP ITALIANA, ritenendo che il contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile verso i prestatori di lavoro, al pari di ogni altro contratto, non fosse attributivo della legittimazione ad esperire le azioni contrattuali a soggetti estranei al contratto, salvo diversa disposizione di legge (quale quella presente nella L. n. 990 del 1969, art. 18 sull’assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore) non contenuta o rinvenibile nell’art. 1917 c.c..

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la IMOS con otto motivi.

Resiste con controricorso S.S., proponendo altresi’ ricorso incidentale, sulla base di quattro motivi.

Anche la AXA Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, con due motivi.

Avverso entrambi i ricorsi incidentali, la IMOS resiste con separati controricorsi.

Tutte le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quelli incidentali trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

Con il primo motivo del ricorso principale, la IMOS S.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2087 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

In particolare, la ricorrente, muovendo dall’assunto che il nesso causale deve essere provato attraverso il collegamento eziologico fra presupposto condizionante ed evento dannoso verificatosi, sostiene che il blocco del cassone del camion condotto dal S., eventualmente addebitabile a negligenza del datore di lavoro stesso, non sarebbe di per se’ sufficiente a provare il rapporto di causa- effetto con l’incidente occorso al lavoratore; il danno subito dal S., al contrario, dipenderebbe esclusivamente dal comportamento imprudente posto in essere dal lavoratore, circostanza questa che – essendo di per se stessa sufficiente a produrre l’evento dannoso – interromperebbe il rapporto di causa-effetto e, pertanto, escluderebbe la responsabilita’ della societa’ ricorrente.

Piu’ in dettaglio, la IMOS ribadisce che all’infortunio aveva dato luogo il lavoratore stesso nell’incauto tentativo di riparare un guasto meccanico, pur essendo consapevole che non possedeva i mezzi e la capacita’ tecnica che sarebbero stati necessari per eseguirlo in condizioni di sicurezza e ad onta della direttiva aziendale che vietava agli autisti d’intervenire sugli automezzi in avaria, giacche’ alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la complessita’ e la pericolosita’ delle riparazioni, doveva provvedere, in virtu’ di convenzione, un’officina meccanica specializzata.

Dunque, ad avviso della IMOS, soltanto il lavoratore era responsabile dell’evento dannoso, di cui era rimasto vittima e, comunque, preponderante era stato il suo comportamento colposo.

Con il secondo motivo di ricorso, la societa’, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e artt. 40 e 41 c.p. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta la contraddittorieta’ della sentenza resa nel giudizio di secondo grado, in quanto la Corte di Appello di Campobasso – pur riconoscendo che il comportamento del S. si era concretizzato in una violazione di direttive aziendali – non aveva ravvisato la sussistenza dei presupposti per qualificare tale comportamento come abnorme.

La tesi della ricorrente si fonda sulla circostanza che – in base ai principi inerenti al procedimento lavorativo, le direttive aziendali nonche’ l’esperienza del singolo lavoratore – la condotta posta in essere dal danneggiato non potrebbe che qualificarsi come abnorme, cosi’ escludendo la sussistenza di una responsabilita’ in capo al datore di lavoro.

Con il terzo motivo la societa’ ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e art. 43 c.p., D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 80 e art. 115 c.p.c. nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce la erroneita’ della sentenza resa dalla Corte di Appello di Campobasso nella parte in cui questa aveva ravvisato la sussistenza di una responsabilita’ in capo ad essa societa’, a causa della circostanza che la stessa avrebbe utilizzato un automezzo di vetusta immatricolazione; tale automezzo – secondo l’interpretazione della Corte di Appello – era risultato guasto nel sistema idraulico, ragion per cui il repentino abbattimento del cassone poteva ricondursi a tale avaria.

Con il quarto motivo la ricorrente, in subordine, denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta parita’ di responsabilita’ tra lavoratore e datore di lavoro.

Gli illustrati primi quattro motivi, in quanto tutti diretti ad individuare il responsabile del sinistro nonche’, in subordine, il grado di responsabilita’, vanno trattati congiuntamente.

La premessa della sentenza impugnata, analiticamente svolta dalla Corte di appello allorche’ e’ passata ad esaminare la posizione della I.M.O.S., e’ di implicita, ma al contempo di chiara condivisione dell’assunto di quest’ultima, secondo cui il Tribunale, decidendo con sentenza non definitiva sulla competenza e sul rito, aveva qualificato la domanda come di risarcimento per responsabilita’ extracontrattuale (art. 2043 c.c.); ed in questa prospettiva la Corte di merito ha, coerentemente, ritenuto di esaminare la questione circa la responsabilita’ del sinistro.

Tale punto della controversia, del resto, deve ritenersi definitivamente acclarato, non essendo contestato che il S., instaurando il presente giudizio, ha esercitato soltanto l’azione di responsabilita’ extracontrattuale.

Rimanendo in detta prospettiva e tenendo, quindi, presenti i principi regolatori della materia, specie quello concernente l’onere della prova, il Giudice di appello ha ritenuto di non poter aderire la pronuncia del Giudice di primo grado circa la responsabilita’ esclusiva del datore di lavoro nella produzione dell’evento.

Ha argomentato tale convinzione osservando, quanto all’an, di dover condividere la richiesta subordinata della societa’ sulla colpa concorrente del danneggiato.

A sostegno di questo assunto ha rilevato che la vicenda, per come prospettata nell’atto di citazione, si connotava per il fatto che il cassone dell’autocarro, quando il S. diede impulso alla manovra di scarico della ghiaia, non ebbe un’alzata completa (sino a fine corsa). Pertanto, se, malgrado l’ultima revisione fosse risalente a meno di tre mesi (7.05.1993), il veicolo era andato in avaria, evidenziata dall’incompleta elevazione del cassone, cio’ era da ricollegarsi alla circostanza che era di vetusta immatricolazione, resa certa dalla sua targa. Trattavasi, quindi, di automezzo usurato, cui gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non erano piu’ in grado di restituire un’efficacia operativa di livello e durata apprezzabili.

Da cio’ doveva trarsi la conseguenza che il datore di lavoro non era affrancato da responsabilita’ per avere impartito istruzioni in materia di riparazioni disattese dal lavoratore, considerato che le istruzioni non rimuovano il fatto dell’impiego, sia pure occasionale, di un veicolo in circolazione da molti anni e con il sistema idraulico non funzionante, come accertato in seguito alla istruttoria svolta. Ma neppure il lavoratore poteva essere ritenuto immune da colpa sul rilievo che, anziche’ tenersi lontano dalla situazione di pericolo delineatasi col mancato completamento dell’alzata del cassone, egli si risolse, in violazione di una direttiva aziendale, ad esplorare la possibilita’ d’una immediata riparazione in loco e, manipolando bulloni, provoco’ all’improvviso la discesa del cassone.

In sostanza, il pericolo insorse perche’ il veicolo era in stato di degrado nell’impianto idraulico e sfocio’ in infortunio per l’avventata condotta dell’autista.

Del resto – soggiunge il Giudice a qua-, alla stregua delle prospettazioni in cui si dispiega l’orditura espositiva della citazione non erano imputabili a carico l’azienda altre ipotesi d’illecito se non il fatto di avere affidato al S. un autocarro insicuro proprio nella manovra di scarico.

Pertanto, non era sostenibile che il comportamento imprudente del lavoratore fosse riconducibile ad un’organizzazione aziendale che non metteva i lavoratori in condizione di evitare situazioni di pericolo, cosi’ come, d’altro canto, non poteva sostenersi che l’incerta condotta del S. avesse i requisiti dell’abnormita’ ove si tenesse conto che, in caso di avaria dell’automezzo da lui guidato, l’autista d’istinto era portato a verificarne ubicazione, tipologia ed entita’. Le colpe concorrenti andavano graduate in misura paritaria.

Le argomentazioni adottate sul punto dalla Corte di appello, rispecchiando l’orientamento giurisprudenziale in materia di danni, va condiviso non essendo suscettibile di fondata censura.

Ed infatti, chiarito che inappropriata e’ la denunziata violazione o erronea applicazione dell’art. 2087 c.c. avendo la sentenza impugnata pronunziato sulla (sola) azione di responsabilita’ extracontrattuale esercitata dall’attore, devono escludersi le violazioni delle altre norme richiamate, essendosi il Giudice a qua uniformato all’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di responsabilita’ civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno civile e’ regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento e’ da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonche’ dal criterio della cosiddetta causalita’ adeguata, sulla scorta del quale, all’interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili; con la conseguenza che, ai fini della riconducibilita’ dell’evento dannoso ad un determinato comportamento, non e’ sufficiente che tra l’antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarita’ statistica, per cui l’evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell’antecedente (Cass. 7 luglio 2009 n. 15895).

Il Giudice di appello, adottando le argomentazioni appena esposte, si e’, dunque, adeguato a tale orientamento motivando coerentemente la sua pronuncia.

Fondato e’ invece il sesto motivo di ricorso, concernente la determinazione del danno.

In proposito, l’impugnata sentenza ha affermato che, essendo indiscutibile che nel danno biologico vanno ricompresi sia il danno per riduzione della capacita’ lavorativa generica che quello alla vita di relazione, erroneamente il Tribunale li aveva liquidati autonomamente ed in aggiunta al danno biologico; doveva, invece, essere riconosciuto al S. il danno morale sia perche’ la fattispecie dedotta in giudizio era, in tesi, configurabile in termini di reato sia perche’, secondo autorevole dottrina, la spettanza del danno morale e’ incondizionata nel caso in cui il diritto leso sia di rango costituzionale, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.). Pertanto, sulla scorta delle tabelle elaborate dalla stessa Corte, tenuto conto di tutti gli elementi valutabili, il danno biologico andava liquidato “nella somma di Euro 200.000,00, gia’ rivalutata alla data dell’appellata sentenza (e cioe’ al 25 marzo 2004), ed il danno morale nella somma di Euro 100.00,00, parimenti gia’ rivalutata”; sicche’ al S., attesa l’incidenza del suo concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso, competeva, a titolo di risarcimento del danno biologico e di quello morale, la complessiva somma di Euro 150.000,00 “con interessi dal fatto … con la precisazione che gli interessi devono essere calcolati sulla somma derivalutata alla data dell’evento dannoso (1.07.1993) e poi di anno in anno rivalutata sino al soddisfo”.

Cosi’ argomentando, il Giudice di merito, per quanto riguarda la determinazione dei danni – e prescindendo dei criteri adottati per la determinazione degli interessi e della rivalutazione monetaria, oggetto di censura nei due motivi successivi – si e’ posto in contrasto con i principi espressi di recente dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 26972 del 2008, secondo cui, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua piu’ ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio puo’ essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilita’), e puo’ sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): “in quest’ultimo caso, pero’, di esso il giudice dovra’ tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’evento luttuoso, mentre non ne e’ consentila una autonoma liquidazione”; cosi’, come, invece, e’ accaduto nella specie.

L’accoglimento dell’esaminato motivo comporta l’assorbimento dei successivi settimo ed ottavo, in quanto connessi al primo, concernendo essi la parte della sentenza che avrebbe erroneamente riconosciuto in favore del S. gli interessi e rivalutazione monetaria secondo modalita’ contrastanti con gli artt. 1224, 1226, 2043, 2056 e 2697 c.c. e art. 429 c.p.c..

Resta da esaminare il quinto motivo del ricorso principale.

Con esso la societa’ IMOS sostiene che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 1917 c.c. in quanto ha ritenuto che l’obbligo dell’assicuratore di pagare l’indennita’ al danneggiato e la conseguente legittimazione attiva del danneggiato siano condizionati ad una espressa richiesta del soggetto assicurato, da indirizzarsi necessariamente all’assicuratore.

La censura e’ priva di fondamento, essendosi il Giudice di appello conformato all’orientamento di questa Corte, secondo cui, nell’assicurazione della responsabilita’ civile, l’obbligazione dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo all’assicurato, e’ autonoma e distinta dall’obbligazione risarcitoria dell’assicurato verso il danneggiato, e cio’ anche nell’eventualita’ in cui l’indennita’ venga pagata – materialmente – direttamente al terzo ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2. Da cio’ consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l’assicuratore ed il terzo, quest’ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore (Cass. 18 luglio 2002 n. 10418).

Ne discende anche l’assenza di interesse della Axa Assicurazioni S.p.A. alla proposizione de ricorso incidentale, essendo la pronuncia impugnata ad essa favorevole, in quanto conclusasi con la dichiarazione del suo “difetto di legittimazione passiva”, con “dispensa dall’esame degli altri motivi …”.

Da quanto esposto, e segnatamente dal rigetto del terzo motivo del ricorso principale, discende altresi’ il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale proposto dal S., con il quale si denunciano, in maniera speculare, analoghe violazioni di legge e vizi di motivazione, e l’assorbimento – per effetto dell’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale – del secondo con cui, denunciandosi la violazione dell’art. 2059 c.c. si sostiene la necessita’ di distinguere, nell’ambito del danno patrimoniale risarcibile, il danno di relazione dal danno biologico. Risulta, poi, non accoglibile il terzo motivo, con cui il S. lamenta l’assenza di ogni pronuncia riguardo alla istanza di rinnovamento di ctu, sia perche’ l’espletamento della consulenza rientra nei poteri discrezionali del Giudice di merito, sia perche’ – e l’argomento e’ assorbente – nelle conclusioni formulate dall’infortunato e riportate nella sentenza impugnata, non risulta alcunche’ in proposito, facendosi questione solo circa gli accessori spettanti sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio. Nessuna violazione di legge o vizio di motivazione e’, infine, da ravvisarsi in ordine alla regolamentazione delle spese, come invece lamentato dal S. con il quarto motivo.

Per quanto precede, va accolto il solo sesto motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il settimo ed ottavo motivo con rigetto degli altri; va, invece, dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale del S. con rigetto degli altri; va, infine, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Axa Assicurazioni S.p.A.. La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per il riesame, alla Corte di Appello di Napoli, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il sesto motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il settimo ed ottavo motivo e rigetta gli altri; dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dal S. e rigetta gli altri; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della AXA Assicurazioni S.p.A..

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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