Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8884 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 31/03/2021), n.8884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4343-2014 proposto da:

PETROL S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e

dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli

Avv.ti CECILIA ESTRANGEROS e FEDERICO ANNONI, unitamente ai quali è

elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CRESCENZIO, n. 25, presso lo

studio dell’Avv. ANTONIO IERADI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/29/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della LOMBARDIA, depositata il 15/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/10/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

 

Fatto

OSSERVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE emise nei confronti della PETROL S.R.L. un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.G., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all’anno 2003, in conseguenza dell’omessa contabilizzazione di ricavi;

che la contribuente impugnò tale provvedimento innanzi alla C.T.P. di Varese che, con sentenza 112/3/10, accolse il ricorso; che, avverso tale decisione, l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose gravame innanzi alla C.T.R. della Lombardia la quale, con sentenza n. 6/29/13, depositata il 15.1.2013, in accoglimento dell’appello ed in riforma della gravata sentenza, rigettò l’originario ricorso proposto dalla contribuente, osservando per quanto in questa sede ancora rileva – che (a) il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per l’emissione dell’avviso di accertamento non determina, ex se, alcuna nullità di quest’ultimo e (b) che, in ogni caso, nella specie, l’urgenza sottesa all’emissione del provvedimento deve ritenersi in re ipsa, quale effetto della decadenza dal potere di accertamento che si sarebbe altrimenti verificata, ove l’Ufficio avesse rispettato il termine predetto prima di emettere l’atto im positivo;

che avverso tale sentenza la PETROL S.R.L. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo, parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2002, art. 12, comma 7, nonchè Imomesso esame di fatti decisivi” per avere la C.T.R. ritenuto valido l’avviso di accertamento oggetto di impugnazione, nonostante il mancato rispetto del termine dilatarlo previsto dal richiamato parametro normativo non fosse sostenuto, nella specie, da una motivazione che esplicitasse le ragioni di urgenza sottese all’anticipata emissione dell’atto impositivo, avendo i giudici di merito erroneamente ritenuto la decadenza dal potere di accertamento circostanza ex se idonea a soddisfare l’onere motivazionale predetto;

che con il secondo motivo la difesa della PETROL sostanzialmente ripropone (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), la medesima censura svolta con il primo motivo, sia pure con riferimento alla dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1;

che i motivi – che, per identità di questioni agli stessi sottese, sono suscettibili di trattazione congiunta – sono fondati;

che, in proposito, costituiscono principi generali in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, quelli per cui: a) la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (Cass., sez. 5, 30.10.2018, n. 27623, Rv. 65097001); b) la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, (Cass., sez. 5, 19.12.2019, n. 34063, non massimata; Cass., sez. 6-5, 10.4.2018, n. 8749, Rv. 647732-01);

che la C.T.R. – la quale pure ha preso posizione espressa su tali profili (con ciò superandosi le censure di parte ricorrente riconducibili al vizio di “omesso esame di fatti decisivi”) – non si è attenuta a tali principi, laddove ha ritenuto che (a) il mancato rispetto del termine di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per l’emissione dell’avviso di accertamento non ne determini – già in astratto – la nullità e (b) che, in ogni caso, il mancato rispetto di detto termine debba ritenersi, nella specie, giustificato dall’esigenza di evitare la decadenza dell’azione accertativa (cfr. motivazione della impugnata decisione, p. 2, secondo e terzo cpv.);

ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere accolto, con cassazione della gravata decisione. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, pacificamente essendo avvenuta l’emissione (e la notifica) dell’avviso di accertamento impugnato anteriormente al decorso del termine ex art. 12, comma 7, cit., la causa ben può essere decisa nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso e l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato;

che, quanto alle spese, essendosi gli orientamenti sottesi all’odierna decisione consolidatisi successivamente alla proposizione del ricorso, le stesse dell’intero giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso. Per l’effetto cassa la gravata decisione e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originariamente proposto dalla PETROL S.R.L.. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA