Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8884 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 14/04/2010), n.8884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – President – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consiglie – –

Dott. STILE Paolo – Consiglie – –

Dott. LA TERZA Maura – Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28428-2008 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO

CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7694/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2008 R.G.N. 797/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato FASANO GIOVANNANTONIO;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Roma pronunziando su appello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (d’ora innanzi: IPZ) contro T.M., con sentenze non definitiva depositata il 22 agosto 2007 e definitiva depositata il 3 giugno 2008. riformando parzialmente la sentenza di primo grado ha riconosciuto a T. M. il diritto all’inclusione dei compensi percepiti per il lavoro straordinario nella base di calcolo dell’indennita’ di anzianita’ e nel tir sino all’entrata in vigore del CCNL 1992.

F.M. impugna questa sentenza con ricorso per due motivi.

L’intimato resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto – artt. 416, 436 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunziata la tardivita’ e la conseguente inammissibilita’, erroneamente non rilevata dalla sentenza di merito, della domanda dell’IPZ di limitazione sino al 1992 del diritto al ricalcolo del TFR. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297 nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motiva/ione circa un punto decisivo della controversia relativo al temine finale del riconoscimento dell’incidenza del compenso per lavoro straordianario sul t.f.r..

E’ denunziata la contrarieta’ della sentenza alle previsioni della legge menzionata in epigrafe, “integralmente riprodotta dalle norme della contrattazione collettiva di settore succedutesi nel corso degli anni”.

Preliminarmente e d’ufficio, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha omesso di depositare i contratti collettivi sui quali si fonda il ricorso, senza del resto neppure riportare in ricorso il testo degli articoli rilevanti o di parti di essi (tale non potendo considerarsi, ai fini del decidere, la riproduzione della locuzione “retribuzione dovuta” utilizzata nell’art. 34 del contratto collettivo: v. pag. 14 del ricorso).

Il ricorso in esame, che riguarda una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, e’ soggetto alla regola di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7).

applicabile al ricorso in esame che concerne una.

L’art. 369, comma 2, cosi’ si esprime; “insieme con il ricorso debono essere depositati a pena di improcedibilita’ …..4) gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (v.. fra le tante, Cass. 2 luglio 2009, n. 15495) la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai “contratti o accordi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto. Essa inoltre va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 secondo cui il ricorso deve contenere “la specifica indicazione dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda”.

La scelta legislativa e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre al giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresi’ con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. in particolare con la regola denominata dal codice di interpretazione complessiva delle clausole” secondo la quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 363 c.c.).

E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessita’ di avere dinanzi l’intero testo. La scelta legislativa e’ poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione.

Il ricorso, per quanto s’e’ detto, non soddisfa affatto le condizioni sopra indicate e va quindi dichiarato improcedibile. Ne’ tale conclusione e’ resa dubbia dalla presenza del primo motivo di ricorso, perche’ anche l’apprezzamento di tale motivo, strettamente legato alla data di vigenza del contratto, non puo’ prescindere dall’esame di quest’ultimo. Le spese del giudizio di legittimita’, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 25,00 oltre ad Euro 2000 per onorari, nonche’ IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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