Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8884 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. I, 29/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7188/2017 proposto da:

A.J.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale

Castrense n. 7, presso lo studio dell’avvocato Taglialatela Monica,

che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di

Avellino;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il

18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2019 dal Cons. Dott. SCALIA LAURA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Avellino, con ordinanza depositata il 18 gennaio 2017, ha rigettato il ricorso di A.J.C., cittadino nigeriano, avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso in data 17 novembre 2016, nella ritenuta infondatezza delle eccezioni difensive sulla mancata traduzione del provvedimento nella lingua conosciuta dall’interessato, sulla notoria e particolare criticità della situazione politico-sociale del paese d’origine e, quindi, sulla vulnerabilità del richiedente alla propria incolumità in caso di rimpatrio, nell’apprezzata preminenza, sul punto, del principio di sicurezza dello Stato nella pericolosità sociale del ricorrente, autore, nella sua permanenza in territorio elvetico, di reati in materia di stupefacenti e di lesioni a pubblico ufficiale.

2. Ricorre in cassazione avverso l’indicata ordinanza il difensore dello straniero con cinque motivi.

L’Amministrazione intimata non si è costituita.

3. E’ stata depositata memoria nell’interesse del ricorrente con cui si è dedotto l’intervenuto annullamento, con ordinanza del Tribunale di Avellino in data 8 aprile 2017, riprodotta nel corpo della memoria, del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dal Questore di Avellino e notificato il 17 novembre 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio autorizza, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata, nel rispetto del principio della ragionevole durata dei procedimenti civili di cui all’art. 111 Cost., comma 2, non sollecitando il proposto mezzo l’esercizio della funzione nomofilattica, ma ponendo questioni la cui soluzione comporta l’applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte e dai quali questo Collegio non intende discostarsi (Cass. 04/07/2012 n. 11199).

2. Il ricorrente articola cinque motivi con cui deduce: a) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 1,comma 7 e del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, per avere il giudice di pace respinto l’eccezione sul difetto di traduzione in lingua nota con riguardo al provvedimento di espulsione del Prefetto ed al decreto del Questore; b) la violazione e falsa applicazione di legge per avere il provvedimento impugnato rigettato il ricorso e confermato il provvedimento di espulsione sebbene fosse pendente giudizio di impugnazione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e per non avere comunque il giudice di pace rilevato la mancanza di motivazione del decreto prefettizio in ordine all’intervenuto diniego del permesso di soggiorno, nell’apprezzata automaticità del meccanismo di espulsione; c) la violazione di legge ed il vizio di motivazione sulla sussistenza del requisito della pericolosità sociale; d) la violazione e falsa applicazione di legge del principio di “non respingimento” a previsione costituzionale e convenzionale e vizio di istruzione del procedimento; e) la violazione e falsa applicazione delle norme nazionali e della direttiva respingimenti in punto di mancata applicazione dell’accompagnamento volontario.

3. Va premessa l’inammissibilità dell’allegazione dei fatti esposti nella memoria difensiva in quanto nuovi e per la prima volta impropriamente introdotti nel giudizio di cassazione a mezzo di un atto che è invece fisiologicamente preposto ad illustrare le questioni che già appartengano al dibattito processuale.

Medesima sorte accompagna ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, la valutazione del documento prodotto con la tecnica della sua riproduzione nel corpo della memoria, che è inammissibile in quanto non riguarda la nullità della sentenza o l’ammissibilità del ricorso e non rispetta, per le modalità secondo le quali è stato versato in atti, la forma rituale prevista dal comma 2 di detto articolo.

Nel resto, nell’ordine delle questioni poste all’esame di questa Corte di legittimità va, prima di ogni altra, esaminata quella dedotta con il secondo motivo di ricorso.

Rimane in tal modo applicato il principio della “ragione più liquida” o dell’evidenza, per le sottese esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale a previsione costituzionale (artt. 24 e 11 Cost.), con preferenza su quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c. e la causa può essere decisa in forza della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche ove logicamente subordinata, senza che sia previamente necessario esaminare le altre (Cass. Sez. U 08/05/2014 n. 9936; Cass. 19/04/2018, n. 9671).

4. Ciò posto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento impugnato là dove il Giudice di pace, pur dando atto della pendenza del giudizio di annullamento dinanzi al competente Tribunale del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore, ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. Il motivo di ricorso è fondato nei termini qui di seguito illustrati.

A mente del chiaro disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), l’espulsione dello straniero è consentita in caso di permesso scaduto da più di sessanta giorni senza che sia intervenuta richiesta di rinnovo.

Là dove sia intervenuta proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale siffatta iniziativa sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, con l’effetto che non scatta l’obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di sua non espellibilità fino all’esito della decisione sul ricorso (Cass. 30/11/2015 n. 24415; Cass. 31/10/2018 n. 28003).

Restano assorbite le ulteriori doglianze.

6. Avendo il Giudice di pace mancato di fare applicazione dell’indicato principio, chiaro all’esito di una piana lettura della norma in applicazione, egli è incorso nella denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), ragione per la quale il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi e profili, va accolto e l’ordinanza impugnata va annullata.

Il Giudice di pace di Avellino si atterrà al principio enunciato previo accertamento della pendenza del giudizio di impugnazione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno al momento dell’espulsione.

PQM

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Avellino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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