Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8883 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 14/04/2010), n.8883

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – President – –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consiglie – –

Dott. STILE Paolo – Consiglie – –

Dott. LA TERZA Maura – Consiglie – –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26855-2008 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato CHIARA

TURCO, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5153/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/11/2007 R.G.N. 6481/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza, del

01/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. (d’ora innanzi:

IPZ) ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Roma che, rigettando l’appello, ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto alla parte ora intimata, gia’ dipendente dell’IPZ, il diritto alla inclusione nella base di calcolo dell’indennita’ di anzianita’ e del tfr dei compensi percepiti per il lavoro straordinario continuativamente prestato, in considerazione della disciplina degli artt. 2120 e 2121 c.c. nonche’ della L. n. 297 del 1982 ed in assenza in relazione al tfr di una disciplina collettiva in deroga al principio di onnicomprensivita’ della retribuzione.

L’intimato non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’unico motivo di ricorso denunzia errata interpretazione del ceni grafici 1992 anche in violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. in correlazione all’art. 1322 c.c. – errore in procedendo nella valutazione dei documenti di causa.

Preliminarmente e d’ufficio, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha omesso di depositare i contratti collettivi sui quali si fonda il ricorso, essendosi limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di parti di articolo, e ad allegare al ricorso medesimo solo parti dei contatti e non gli stessi per intero. Questa modalita’ non e’ conforme alla previsione di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7) applicabile al ricorso in esame che concerne una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006.

L’art. 369, comma 2, infatti cosi’ si esprime; “insieme con il ricorso debono essere depositati a pena di improcedibilita’…..4) gli atti processuali, i documenti e i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”. Come osservato in analoghe occasioni da questa Corte (v,. fra le tante, Cass. 2 luglio 2009, n. 15495) la norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale. La disposizione infatti si riferisce ai ” contratti o accodi collettivi”, senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli, o parti di articoli del contratto. Essa inoltre va letta congiuntamente al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 secondo cui il ricorso deve contenere “la specifica indicazione dei contratti o accordi collettivi su cuti il ricorso si fonda”.

La scelta legislativa e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento che certo non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre al giudice solo una parte del documento.

E’ coerente altresi’ con i canoni di ermeneutica contrattuale dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., in particolare con la regola denominata dal codice “interpretazione complessiva delle clausole”, secondo la quale “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 363 c.c.).

E’ evidente che l’applicazione di questa regola implica la necessita’ di avere dinanzi l’intero testo. La scelta legislativa e’ poi coerente con i criteri di fondo dell’intervento legislativo in cui si inserisce (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 e relativa legge delega) volto a potenziare la nomofilachia della Corte di cassazione.

E’ ben vero che sono state riprodotte in ricorso le disposizioni che regolano la materia per cui e’ causa, tuttavia proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento che interessa.

Invero, nel ricorso vertente sull’interpretazione della contrattazione collettiva la clausola viene necessariamente riportata, in quanto indispensabile per lo svolgimento stesso della censura, pur tuttavia il legislatore prescrive in ogni caso il deposito dell’accordo o del contratto collettivo, segno quindi che si impone al ricorrente di farne conoscere non solo la singola disposizione ma il testo complessivo.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Nulla per le spese in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA