Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8885 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8885

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5842-2014 proposto da:

ASL N. (OMISSIS) (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del Direttore

generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO, 102,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO LA MORGIA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

CARMINE DI RISIO giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1281/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 7/3/2017 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– con l’indicata sentenza, la Corte di appello di L’Aquila, pronunciando sull’impugnazione proposta da D.D.A. nei confronti dell’Azienda sanitaria locale n. (OMISSIS), in riforma della decisione del Tribunale di Lanciano ed in parziale accoglimento della domanda, accertato il ricorso abusivo alla contrattazione a termine, condannava la ASL al risarcimento del danno in favore della ricorrente nella misura di 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. Riteneva la Corte territoriale che le assunzioni a termine dell’appellante non fossero state giustificate da esigenze temporanee ed eccezionali; quindi, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, condannava l’Azienda al risarcimento del danno che quantificava facendo applicazione del meccanismo riparatorio di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, secondo il quale il danno non può che essere inquadrato quale pregiudizio derivante dalla perdita di un posto di lavoro assistito da tutela reale e così a termini della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5, (cinque mensilità valore minimo – comma quarto più quindici mensilità quale misura sostitutiva della reintegra – comma quinto);

– avverso tale sentenza la ASL ricorre per cassazione con tre motivi;

– D.D.A. resiste con controricorso;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

– non sono state depositate memorie;

– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

– con il primo e secondo motivo l’Azienda ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della L. n. 300 del 1970, art. 18, della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 e 7, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione al riconoscimento di un risarcimento del danno in assenza di ogni prova e comunque in misura eccessiva rispetto al parametro di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32;

– con il terzo motivo l’Azienda ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., comma 2, in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio pur in presenza di un solo parziale accoglimento della domanda;

i primi due motivi di ricorso (che superano il vaglio di ammissibilità essendo le questioni sottoposte al giudice di legittimità di mero diritto in quanto afferenti, da un lato, alla possibilità di riconoscere un risarcimento del danno a prescindere dalla prova concreta dello stesso e, dall’altro, al parametro da utilizzare per la quantificazione di tale danno) sono in parte fondati alla luce di quanto precisato da questa Corte a sezioni unite, nella recente decisione del 15 marzo 2016, n. 5072, ai cui principi occorre riportarsi;

– è stato innanzitutto chiarito che l’obbligo del concorso pubblico ed il conseguente divieto di conversione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato nel caso di rapporto con pubbliche amministrazioni consentono di collocare fuori dal risarcimento del danno la mancata conversione del rapporto (questa è esclusa per legge e tale esclusione è legittima sia secondo i parametri costituzionali sia secondo quelli europei);

– non ci può essere risarcimento del danno per il fatto che la norma non preveda un effetto favorevole per il lavoratore a fronte di una violazione di norme imperative da parte delle pubbliche amministrazioni. Quindi il danno non è la perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato perchè una tale prospettiva non c’è mai stata. Come è stato precisato, infatti, il danno è altro;

– il lavoratore, che abbia reso una prestazione lavorativa a termine in una situazione di ipotizzata illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro o, più in generale, di abuso del ricorso a tale fattispecie contrattuale, essenzialmente in ipotesi di proroga, rinnovo o ripetuta reiterazione contra legem, subisce gli effetti pregiudizievoli che, come danno patrimoniale, possono variamente configurarsi;

– si può ipotizzare una perdita di chance (qualora le energie lavorative del dipendente sarebbero potute essere liberate verso altri impieghi possibili ed in ipotesi verso un impiego alternativo a tempo indeterminato);

– neppure può escludersi che una prolungata precarizzazione per anni possa aver inflitto al lavoratore un pregiudizio che va anche al di là della mera perdita di chance di un’occupazione migliore;

– tuttavia l’esigenza di conformità alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato) richiede, in analogia con la fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua, costituita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, di individuare la misura dissuasiva ed il rafforzamento della tutela del lavoratore pubblico, quale richiesta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’esonero dalla prova del danno nella misura in cui questo è presunto e determinato tra un minimo ed un massimo;

– le sezioni unite hanno precisato che “la trasposizione di questo canone di danno presunto esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma comunitaria sì che il danno così determinato può qualificarsi come danno comunitario (così già Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481 e 3 luglio 2015, n. 13655) nel senso che vale a colmare quel deficit di tutela, ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la cui mancanza esporrebbe la norma interna (art. 36, comma 5, cit.), ove applicabile nella sua sola portata testuale, ad essere in violazione della clausola 5 della direttiva e quindi ad innescare un dubbio di sua illegittimità costituzionale; essa quindi esaurisce l’esigenza di interpretazione adeguatrice. La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure prevista dall’art. 32, comma 5, cit., perchè – si ripete – la mancata conversione è conseguenza di una norma legittima, che anzi rispecchia un’esigenza costituzionale, e che non consente di predicare un (inesistente) danno da mancata conversione”;

– conclusivamente è stato affermato che: “Il lavoratore pubblico – e non già il lavoratore privato – ha diritto a tutto il risarcimento del danno e, per essere agevolato nella prova (perchè ciò richiede l’interpretazione comunitariamente orientata), ha intanto diritto, senza necessità di prova alcuna per essere egli, in questa misura, sollevato dall’onere probatorio, all’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5. Ma non gli è precluso di provare che le chances di lavoro che ha perso perchè impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si traducano in un danno patrimoniale più elevato”;

– nel caso di specie, la Corte territoriale ha quantificato il danno applicando un parametro diverso da quello costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5;

– in conclusione, condivisa la proposta, vanno accolti, in parte qua, il primo ed il secondo motivo di ricorso (con assorbimento del terzo) e va cassata l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello di Roma che farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie, in parte qua, il primo ed il secondo motivo di ricorso (con assorbimento del terzo), cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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