Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8880 del 31/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 31/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 31/03/2021), n.8880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2871/2016 R.G., proposto da:

la “DUE C. COSTRUZIONI S.r.l.”, con sede in Fiumicino (RM), in

persona degli amministratori pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Giovanni Giuffrè, con studio in Roma, ove elettivamente

domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del

presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove elettivamente

domiciliata;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 17 giugno 2015 n. 3578/28/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30 settembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “DUE C. COSTRUZIONI S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma il 17 giugno 2015 n. 3578/28/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecaria e catastale (sul valore accertato di Euro 181.000,00, a fronte del valore dichiarato di Euro 125.000,00) in relazione alla compravendita di una quota di comproprietà su un terreno, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 16 aprile 2014 n. 8459/05/2014, con condanna alla rifusione delle spese di lite. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore dell’immobile in base alla stima di terreni ubicati nella medesima zona e alienati nello stesso periodo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 51 e 52, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che il richiamo ai valori desunti dall’O.M.I. non costituisca un mero strumento di valutazione rientrante tra gli ulteriori elementi adoperabili in alternativa o in aggiunta agli altri criteri di determinazione del valore in comune commercio degli immobili, senza tenere in alcun conto la deliberazione adottata dalla Giunta Municipale del Comune di Fiumicino (RM) il 4 febbraio 2009, n. 7 per la determinazione del valore delle aree edificabili negli anni 2005-2009.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che il terreno acquistato pro quota non era interamente edificabile secondo le risultanze del certificato di destinazione urbanistica allegato alla compravendita, facendo applicazione dei valori desunti.

Ritenuto che:

1. I motivi sono suscettibili di esame congiunto per la stretta ed intima connessione delle doglianze illustrate.

1.1 La questione sottoposta all’esame della Corte fa riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali relative alla compravendita di immobili (nella specie, un suolo edificabile) redatto dall’amministrazione finanziaria sulla scorta dei dati desumibili dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (O.M.I.), da cui è stato evinto il valore venale in comune commercio dei beni.

Questa Corte, con indirizzo condiviso (da ultima: Cass., Sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21813), ha precisato che, in tema di accertamento dei redditi di impresa, in seguito alla sostituzione del D.P.R. 16 ottobre 1973, n. 600, art. 39, ad opera della L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 5, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea, ha eliminato la presunzione legale relativa (introdotta dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 35, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi (così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale, in generale, l’esistenza di attività non dichiarate può essere desunta “anche sulla base di presunzioni semplici, purchè siano gravi, precise e concordanti”), l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni O.M.I., ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (Cass., Sez. 5, 12 aprile 2017, n. 9474; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34709). Il principio è applicabile anche all’imposta di registro, con effetto retroattivo, stante la finalità di adeguamento al diritto dell’Unione Europea (Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11439).

Le quotazioni O.M.I., risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate, non costituiscono una fonte tipica di prova del valore venale in comune commercio del bene oggetto di accertamento, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, essendo idonee a condurre ad indicazioni di valore di larga massima (Cass., Sez. 6, 21 dicembre 2015, n. 25707). Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori O.M.I., per aree edificabili del medesimo Comune, non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri, quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonchè lo stato delle opere di urbanizzazione (Cass., Sez. 5, 12 aprile 2017, n. 9474; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018, n. 11439).

1.2 Ne consegue che un avviso di liquidazione fondato esclusivamente sui valori O.M.I. non può ritenersi fondato sotto il profilo motivazionale e, in difetto di ulteriori elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate, non può indicare congruamente il valore venale in comune commercio del bene (Cass., Sez. 5, 7 settembre 2018, n. 21813).

1.3 Nè è possibile mutuare il valore venale del suolo da quello attribuito dal Comune di Fiumicino (RM) ai fini dell’I.C.I.

Questa Corte ha già avuto modo di più volte evidenziare (ex plurimis: Cass., Sez. 5″, 28 ottobre 2016, n. 21830; Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2016, n. 26494; Cass., Sez. 5, 17 luglio 2018, n. 18936) come la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro non possa essere determinata mediante i criteri di determinazione dell’I.C.I.. Pur in presenza dello stesso riferimento, quale base imponibile, al valore venale dell’immobile, è dirimente osservare come si tratti di tributi del tutto differenti quanto, segnatamente: a) alla soggettività dell’ente impositore, rispondendo l’1.C.I. alla funzione propria della finanza locale ed alle scelte fiscali autonomamente adottabili, nei limiti di legge statale, da ciascun Comune; b) alla occasionalità dell’imposta di registro, a fronte della periodicità e ripetitività dell’I.C.I., il cui ammontare va determinato non una tantum, bensì di anno in anno e con riferimento al primo giorno del periodo di imposta; c) alla natura stessa delle due imposte, essendo l’una (I.C.I.) di carattere patrimoniale, e l’altra (imposta di registro), invece, finalizzata a colpire la manifestazione di forza economica e capacità contributiva così come emergenti dall’atto di trasferimento.

1.4 Nella specie, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, dando atto che l’amministrazione finanziaria non si è limitata al mero richiamo delle quotazioni O.M.I., ma ha fatto specifico riferimento ad una perizia dell’Agenzia del Territorio, nella quale si sono indicati quali “elementi di confronto” alcuni terreni ubicati nella medesima zona e oggetto di compravendita nello stesso periodo. Secondo l’accertamento del giudice di merito, il maggior valore è stato determinato dall’amministrazione finanziaria sulla base della destinazione edificatoria dell’intera superficie, non essendo stata provata dalla contribuente l’asserita inedificabilità di una porzione dall’incerta estensione.

2. Pertanto, tenuto conto della infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla per le spese giudiziali, tenendo conto che la parte vittoriosa è rimasta intimata.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2021

 

 

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