Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8881 del 18/04/2011

Cassazione civile sez. II, 18/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 18/04/2011), n.8881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.S., rappresentato e difeso da se medesimo e

dall’Avvocato Antonucci Paolo per procura in calce al ricorso,

elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via della

Giuliana n. 44;

– ricorrente –

contro

T.A., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa

per

procura a margine del controricorso dall’Avvocato Russo Sergio,

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via di

Ripetta n. 22;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Roma, depositata il 15

febbraio 2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

marzo 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le difese del ricorrente, svolte dall’Avv. N.;

udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott.ssa CARESTIA Antonietta, che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 21 settembre 2005 l’Avv. N.S. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione del provvedimento del Giudice di pace di Roma del 15 febbraio 2005, che aveva accolto l’opposizione proposta da A.T. avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare al professionista la somma di Euro 1.913,07 a titolo di saldo per le prestazioni da questi svolte nel corso di una causa giudiziale di impugnazione di un licenziamento e per la successiva attività di insinuazione ed esazione del credito nel passivo fallimentare della società datrice di lavoro, avendo accertato il giudicante che le parti avevano concordato un compenso inferiore e che la maggiore richiesta da parte del legale non fosse giustificata da alcuna ulteriore attività svolta, reputando irrilevante che l’importo concordato non rispettasse i minimi tariffari. Resiste con controricorso T. A..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio deve rilevarne l’inammissibilità in quanto esso, come eccepito dalla controricorrente, risulta proposto oltre il termine breve di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c., comma 2.

Occorre premettere che il ricorso rappresenta che, essendo incerto se il provvedimento del giudice di pace qui impugnato avesse natura di sentenza ovvero di ordinanza adottata in esito al particolare procedimento previsto dalla L. n. 794 del 1942, il ricorrente proponeva contro di esso sia ricorso per cassazione, che atto di appello dinanzi al tribunale di Roma, aggiungendo che quest’ultimo è stato poi deciso con sentenza del 26 febbraio 2008, contro la quale egli ha proposto un nuovo ricorso per cassazione. La controricorrente, in ragione di tale fatto, eccepisce che il presente ricorso è stato proposto tardivamente, in quanto, essendo stato l’atto di appello notificato il 27 aprile 2005, a tale data la parte certamente conosceva il contenuto del provvedimento del giudice di pace qui impugnato, con l’effetto che il ricorso per cassazione, notificato il 27 settembre 2005, è stato proposto oltre il termine breve di 60 giorni stabilito dall’art. 325 cod. proc. civ..

L’eccezione della controricorrente è, come detto, fondata. La circostanza che Patto di appello avverso il provvedimento del giudice di pace sia stato notificato il 27 aprile 2005 è pacifica, non essendo stata contestata dal ricorrente intervenuto in sede di discussione orale, e comunque risulta dalla copia della sentenza del tribunale, depositata ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.. Ne deriva che, quanto meno a tale data, il ricorrente era a conoscenza del provvedimento qui impugnato, sicchè da essa decorreva il termine breve di impugnazione. Questa Corte ha invero già statuito, adottando un orientamento che il Collegio condivide, che qualora una parte proponga nei confronti dello stesso provvedimento giurisdizionale due volte la stessa impugnazione o, come nel caso di specie, due mezzi di impugnazione diversi (appello e ricorso per cassazione), la seconda impugnazione non è di per sè inammissibile, sempre che, trattandosi di medesimo mezzo di impugnazione, la prima non sia stata già dichiarata inammissibile (artt. 357 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente, per l’appello e per il ricorso per cassazione) ovvero che la seconda sia stata proposta in termine, con la precisazione che la tempestività di quest’ultima va verificata con riferimento tanto al termine lungo annuale, quanto al termine breve, che, in mancanza di notificazione della sentenza impugnala, decorre dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. n. 5053 del 2009; Cass. n. 20912 del 2005;

Cass. n. 643 del 1998).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2011

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