Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8883 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8883 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 9420-2010 proposto da:
COLLIANI PAOLO c.f. CLLPLA46B02D390B, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FASANA 21, (STUDIO GALLO)
presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SIELO,
rappresentato

e

difeso

dagli

avvocati

BARBATO

IANNUZZI, GAETANO TORCIA, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2015
862

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO C.F. 030225806529,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 1136,

Data pubblicazione: 04/05/2015

presso lo studio dell’avvocato PASCALE ANTONIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LAINO,
giusta delega in atti;
– contrari corrente –

avverso la sentenza n. 4/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato LAINO FRNACESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

SALERNO, depositata il 12/01/2010 R.G.N. 1594/2007;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 12 gennaio 2010, la Corte d’appello di Salerno rigettava l’appello proposto da
Paolo Colliani avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto le domande di
illegittimità del provvedimento (di reiezione dell’istanza di risoluzione consensuale del suo

della ASL Salerno 2 del 28 marzo 2003 e di sua condanna al pagamento, a titolo di beneficio
economico perduto, della somma di € 110.228,64 oltre accessori, nonché di pari somma a
titolo risarcitorio e degli ulteriori danni allegati per il comportamento tenuto dalla ASL.
In merito alle istanze plurime del dirigente (individuante, secondo la sua libera volontà,
dapprima con istanza 8 agosto 2001 nel 31 dicembre 2002 la data di risoluzione consensuale
del rapporto, per la fruizione dell’indennità suppletiva deliberata dalla ASL per riduzione
stabile dei posti in organico e agevolazione dei processi di riorganizzazione, e quindi, con
successive istanze 30 gennaio 2002 e 27 febbraio 2002, nell’ I aprile 2003 la suddetta data:
con evidente revoca della prima), la Corte territoriale ravvisava l’idoneità della
comunicazione delle deliberazioni della ASL tramite affissione all’albo pretorio, neppure
avendone il ricorrente dimostrato l’adozione di forme di comunicazione più personale e
diretta agli altri dirigenti istanti. Sicchè escludeva alcuna responsabilità nel comportamento
tenuto dall’Ente, considerata la natura discrezionale dell’applicazione dalla ASL dell’istituto
della risoluzione consensuale, in relazione all’esistenza di adeguata provvista finanziaria: non
ricorrente nella specie, per la sopravvenienza della Legge Finanziaria 2003 e per le negative
condizioni del bilancio aziendale.
Con atto notificato il 2 aprile 2010, Paolo Colliani ricorre per cassazione con due motivi,
illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., cui resiste ASL Salerno con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116,
416 c.p.c., 2 1. 241/1990 in riferimento all’art. 124, primo comma TUEL 277/2000, 1 ss. R.D.
642/2007 e succ. mod., nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma,
n. 3 e n. 5 c.p.c., per erronea assunzione del proprio difetto dei requisiti soggettivi prescritti al
31 dicembre 2002 (smentita anche dal vaglio positivo della ASL, che l’aveva incluso tra i

rapporto di lavoro con qualifica di dirigente di ruolo, ai sensi dell’art. 22 CCNL di categoria)

nominativi dei quali accolta l’istanza) e dell’idoneità comunicativa dell’affissione all’albo
pretorio della deliberazione di ammissibilità della sua domanda, in realtà non conosciuta (in
quanto mai pervenutagli personalmente, al contrario che agli altri dirigenti istanti), con
preclusione della sua sottoscrizione dell’accordo con l’azienda.
Con il secondo, il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo

organizzazione aziendale e copertura finanziaria, alla luce delle specifiche deduzioni del
ricorrente.
In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione della ASL controricorrente di
inammissibilità del ricorso, in quanto notificato (presso il difensore domiciliatario) alla ASL
Salerno 2 estinta, anziché a ASL Salerno in cui la prima confluita a seguito delle delibere G.R.
Campania 20 marzo 2009, n. 505 (di contestuale nuova costituzione di ASL Salerno ed
estinzione delle preesistenti ASL) e G.R. Campania 20 marzo 2009, n. 559 (di individuazione
delle nuove ASL, in particolare ASL Salerno, conglobante ASL SAL ASL SA2, ASL SA3),
in attuazione dell’art. 2, primo comma, lett. a) L.R. Campania 28 novembre 2008, n. 16.
La nullità della notificazione del ricorso, in quanto indirizzata alla ASL estinta anziché a
quella di nuova costituzione, subentrata in tutti i rapporti giuridici della prima, così come
avrebbe dovuto essere per la successione della seconda alla prima a titolo universale
corrispondente a quella mortis causa (con specifico riferimento alla fusione di società: Cass.
25 gennaio 2006, n. 1413), è stata infatti sanata, ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (e con efficacia
sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate dopo il 30 aprile
1995, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall’art. 9 1. 353/1990:
come quella di specie), dalla costituzione in giudizio della ASL succeduta a titolo universale
(Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Cass. 9 novembre 2000, n. 14544).
Ed inoltre, l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte o perdita di
capacità della parte, cui \(evidentemente assimilabile l’estinzione della ASL 2 di Salerno
destinataria della notificazione del ricorso, sostituita dalla costituita ASL di Salerno) è
disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore (nel caso di specie,
rimasto lo stesso a rappresentare le due ASL, estinta e subentrata), dalla regola dell’ultrattività
del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o
notificato nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la

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comma, n. 5 c.p.c., per sussistenza all’ 1 aprile 2003 dei presupposti oggettivi di

parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione
giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del
rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattiv azione del rapporto a
seguito della proposizione dell’impugnazione: sicchè, è ammissibile l’atto di impugnazione
notificato, ai sensi dell’art. 330, primo comma c.p.c., alla parte deceduta o divenuta incapace

dell’evento (Cass. s.u. 4 luglio 2014, n. 15295).
Nel merito, il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 416
c.p.c., 2 1. 241/1990 in riferimento all’art. 124, primo comma TUEL 277/2000, 1 ss. R.D.
642/2007 e succ. mod. e a vizio di motivazione, per erronea assunzione del difetto in Colliani
dei requisiti soggettivi prescritti al 31 dicembre 2002 e dell’idoneità comunicativa
dell’affissione all’albo pretorio della deliberazione di ammissibilità della sua domanda, è
infondato.
Ed infatti, non risulta dimostrata la violazione di alcuna specifica disposizione di
comunicazione diretta e personale, di cui neppure è stata indicata l’espressa previsione, in
base al chiaro tenore dell’art. 124, secondo comma d. lg. 267/00, secondo cui: “Tutte le
deliberazioni degli altri enti locali sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio del
comune ove ha sede l’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni”.
In proposito, appare puntuale l’argomentazione della Corte territoriale in ordine alla corretta
modalità di comunicazione, mediante affissione all’albo pretorio, delle due deliberazioni della
ASL n. 655/2001 e n. 816/2001 (a pgg. 5 e 6 della sentenza), non persuasivamente confutata
(per le ragioni a pgg. 68 ss. del ricorso) dal ricorrente, pure incorso in violazione del principio
di autosufficienza, per l’omessa trascrizione e specifica indicazione della sede di produzione
(Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 26 settembre 2002, n. 13953) delle allegate
comunicazioni dirette (protocollate a n. 2819 e n. 2820 del 23 ottobre 2001) dell’ordinanza
della ASL agli altri soggetti interessati (pg. 71, primo capoverso del ricorso).
Le superiori argomentazioni, comportanti il rigetto del mezzo, assorbono ogni altra questione
dedotta.
Il secondo motivo, relativo a vizio di motivazione, per sussistenza all’ 1 aprile 2003 dei
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presupposti oggettivi di organizzazione aziendale e copertura finanziaria, è inammissibile.

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presso il procuratore, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza

L’accertamento in fatto della Corte territoriale, in ordine all’insussistenza dei requisiti
oggettivi della ASL al momento di ricezione della seconda istanza di Paolo Colliani, in
particolare dipendenti dalla sopravvenienza della Legge Finanziaria 2003 e dalle negative
condizioni del bilancio aziendale (a pg. 6 della sentenza), è insindacabile nell’odierno giudizio
di legittimità, se non sotto il profilo del controllo della correttezza giuridica e della coerenza

vizio di omessa e insufficiente motivazione genericamente denunciato, non equivalendo il
sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16
dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066).
Soltanto il giudice di merito avendo il compito in via esclusiva di individuare le fonti del
proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute
maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, liberamente attribuendo prevalenza
all’una o all’altra (Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto del ricorso, con la
regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e condanna Paolo Colliani alla rifusione, in favore di ASL Salerno, delle
spese del giudizio, che liquida in 100,00 per esborsi e € 5.000,00 per compenso
professionale, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015

Il Pres sente

logico-formale delle argomentazioni del giudice di merito, pienamente adeguate ed esenti dal

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