Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8884 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8884 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso 22156-2008 proposto da:
COMUNITA’ MONTANA ZONA ALTO E MEDIO SELE, in persona
del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato NICOLA POTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
866

contro

TAGLIANETTI ANTONIO C.F. TGLNTN55P14C974E, domiciliato

t

L

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 04/05/2015

dagli avvocati RAFFAELE MAIENZA, GENNARO BORRIELLO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

99/2008

della CORTE D’APPELLO

di SALERNO, depositata il 14/01/2008 R.G.N. 1402/2006;

udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per rigetto.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG.22156/08 – Comunità montana Alto medio Sele c. Taglianetti

1. Con sentenza 14/1/08, la Corte d’appello di Salerno, in parziale
riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 7/4/06,
rilevato lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni -quale
responsabile dell’area contabile- riconducibili a cat. D superiore e
che erano state conferite con provvedimenti formali dell’ente (e
considerata la soppressione dell’art. 56 co. 6 ad opera dell’art. 15
d.lgs. 387/98 con efficacia retroattiva, ha accolto la domanda del
lavoratore, ritenendo (a differenza del tribunale) non esservi
mera attribuzione di incarico e posizione organizzativa ma
assegnazione di mansioni superiori, ed ha condannato il datore al
pagamento della somma di € 15.660 a titolo di differenze
retributive per lo svolgimento delle dette mansioni superiori dal
1/1/99 al 30/6/03 ed a titolo di differenze di retribuzione di
posizione e di risultato.
2. Avverso tale sentenza ricorre il datore per un motivo, cui resiste il
lavoratore con controricorso.
Con unico motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 c.p.c.)
violazione degli artt. 2 I. 191/98, 109 d.lgs. 267/00, 51 co. 3 ter
I. 142/90, e, per altro verso e con distinto -benché analogoquesito, violazione dell’art. 11 =l 31.3.99, per aver trascurato le
norme che consentono l’attribuzione ai responsabili di uffici e
servizi dei compiti di attuazione dei programmi e degli obiettivi
(negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale) e la norma
del contratto collettivo che prevede l’attribuzione di retribuzione
di posizione inferiore a quella dei dipendenti inquadrati nella
qualifica superiore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che l’art. 8 del contratto collettivo disciplina le
posizioni di lavoro -quale quella di responsabile di area- che
richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di
prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione
organizzative di particolari complessità, caratterizzate da elevato
grado di autonomia gestionale ed organizzativa, e prevede che
esse possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti
classificati nella categoria D (norma che trova corrispondenza
nelle declaratorie di cui all’ali. A al contratto). L’art. 10 co. 2 e 3
prevede poi la retribuzione di posizione e di risultato per il
personale della categoria D.
4. In correlazione con la facoltà prevista dall’art. 151 co. 3bis I.
142/90, l’art. 11 del contratto collettivo prevede, poi, in deroga at
principio generale che vuole una corrispondenza tra mansioni di
assegnazione e qualifica prevista, che i comuni con minori
dimensioni demografiche, ove siano privi di posizioni dirigenziali
di categoria D, applicano la disciplina di cui agli artt. 8 ss ai
dipendenti di categoria C cui sia attribuita la responsabilità degli

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

5.
:.

6.

7.

i
^.

8.

uffici e dei servizi, corrispondendo la retribuzione prevista dal
citato art. 11.
Nella specie, dal decreto n. 2/2000 del Presidente dell’ente locale
risulta univocamente che vi erano nell’ente diversi dipendenti di
categoria D (almeno cinque), sicché la comunità non poteva far
ricorso alla norma che consente attribuzione di responsabilità in
deroga a personale con qualifiche inferiori, essendo questa
prevista solo per gli enti locali privi di posizioni dirigenziali di
categoria D. Resta invece irrilevante la circostanza dell’assenza di
figure dirigenziali D nell’area specifica contabile di assegnazione
del dipendente, atteso che la norma -quale condizione per
l’operatività della deroga, da intendersi in via restrittiva per il suo
carattere eccezionale- fa riferimento alla presenza o meno di
figure dirigenziali in genere nell’ente locale, e non solo nella
specifica area in questione.
Non potendo operare la deroga, ne risulta che il dipendente della
categoria C che svolge mansioni rientranti nella categoria D ha
diritto alla retribuzione prevista per quest’ultima, proprio quale
diritto nascente dall’espletamento delle mansioni superiori,
conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza di questa
Corte (Sez. U, Sentenza n. 25837 del 11/12/2007), che ha
affermato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato come si evince anche dall’art. 56, comma 6, del d.lgs. n. 29 del
1993, nel testo, sostituito dall’ad. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 387 del
1998, ora riprodotto nell’art. 32 del cligs. n. 165 del 2001,
l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti,
mansioni superiori (anche corrispondenti ad una qualifica di due
livelli superiori a quella di inquadramento) ha diritto, in
conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le
altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992;
n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente
ai sensi dell’art. 36 Cost.; che deve trovare integrale applicazione
– senza sbarramenti temporali di alcun genere – pure nel pubblico
impiego privatizzato, sempre che le mansioni superiori assegnate
siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella
loro pienezza, e sempre che, in relazione all’attività spiegata,
siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate
a dette superiori mansioni (nello stesso senso, con specifico
riferimento alle mansioni superiori svolte con continuità negli enti
locali in relazione al carattere eccezionale e temporaneo della
facoltà di cui all’art. 151 co. 3bis su richiamato, Sez. L, Sentenza
n. 21477 del 2008).
La retribuzione per le mansioni rientranti nella qualifica D è
prevista dall’ad. 10 co. 2 del cm!, che prevede anche una
indennità di posizione e di risultato specificamente determinata
nel suo ammontare, somme cui correttamente ha fatto
riferimento la sentenza impugnata al fine di determinare le
somme differenziali spettanti al lavoratore.
Le spese seguono la soccombenza.

.,

t

p.q.m.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese
di lite, che si liquidano in C tremila per compensi, C cento per
spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella
misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio
2015.
Il Preside e

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