Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8882 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8882 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 21913-2008 proposto da:
AUTOGRILL S.P.A. C.F. 01630730032, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso lo
studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANFREDO
2015

LAVIZZARI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

861

contro

FADDA MARIA CRISTINA;
– intimata –

Data pubblicazione: 04/05/2015

Nonché da:
FADDA

MARIA

CRISTINA

C.F.

FDDMCR64T55F205B,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA
320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA
RICCI, che la rappresenta e difende unitamente

atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

AUTOGRILL S.P.A. C.E. 01630730032, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 2, presso Io
studio dell’avvocato GIANFRANCO PARISI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MANFREDO
LAVIZZARI, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 665/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 29/05/2008 R.G.N. 1244/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito l’Avvocato PARIST GIANFRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per inammissibilità o rigetto del ricorso principale e
rigetto incidentale.

all’avvocato GIOVANNI PAGANUZZI, giusta delega in

t

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.,.

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva
invece accolto le domande di Maria Cristina Fadda, dipendente dal 27 settembre 1988 di
Autogrill s.p.a. e fino all’I ottobre 2002 a tempo parziale, dapprima inquadrata al VI e quindi

al IV livello CCNL del turismo, con relativa condanna della società datrice ad esso, alle
differenze retributive e al risarcimento del danno, liquidato in € 3.000,00 oltre accessori, per
unilaterale variazione dell’orario non contrattualmente stabilito), con sentenza 29 maggio
2008, rigettava la domanda di superiore inquadramento, compensando le spese di entrambi i
gradi.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la corretta qualificazione di
inquadramento della lavoratrice al 1V livello professionale, pure in assenza di cuoco
responsabile dell’organizzazione della cucina, in quanto addetta ad attività rigorosamente
procedimentalizzata, senza margini di autonomia, né di iniziativa; riteneva tuttavia, in difetto
di previsione contrattuale, che l’orario lavorativo a tempo parziale non potesse essere
unilateralmente determinato dalla società datrice, senza il consenso della predetta, in
violazione dell’art. 8, secondo comma (1.1g. 61/2000, essendole dovuto un emolumento
risarcitorio per il disagio, indipendente dalla prova di esistenza di danno.
Con atto notificato il 17 settembre 2008, Autogrill s.p.a. ricorre per cassazione con unico
motivo, cui resiste M.C. Fadda con controricorso, contenente ricorso incidentale con quattro
motivi, al quale replica Autogrill s.p.a. con controricorso e successiva memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, la datrice ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 8,
secondo comma (lig. 61/2000, 1223, 1226, 2056, 2059 c.c., in relazione all’art.. 360, primo
comma, n. 3 c.p.c., per erronea qualificazione dell’emolumento previsto dalla prima norma a
titolo sanzionatorio anziché risarcitorio, con la conseguente necessità di prova dell’esistenza
I.

di danno per la sua liquidazione.

i

al V livello, con mansioni di cuoca da febbraio 1988, accertandone il diritto all’inquadramento

Con il primo motivo, la lavoratrice a propria volta deduce, in via incidentale, violazione e
falsa applicazione dell’alt 250 CCNL Turismo, in relazione all’alt 360, primo comma, n. 3
c.p.c., per omessa considerazione, tra i profili professionali della declaratoria del V livello,
della figura di “secondo cuoco di mensa aziendale”, tenuto conto della natura dell’esercizio
delle proprie mansioni in un vero e proprio ristorante quale quello gestito dalla datrice.

c.p.c., per mancato accertamento, in base alle risultanze istruttorie, dell’attività concretamente
svolta ai fini del proprio inquadramento, invece ritenuto sull’erroneo convincimento
dell’assenza di un cuoco a predisporre il lavoro.
Con il terzo, la ricorrente incidentale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 250
CCNL Turismo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per espressione dalla
Corte territoriale di un giudizio qualitativo non previsto dalla declaratoria generale del IV
livello, relativo ad esercizio di mansioni specifiche di natura anche tecnico-pratica

“in

condizioni di autonomia esecutiva”, né dallo specifico profilo professionale di cuoco che
“assicura il servizio in cucina”.

Con il quarto, ella deduce omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5
c.p.c., per inadeguato esame delle risultanze istruttorie, deponenti nel senso del proprio
esercizio di mansioni autonome di cuoca, capace di assemblare ingredienti e cucinarli secondo
i tempi corretti senza soggezione a direttive o controlli di altro cuoco.
L’unico motivo principale, relativo a violazione e falsa applicazione degli ant. 8, secondo
comma (1.1g. 61/2000, 1223, 1226, 2056, 2059 c.c., per erronea qualificazione
dell’emolumento previsto dalla prima norma a titolo sanzionatorio anziché risarcitorio, è
infondato.
La nonna speciale denunciata è chiara nel sanzionare (coerentemente con la rubrica titolata
“Sanzioni”), nel lavoro a tempo determinato, la mancata indicazione dell’orario lavorativo

(accertata in fatto, come illustrato dalla Corte territoriale a pg. 4 della sentenza) non
unilateralmente variabile dal datore di lavoro in violazione dell’art. 3, settimo e nono comma
d. lg. 61/2000, con il diritto del lavoratore “in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento, a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi
con valutazione equitativa”. E pertanto senza necessità di allegazione né di prova

dell’esistenza di un danno, consistente nell’obiettivo disagio subito dal lavoratore per

Con il secondo, ella deduce omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5

l’unilaterale determinazione datoriale, non consentita, delle modalità temporali di svolgimento
della prestazione. È noto che l’applicazione di una sanzione, in ragione del riscontrato
accertamento di una fattispecie concreta corrispondente al modello astratto, prescinda dalla
mancata prova del danno procurato, a differenza di un addebito a titolo risarcitorio (Cass. 30
giugno 2006, n. 15131, con specifico riferimento a soprattasse, in materia tributaria).

omessa considerazione, tra i profili professionali della declaratoria del V livello, della figura
di “secondo cuoco di mensa aziendale”) può essere esaminato, per intima connessione,
congiuntamente con il secondo (omessa motivazione per mancato accertamento, in base alle
risultanze istruttorie, dell’attività concretamente svolta da Fadda ai fini del suo
inquadramento), con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 250 CCNL Turismo, per
espressione dalla Corte territoriale di un giudizio qualitativo non previsto dalla declaratoria
generale del IV livello) e con il quarto (omessa motivazione, per inadeguato esame delle
risultanze istruttorie, deponenti nel senso dell’esercizio da Fadda di mansioni autonome di
cuoca).
Essi sono tutti infondati.
La Corte territoriale ha correttamente applicato la nonna di CCNL denunciata, direttamente
interpretabile in sede di legittimità in base al novellato art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
(Cass. 19 marzo 2014, n. 6335), neppure ricorrendo i presupposti di inammissibilità per
violazione del principio di autosufficienza, non controvertendo le parti sul testo letterale delle
clausole del contratto collettivo, ma unicamente sulle conseguenze di diritto che da esse
derivino e che il giudice di merito ne abbia tratto (Cass. 3 febbraio 2009, n. 2602).
E ben può essere qualificata alla stregua del V livello, e non del IV, l’attività di cuoca svolta
dalla lavoratrice con le modalità standardizzate in fatto accertate dalla Corte territoriale (per le
ragioni esposte a pg. 4 della sentenza), con una valutazione probatoria insindacabile in sede di
legittimità (Cass. 27197/11; 6694/09; 5066/07), in base a motivazione congrua e corretta (a
pgg. 3 e 4 della sentenza).
L’accertamento di fatto operato dal giudice di merito e la sua valutazione probatoria sono poi,
come noto, insindacabili nel giudizio di legittimità, se non per violazione dei canoni di
corretto ragionamento logico neppure denunciati e comunque non ricorrenti nel corretto ed
esauriente percorso argomentativo della Corte territoriale.

Il primo motivo incidentale (violazione e falsa applicazione dell’art. 250 CCNL Turismo, per

Al giudice di legittimità spetta, infatti, non già il riesame nel merito dell’intera vicenda
processuale, ma la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica e
formale delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità
del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n.
27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 marzo 2007, n. 5066). Soltanto il secondo

assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra
le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti, liberamente attribuendo prevalenza all’una o all’altra (Cass. 21 aprile 2006,
n. 9368).
Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente il rigetto di entrambi i ricorsi, con la
compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.
La Corte
rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015

Il Pr. idente

avendo il compito in via esclusiva di individuare le fonti del proprio convincimento, di

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