Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8885 del 04/05/2015


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 8885 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

sul ricorso 26211-2012 proposto da:
MPS GESTIONE CREDITI BANCA SPA 01079950521 non in
proprio, ma in nome e per conto della BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA SPA in persona del Responsabile
dell’Ufficio Periferico di Reggio Calabria della
suddetta MPS Gestioni Crediti Banca SpA e come tale
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo
studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO e CLAUDIO
SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono, giusta
procura speciale che viene allegata in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

CURATELA DEL FALLIMENTO ALBERGATI SNC NONCHE’ DEI SOCI
ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI ALBERGATO CLAUDIO E
ALBERGATI MATTEO in persona del Curatore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI

Data pubblicazione: 04/05/2015

PIERLUIGI DA PALESTRINA 55,

presso lo studio

dell’avvocato PEPPINO MARIANO, rappresentati e difesi
dall’avvocato VINCENZO PARRELLO, giusta procura
speciale in calce al controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 37/2012 della CORTE D’APPELLO

19/01/2012.

di REGGIO CALABRIA del 12.1.2012, depositata il

R.g. n. 26211/12

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca, con ricorso del 14 novembre 2011, ha
impugnato per cassazione, nei confronti del Fallimento della s.n.c. Albergati e dei soci
illimitatamente responsabili Rosario e Matteo Albergati, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla
Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 37/12 in data12-23 gennaio 2012;

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto del 12 marzo 2015, notificato in pari data al Fallimento della s.n.c.
Albergati ed ai soci illimitatamente responsabili Rosario e Matteo Albergati e depositato il 16
marzo 2015, la s.p.a. Monte dei Pascili di Siena, incorporante la s.p.a. MPS Gestione Crediti
Banca, ha dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione del dichiarato accordo transattivo intervenuto tra le parti, non sussistono
i presupposti per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente grado del
giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2015
Il Coordinatore d0a Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima

che resistono, con controricorso, il Fallimento della s.n.c. Albergati e i soci illimitatamente
responsabili Rosario e Matteo Albergati.

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