Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8882 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – President – –

Dott. FELICETTI Francesco – Consiglie – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13173-2009 proposto da:

N.P.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 227, presso l’avvocato STEFANIA

JASONNA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

18/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato IASONNA che ha chiesto

l’accoglimento o trasmissione alle Sezioni Unite;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per che la Corte voglia

rimettere la questione alle Sezioni Unite.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La cittadina (OMISSIS) N.P.A., con ricorso proposto innanzi al Tribunale per i minorenni di Perugia, ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del T.U. sull’Immigrazione alla temporanea permanenza sul territorio nazionale anche in deroga alle altre norme del D.Lgs.. n. 286 del 1998, art. 31 nell’interesse dei tre figli minori N.I.P., H.E. e C. C., nati rispettivamente il (OMISSIS), il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ed affidati part-time alla famiglia Na.- R. dal (OMISSIS).

Il Tribunale adito ha respinto l’istanza con decreto 5-12/31.12.2008, che, reclamato dalla N. innanzi alla Corte d’appello di Perugia, e’ stato confermato con decreto depositato il 18 marzo 2009.

Avverso tale pronuncia la predetta istante ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi.

Il P.G. ha concluso per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Tale istanza appare meritevole d’accoglimento. Il nodo controverso, secondo esegesi del disposto normativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 consolidatasi nell’orientamento di questa Corte, e’ stato risolto nel senso che le esigenze di tutela del minore che si trova in territorio italiano consentono al suo familiare la permanenza per un periodo determinato solo se i gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico concretino una situazione d’emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso del genitore, che sia eccezionale e temporanea e ponga in grave pericolo lo sviluppo normale del minore, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio italiano. 11 diritto innegabile del minore a vivere nel proprio nucleo familiare assistito negli affetti e nei bisogni materiali da entrambi i genitori trova percio’ adeguata protezione, allorche’ il genitore straniero versi nelle condizioni che ne impongano l’espulsione dal nostro paese, se risulta, attraverso indagine condotta in concreto, che la sua salute fisica e psichica puo’ subire grave compromissione dall’allontanamento di quella figura di riferimento. Detta autorizzazione non puo’ percio’ essere rilasciata in situazione avente carattere di normalita’ e tendenziale stabilita’, quale l’ordinaria esigenza di completamento del ciclo scolastico o del percorso formativo ed educativo del minore, come si desume dal rilievo che essa deve essere temporanea e puo’ essere revocata se cessano le ragioni che l’hanno determinata. La norma che la prevede e’ eccezionale, non puo’ essere percio’ interpretata in senso estensivo, e si pone come norma di chiusura del sistema di tutela dei minori figli di immigrati, se si tiene conto che gli artt. 28 e 29, T.U. sull’immigrazione prevedono, nell’interesse del minore, la possibilita’ per il genitore di chiedere il ricongiungimento (in tal senso Cass. nn. 11624/2001, 3991/2002, 9088/2002, 17194/2003, 4301/2004, 396/2006, 747/2007 e 10135/2007).

L’enunciato e’ stato ulteriormente confermato da questa Corte con le pronunce nn. 5856 – 5857 del 10 marzo 2010 che nel ribadirlo criticamente hanno dato atto della diversa soluzione prospettata nei precedenti citati – sentenza n. 22080/2009 ed ordinanza n. 823/2010-, che hanno adottato soluzione basata sulla priorita’, sempre ed in ogni caso, delle esigenze di protezione dell’interesse del minore, e nel contempo hanno rilevato che il primo dei citati arresti non si pone in contrasto consapevole col consolidato indirizzo esegetico, rispetto al quale non espone alcun argomento critico di confutazione, e la successiva ordinanza ne sposa la conclusione, limitandosi a richiamarne le argomentazioni di sostegno.

Ritenuto che le diverse prospettate soluzioni possono ingenerare obiettiva incertezza riguardo alla questione, e tenuto conto della natura di pregnante rilievo degli interessi che questa investe, involgendo delicati equilibri, si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

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