Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8881 del 14/04/2010

Cassazione civile sez. I, 14/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 14/04/2010), n.8881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – President – –

Dott. FELICETTI Francesco – Consiglie – –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consiglie – –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consiglie – –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13654-2009 proposto da:

X.E. (nato a (OMISSIS)),

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

MARINI BORGATO MARIA LUISA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

MILANO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

29/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BORSATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso perche’ la Corte voglia

rimettere la questione alle Sezioni Unite.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il cittadino (OMISSIS) X.E., con ricorso proposto innanzi al Tribunale per i minorenni di Milano, ha chiesto di essere autorizzato ai sensi del T.U. sull’Immigrazione alla temporanea permanenza sul territorio nazionale anche in deroga alle altre norme del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 nell’interesse del figlio minore C., nato a (OMISSIS) ed ivi residente con la propria madre titolare di permesso di soggiorno. Il Tribunale adito ha accolto l’istanza per la durata di anni tre, con decreto 20 giugno – 25 settembre 2008 che, reclamato dal P.M. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano innanzi alla Corte d’appello di Milano, e’ stato riformato con decreto n. 999 depositato il 25 marzo 2009 e notificato il 6 aprile 2009 che ha negato a X.E. l’autorizzazione a permanere in Italia.

Avverso tale pronuncia quest’ultimo ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a quattro motivi.

Il ricorrente:

1.- col primo motivo, corredato di conclusivo quesito di diritto, denuncia omesso esame della consulenza psicosociale disposta dall’organo giudicante in prima istanza, che rappresentava la sussistenza dei gravi motivi, connessi con lo sviluppo psicofisico, l’eta’ e le condizioni di salute del minore, che avrebbero giustificato la deroga prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.

2.- col secondo motivo denuncia vizio d’omessa motivazione e con conclusivo quesito di diritto chiede d’affermare che i requisiti per entrare in Italia divergono da quelli per permanervi laddove lo straniero gia’ vi risieda da oltre dieci anni regolarmente.

3.- col terzo motivo, che si conclude con quesito di diritto con cui si chiede se sia conforme al principio di uguaglianza di fronte alla legge – artt. 3 e 10 Cost. – privare il minore nato in (OMISSIS) del proprio diritto d’insediamento sul territorio nazionale espellendo il genitore con lui convivente, assume che il suo allontanamento priva il figlio minore della guida affettiva e del sostegno economico per proseguire gli studi.

4.- col quarto motivo richiama il disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. C, e facendo presente che il figlio C. e’ nato in (OMISSIS) ed ivi ha diritto di restare con la sua famiglia, chiede con quesito di diritto se l’allontanamento dalle figure parentali del minore integri i gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, risolvendosi in una sostanziale elusione del diritto di insediamento del minore nato in (OMISSIS).

Il P.G. ha concluso per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte.

Tale istanza appare meritevole d’accoglimento. Il nodo controverso, secondo esegesi del disposto normativo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 consolidatasi nell’orientamento di questa Corte, e’ stato risolto nel senso che le esigenze di tutela del minore che si trova in territorio italiano consentono al suo familiare la permanenza per un periodo determinato solo se i gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico concretino una situazione d’emergenza, rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso del genitore, che sia eccezionale e temporanea e ponga in grave pericolo lo sviluppo normale del minore, tanto da richiedere la presenza del genitore nel territorio italiano. Il diritto innegabile del minore a vivere nel proprio nucleo familiare assistito negli affetti e nei bisogni materiali da entrambi i genitori trova percio’ adeguata protezione, allorche’ il genitore straniero versi nelle condizioni che ne impongano l’espulsione dal nostro paese, se risulta, attraverso indagine condotta in concreto, che la sua salute fisica e psichica puo’ subire grave compromissione dall’allontanamento di quella figura di riferimento. Detta autorizzazione non puo’ percio’ essere rilasciata in situazione avente carattere di normalita’ e tendenziale stabilita’, quale l’ordinaria esigenza di completamento del ciclo scolastico o del percorso formativo ed educativo del minore, come si desume dal rilievo che essa deve essere temporanea e puo’ essere revocata se cessano le ragioni che l’hanno determinata. La norma che la prevede e’ eccezionale non puo’ essere percio’ interpretata in senso estensivo, e si pone come norma di chiusura del sistema di tutela dei minori figli di immigrati, se si tiene conto che gli artt. 28 e 29, cit. T.U. sull’immigrazione prevedono, nell’interesse del minore, la possibilita’ per il genitore di chiedere il ricongiungimento (in tal senso Cass. nn. 11624/2001, 3991/2002, 9088/2002, 17194/2003, 4301/2004, 396/2006, 747/2007 e 10135/2007).

L’enunciato e’ stato ulteriormente confermato da questa Corte con le pronunce nn. 5856 – 5857 del 10 marzo 2010 che nel ribadirlo criticamente hanno dato atto della diversa soluzione prospettata nei precedenti citati – sentenza n. 22080/2009 ed ordinanza n. 823/2010-, che hanno adottato soluzione basata sulla priorita’, sempre ed in ogni caso, delle esigenze di protezione dell’interesse del minore, e nel contempo hanno rilevato che il primo dei citati arresti non si pone in contrasto consapevole col consolidato indirizzo esegetico, rispetto al quale non espone alcun argomento critico di confutazione, e la successiva ordinanza ne sposa la conclusione, limitandosi a richiamarne le argomentazioni di sostegno.

Ritenuto che le diverse prospettate soluzioni possono ingenerare obiettiva incertezza riguardo alla questione, e tenuto conto della natura di pregnante rilievo degli interessi che questa investe, involgendo delicati equilibri, si ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per eventuale rimessione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2010

 

 

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