Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8884 del 06/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.06/04/2017),  n. 8884

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28102-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

GIOACHINO BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CASO;

– ricorrente –

contro

U.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’, 20, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GULLO

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA, UMBERTO

MAGARAGGIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2932/2014 della CORTE D’APPELLO di depositata

il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/03/2017 dal Consigliere Dott. PAGETTA ANTONELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

RILEVATO:

1. che U.G. adiva il giudice del lavoro chiedendo la condanna di A.A. al pagamento di somme a titolo di differenze retributive per l’espletamento di lavoro straordinario e di tfr, pretesi in ragione dell’intercorso rapporto di lavoro subordinato;

2. che il Tribunale condannava la parte convenuta al solo pagamento delle differenze relative al tfr e rigettava nel resto la domanda;

3. che la Corte di appello di Lecce, in riforma della decisione ed in parziale accoglimento della impugnazione del lavoratore, ha condannato la parte datrice al pagamento della ulteriore somma di Euro 16.261,37 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per lavoro straordinario, del quale era riconosciuto l’espletamento per due sabati al mese nella misura complessiva di dieci ore mensili;

3.1 che, per quel che ancora rileva, il decisoli del giudice di secondo grado è stato fondato sulla parziale ammissione relativa allo svolgimento di attività anche nella giornata di sabato, resa nel corso dell’interrogatorio dall’ A. e sulla valutazione delle deposizioni dei testi escussi in prime cure in ordine al lavoro espletato nella giornata di sabato presso l’officina dell’ A.;

4. che A.G. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione sulla base di un unico motivo, successivamente illustrato con memoria;

5. che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

Considerato:

6. che con l’unico) motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, difetto di motivazione su un fatto controverso e decisivo, assumendo che la decisione impugnata presentava vizi logici e lacune tali da non consentire la ricostruzione dell’iter argomentativo seguito dal giudice di appello nel pervenire all’accertamento dell’espletamento di lavoro straordinario; in particolare ha sostenuto la contraddittorietà della motivazione nell’affermare da un lato che il lavoratore era tenuto ad offrire la prova rigorosa dell’espletamento di lavoro straordinario e dall’altro nel ritenere assolto tale onere sulla base di una non corretta valutazione degli esiti della prova orale;

7. che il motivo è inammissibile in quanto articolato con modalità non coerenti con la configurazione del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo risultante dalla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, in ragione della data di deposito della decisione impugnata – 4 dicembre -2014;

7.1 che le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno chiarito, quanto ai limiti della denuncia di omesso esame di una quaestio là di, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).. In proposito, è stato altresì chiarito che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., Cass., SU, 8053/2014 ai.). Si è anche precisato che se con il termine punto (rilevante agli effetti della precedente formulazione del vizio di motivazione) era possibile individuare qualunque fatto, elemento, questione, situazione o circostanza in ordine alla quale la motivazione potesse essere viziata, il concetto di fatto, più specifico, dal punto di vista naturalistico e giuridico in ordine al quale assume rilievo il vizio di motivazione compendia i “fatti principali”, ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall’art. 2697 c.c., e giammai, dopo la riforma del vizio di motivazione, può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico – naturalistico (cfr., ex multis Cass. 21152/2014);

7.2 che parte ricorrente nel denunziare il vizio di motivazione non individua alcuno specifico fatto, nel senso sopra precisato, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione fra le parti, il cui esame risulta omesso dal giudice di appello. Si sofferma, infatti, sul contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dalla parte convenuta nonchè su quello delle deposizioni testimoniali per sostenere, alla stregua delle medesime, il vizio logico della motivazione; deduce, infatti, che mentre la pretesa al compenso per lo straordinario giornaliero era stata esclusa sul rilievo della necessità di accertamento rigoroso a riguardo, diversamente era avvenuto per la pretesa relativa all’attività prestata nella giornata del sabato ritenuta fondata sulla base di circostanze oggetto di prova orale non correttamente interpretata;

7.3 che le circostanze delle quali se denunzia la errata interpretazione sono state espressamente prese in considerazione dal giudice di appello il quale, all’esito di un riesame critico della prova orale, ha ritenuto, in via presuntiva, di poter affermare l’espletamento di attività lavorativa in ragione di due sabati al mese;

7.4. che il sindacato sollecitato con il motivo in esame concerne, in realtà, l’apprezzamento del complessivo materiale probatorio da parte del giudice di merito;

7.5 che tale apprezzamento, anche nel vigore dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo anteriore alla disciplina previgente, è stato ritenuto precluso al giudice di legittimità avendo questa Corte ripetutamente affermato che la denuncia del vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni svolte dal giudice di merito al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonchè scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (tra le altre, v. Cass. n. 18119 del 2008, n. 5489 del 2007, n. 20455 del 2006, n. 20322 del 2005, n. 2537 del 2004). In conseguenza, il vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento) sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato diversi che, agli stessi elementi siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (v., per tutte Cass. S.U. n. 10345 del 1997). In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata in quanto siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto riservato al giudice del merito e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità. In sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione” (Cass. n. 14953 del 2000);

7.6 che l’apprezzamento delle risultanze probatorie da parte del giudice di appello con riferimento allo straordinario del sabato non risulta viziato da alcuna illogicità, nel senso chiarito da sezioni unite n. 8053 del 2014;

8. che a tanto consegue l’inammissibilità del ricorso;

9. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in 2.000,00 per compenti professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Con distrazione in favore degli Avv. ti Giuseppe Magaraggia e Umberto Magaraggia, antistatarii.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2017

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