Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8884 del 13/05/2020

Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 13/05/2020), n.8884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5794/2017 proposto da:

L.F., C.A., quali eredi del figlio naturale

riconosciuto premorto C.M., quali genitori esercenti la

patria potestà sulla figlia minore C.C., sorella ed erede

del fratello premorto C.M., LI.FR. in proprio,

D.B.M. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DARDANELLI 15, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, che

li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

OSPEDALE CLASSIFICATO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO MARIA CHERSEVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2928/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RALLO per delega;

udito l’Avvocato MASTRANGELO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In parziale accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1722/2012 da C.A. e L.F., in proprio e n.q. di genitori della minore C.C., e tutti anche n.q. di eredi del minore C.M., nonchè dai nonni materni Li.Fr. e D.B.M., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 23.12.2016 n. 2928: a) ha ritenuto congrua la liquidazione in favore dei genitori del danno non patrimoniale “jure proprio” (da lesione del rapporto parentale) e “jure hereditatis” (per la invalidità biologica permanente patita dal minore), in quanto, alla mera allegazione volta ad ottenere la applicazione delle diverse tabelle milanesi, non aveva fatto seguito la individuazione delle ragioni per cui era da ritenere “incongrua” la quantificazione operata dal Tribunale, tanto più che gli importi riconosciuti si attestavano su quelli delle Tabelle di Milano vigenti al tempo della pronuncia di primo grado; b) ha riconosciuto anche ai nonni materni il ristoro del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, liquidato in Euro 15.000,00 all’attualità per ciascuno, avuto riguardo anche alla situazione di contiguità coabitativa tra le famiglie ed al costante accudimento del minore da parte dei nonni; c) ha ritenuto corretta la statuizione del primo Giudice che aveva negato il risarcimento del danno patrimoniale sofferto dai genitori per le spese relative alle prestazioni di lavoro domestico da parte di collaboratrice familiare e per le spese di realizzazione di un prefabbricato adibito ad alloggio di quest’ultima, per difetto di prova della relazione causale con l’illecito, non essendo dimostrata la specificità delle prestazioni di “badante” erogate da tale soggetto.

La sentenza d’appello, notificata in data 30.12.2016, è stata ritualmente impugnata per cassazione da tutti i danneggiati con ricorso affidato ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso l’Ospedale Classificato (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Alla adunanza 1.3.2018, questa Corte, con ordinanza in data 30.7.2018, ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza in considerazione della possibile rilevanza nomofilattica delle questioni oggetto di esame.

I ricorrenti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso viene denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 1223,1226,2043,2056 e 2059 c.c., con riferimento agli artt. 2,3 e 32 Cost., ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti deducono che il Giudice di merito avrebbe dovuto fare applicazione delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Milano (che erano state depositate in allegato alla comparsa conclusionale in grado di appello: ricorso pag. 10): dovendo assimilarsi la situazione del macroleso al massimo grado di invalidità come a quella determinata dalla “perdita” del rapporto parentale a seguito di decesso, gli importi risarcitori “jure proprio” sia per i genitori che per i nonni materni ricorrendone i presupposti di fatto – avrebbero dovuto essere liquidati nella misura massima del relativo range tabellare (pari ad Euro 327.990,00 per ciascuno di genitori, ed Euro 142.420,00 per ciascuno dei nonni).

Inoltre, con riferimento al danno non patrimoniale “jure hereditatis”, anche la liquidazione del danno biologico, riferita alla vita effettiva del minore, avrebbe dovuto rispondere ad un diverso criterio, dovendosi privilegiare il calcolo della inabilità temporanea giornaliera, incrementandolo fino al 50%.

La eccezione pregiudiziale di inammissibilità del motivo, formulata dall’Ospedale, sul presupposto della eccezione di inammissibilità della tardiva produzione delle Tabelle milanesi allegata alla comparsa conclusionale depositata dagli appellanti, è da ritenere infondata in quanto:

a) non viene in questione nella specie la preclusione di cui all’art. 345 c.p., comma 3 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis), non potendo riconoscersi alla “Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale” la natura di “documento” nè la stessa funzione rappresentativa di fatti che è propria della “prova storica o costituita”. La “Tabella” è mera espressione di un criterio logico fondato sulla attribuzione convenzionale di un valore patrimoniale ad un bene (salute), non commisurabile secondo criteri economici di scambio propri del mercato: non essendo, pertanto, rappresentativa di fatti storici primari o secondari, equivale alla argomentazione giuridica, certamente ammissibile nella comparsa conclusionale diretta appunto alla precisazione e sviluppo delle tesi giuridiche svolte a supporto della domanda od eccezione, laddove attraverso tali argomenti logici non si venga surrettiziamente a veicolare esplicitamente od implicitamente una allegazione – non consentita – di circostanze fattuali “nuove” in quanto non oggetto di discussione in contraddittorio nè di verifica processuale;

b) la Corte d’appello ha, comunque, esaminato nel merito le questioni prospettate con i motivi di gravame e dunque anche la contestata difformità tra gli importi liquidati dal Tribunale e quelli invece richiesti dagli appellanti sulla scorta delle Tabelle milanesi: ne segue che – seguendo la impostazione difensiva del controricorrente – avendo la Corte territoriale disatteso la eccezione di inammissibilità, l’Ospedale avrebbe dovuto impugnare in via incidentale la pronuncia di appello e no limitarsi a riproporre la eccezione.

Il motivo è tuttavia inammissibile, non essendo rispettato i requisiti prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4).

Quanto al requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), osserva il Collegio che il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18209 del 28/08/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015).

Orbene la Corte d’appello ha rilevato, quanto al danno “jure proprio” che i motivi di gravame limitati ad un semplice richiamo delle Tabelle di Milano con i quali si denunciava una asserita difformità della liquidazione operata dal primo Giudice palesavano una critica insufficiente “in assenza di puntuali allegazioni sulla incongruità nel caso concreto”, e quanto al danno “jure hereditatis” che la censura si manifestava “estremamente generica”. Trattasi di statuizione che non risulta idoneamente investita con il motivo di ricorso nel quale non viene dato conto nè dello sviluppo argomentativo della sentenza di prime cure, nè della specificità dei motivi di gravame proposti contro tali argomentazioni.

In ogni caso il motivo di ricorso è inammissibile per difetto del requisito di completezza della descrizione dei fatti prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Occorre premettere alcune considerazioni propedeutiche alla denunciabilità in sede di legittimità del vizio di “error juris” per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c..

Va infatti disattesa la tesi secondo cui le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano avrebbero “valore normativo”, integrando ove inosservate il vizio di “error juris”, avendo questa Corte enunciato il diverso principio di diritto secondo cui “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari” (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011).

Con tale principio si è, infatti, inteso evidenziare quali sono le funzioni che viene a svolgere la equità correttiva od integrativa del Giudice di merito (non soltanto di supporto ad una obiettiva ed insuperabile difficoltà di esatta quantificazione dell’ammontare del danno, in relazione alle circostanze concrete, ma anche di perseguimento di un obiettivo tendenziale di uniformità di trattamento di danni analoghi sull’intero territorio nazionale), e – preso atto della prevalente diffusione tra gli uffici giudiziari delle Tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate presso il Tribunale di Milano – si è ritenuto di potere riconoscere ad esse la funzione di idoneo parametro di riferimento per la liquidazione equitativa del danno.

Pertanto, altro è ipotizzare – incorrendo in un palese errore – che, enunciando tali principi di diritto, questa Corte abbia inteso qualificare come autonoma fonte di diritto le Tabelle milanesi attribuendo ad esse capacità di innovare all’ordinamento giuridico; altro è invece ricondurre nel corretto alveo tale enunciazione, volta ad esplicitare che, in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del Giudice di merito, ai fini della liquidazione del predetto danno, o comunque quale parametro di riscontro dal quale – ove ricorrano particolari e specifiche condizioni – il Giudice di merito può discostarsi, con la conseguente incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che – avuto riguardo alle circostanze del caso concreto – risulti sproporzionata, per difetto od eccesso, rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018).

Le Tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale si sostanziano, pertanto, in regole integratrici del concetto di equità (in senso funzionale come sopra esplicitato), atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, sicchè costituiscono un criterio guida e non una norma di diritto (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del 22/01/2019). Da ciò consegue che è lo scorretto esercizio del potere discrezionale, secondo i parametri forniti dalla interpretazione giurisprudenziale di legittimità degli artt. 1226 e 2056 c.c., che può essere censurato per vizio di violazione di norma di diritto ai sensi del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e non anche la diversa modulazione dei valori delle Tabelle di Milano, laddove il Giudice si sia mantenuto nel “range” tra misura minima e massima tabellare, dovendo peraltro considerarsi che il superamento della misura minima o massima tabellare bene può essere giustificata dalla rilevazione nel caso concreto di fatti straordinari specializzanti che rendono necessario un diverso adeguamento del “quantum” risarcitorio (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 27562 del 21/11/2017), e che la mancata applicazione delle Tabelle milanesi deve, comunque, ritenersi irrilevante laddove la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., del danno non patrimoniale – pure se operata con riferimento a Tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano – venga a riconoscere al danneggiato un importo sostanzialmente corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando quindi irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 913 del 17/01/2018).

Tanto premesso, osserva il Collegio che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al Giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006; id. Sez. 6-3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016).

Orbene i ricorrenti si sono lamentati della mancata applicazione delle “Tabelle milanesi”, ma hanno omesso del tutto di descrivere i fatti processuali, ed in particolare:

a) in che modo nella sentenza di merito del primo Giudice, parzialmente confermata dalla Corte d’appello, non sarebbero stati osservati i criteri (età del soggetto alla data di produzione del danno, effettiva durata della vita, grado di invalidità, incremento progressivo del valore punto) posti a fondamento della liquidazione tabellare del danno derivante da invalidità biologica;

b) quale sarebbe dovuto essere il criterio “corretto” di liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle milanesi asseritamente disattese dalla Corte d’appello.

A tal fine occorre premettere che la denuncia, in sede di legittimità, della violazione dei criteri indicati nelle Tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, od ancora della violazione dell’omesso esame di un “fatto specializzante” idoneo a giustificare uno scostamento dai valori tabellari, è ammessa esclusivamente se, nel giudizio di merito, la parte abbia ritualmente prodotto tali Tabelle o, almeno, ne abbia allegato il contenuto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016; id. Sez. 3, Sentenza n. 12288 del 15/06/2016; id. Sez. 1, Sentenza n. 17678 del 07/09/2016; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 27562 del 21/11/2017): tali presupposti ricorrono nel caso di specie, in quanto gli appellanti avevano dedotto con i primi tre motivi di gravame la “incongruità” della liquidazione operata con le Tabelle veneziane in luogo di quelle milanesi ed avevano depositato, in allegato alla comparsa conclusionale in grado di appello, le Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano.

Tuttavia la mera allegazione della applicazione di una Tabelle diversa da quella milanese, come in precedenza rilevato, non è sufficiente “ex se” ad inficiare la corretta applicazione da parte del Giudice del criterio di liquidazione equitativa, dovendo essere accompagnata la predetta denuncia in sede di legittimità anche dalle ragioni che, in concreto, hanno determinato la incongrua applicazione di tale criterio.

Si evidenziano le seguenti manchevolezze nel motivo di ricorso per cassazione:

è omesso finanche il riferimento cronologico dell’anno di edizione delle Tabelle milanesi di cui si chiede l’applicazione (solo dal controricorso – pag. 6 – si desume che nei gradi di merito sarebbero state allegate le Tabelle del 2014, mentre le critiche formulate nei motivi di gravame degli appellanti-danneggiati concernevano la mancata applicazione delle Tabelle del 2011): rimane comunque inesplicato quali siano i diversi criteri di liquidazione (ad es. differente criterio di determinazione del punto base del danno biologico; differente considerazione delle relazioni di prossimità dei congiunti; differenti elementi sintomatici assunti dalle due Tabelle per liquidare una medesima voce di danno) ed anche i differenti valori espressi dalle Tabelle, non essendo stato evidenziato;

– l’intero motivo è incentrato sulla richiesta di un aumento degli importi base e quindi quelli liquidati: ma senza che sia svolta alcuna critica specifica alle ragioni che rendono “incongrua od arbitraria” – e quindi non corrispondente alla ragionevolezza ex art. 1226 c.c. – il criterio di liquidazione utilizzato dalla Corte d’appello: tanto più che non risulta essere stata gravata da appello la statuizione del Tribunale (in tal caso passata in giudicato) secondo cui la domanda risarcitoria doveva intendersi circoscritta soltanto al ristoro dei danni subiti in conseguenza della invalidità biologica permanente, e non anche di quelli conseguiti alla morte del minore, statuizione alla stregua delle quale il Giudice di merito aveva applicato liquidato il danno “jure proprio” – subito dai genitori e dai nonni materni – consistito nella lesione e non nella perdita del rapporto parentale;

– non è specificato in che modo l’applicazione della diversa “Tabella veneziana”, avrebbe comportato – a pari condizioni: grado invalidità; livello sofferenza; rapporto di prossimità parentale, ecc. – la liquidazione di importi differenti a quelli calcolati allo stesso modo con le “Tabelle milanesi”: tanto più non essendo stata puntualmente investita con il motivo di ricorso per cassazione la statuizione del Giudice di appello che, avuto riguardo ai predetti elementi di valutazione, ha espressamente affermato che gli importi delle due Tabelle risultavano sostanzialmente equivalenti

– neppure sono stati investiti da critica gli elementi circostanziali e di fatto valutati in concreto dai Giudici di merito ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale. Per i genitori: “intensità certamente elevata del dolore” “stravolgimento condizioni di vita – assistenza continua – ed aspettative della vita familiare” “ripercussioni negative sulla vita sociale dei genitori” “durata limitata della vita del minore”; per i nonni: “coabitazione” “stravolgimento aspettative relazionali” “difficoltà quotidiane nell’accudimento in aiuto dei genitori”.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il versamento, se e nella misura dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020

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