Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8883 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. I, 29/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 29/03/2019), n.8883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12211/2018 proposto da:

P.O.T., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Petrucci Ameriga, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Questura di Potenza;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI del 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/01/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 Il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Potenza in data 8.2.2018 chiedeva al Giudice di Pace di Melfi territorialmente competente, la proroga del trattenimento del cittadino nigeriano P.O.T. presso il Centro di permanenza per i rimpatri di (OMISSIS), in forza del decreto di espulsione e trattenimento adottati, rispettivamente, dal Prefetto e dal Questore di Caltanissetta del 25.10.2017, notificati in pari data.

Con ordinanza n. 102/2018 il Giudice di Pace di Melfi, ritenendo la sussistenza dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, convalidava la richiesta del Questore prorogando il trattenimento presso il CPR di (OMISSIS) per il periodo di ventinove giorni.

2 Contro tale ordinanza ricorre con quattro motivi P.O.T..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, D.P.R. n. 445 del 200, art. 18 e art. 13 Cost., per aver il Giudice di Pace omesso di motivare la concessione della proroga.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione delle norme di diritto D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, comma 5, in relazione ai termini previsti per il trattenimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, per omessa comunicazione al ricorrente della richiesta di proroga; per omessa traduzione degli atti nella lingua madre del ricorrente ed omessa verifica della sua conoscenza della lingua italiana.

Il primo motivo è fondato.

Secondo il consolidato orientamento di Questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. (Cass. 18748/2015).

Nel caso di specie il provvedimento di proroga, redatto su modulo prestampato, non reca alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame degli altri.

In accoglimento del ricorso il provvedimento impugnato va dunque annullato e la causa va rinviata al giudice di pace di Melfi in persona di diverso magistrato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al giudice di pace di Melfi in persona di diverso magistrato.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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