Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8880 del 29/03/2019

Cassazione civile sez. I, 29/03/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 29/03/2019), n.8880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12013/2018 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Sabotino 46

presso lo studio dell’Avv.to Comi Vincenzo che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale su foglio separato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso IL DECRETO del TRIBUNALE DI MILANO n. 702/2018 in data

8/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 8/3/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano in

ordine alle istanze avanzate da F.D. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dal (OMISSIS) aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano di essere fuggito dal proprio paese in quanto la sua famiglia non voleva più ospitarlo perchè affetto da una malattia che non gli permetteva di lavorare, tanto che il padre lo aveva accoltellato cacciandolo di casa. Avverso il decreto del Tribunale di Milano ha proposto ricorso per cassazione F.D. affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale il ricorrente solleva tre questioni di legittimità costituzionale: la prima del D.L. n. 13 del 2017, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, in considerazione del differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

La seconda e terza questione di legittimità costituzionale, in materia di controversie di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi 1 e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva numero 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, rispettivamente in riferimento alla previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e segg. ed al termine di impugnabilità del decreto solo in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

Con i tre motivi di ricorso in via pregiudiziale il ricorrente solleva altrettante questioni di legittimità costituzionale sulle quali questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analoghi giudizi, ritenendole irrilevanti e manifestamente infondate, con sentenza sez. 1 n. 17717 del 27/6/2018 e ordinanza sez. 1 nr. 27700 del 30/10/2018 pienamente condivise da questo Collegio e dalle quali non vi è motivo per discostarsi.

Nel merito con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9 ed art. 8 come modificato dal D.L. 17 febbraio 2017 n. 13, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Milano non ha usato informazioni aggiornate e precise sulla situazione del paese di origine.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L.gs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Milano, nonostante la situazione di vulnerabilità e le precarie condizioni di salute del ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorso è privo di fondamento.

I due motivi di merito proposti contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento sul fatto che le vicende riferite dal ricorrente non erano riconducibili ai presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio invocato.

Infatti il decreto impugnato riferisce che a seguito dell’intervento medico del luglio 2016 risultavano risolti i problemi di salute che avevano creato la riferita situazione di disagio familiare e di isolamento personale oltre che la grave minaccia per la sua incolumità fisica.

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria la sentenza impugnata si dilunga particolarmente sulla situazione della zona di provenienza, cioè il (OMISSIS); di conseguenza il Giudice non ha reputato sussistere i presupposti per la protezione sussidiaria ritenendo con motivazione coerente ed esaustiva che le minacce a carattere meramente privatistico e l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e diffusa e di un conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria.

La censura si risolve quindi in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014). Inoltre, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale ha adempiuto al proprio dovere di cooperazione istruttoria facendo riferimento alle notizie risultanti dal sito internet (OMISSIS) del Ministero degli Esteri da cui ha evinto che situazioni critiche di sicurezza e di ordine pubblico nel (OMISSIS) sono presenti in zone distanti da quella di provenienza del ricorrente.

In ordine alla protezione umanitaria ed alla verifica di situazioni di vulnerabilità inerenti a diritti umani fondamentali alle quali, in base ad un giudizio prognostico, lo straniero sarebbe stato esposto in caso di suo rimpatrio oppure nei casi risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano (art. 5, comma 6, cit.), incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Nella specie, il Tribunale non ha violato il suddetto principio, nè è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona, tenuto anche conto che dopo l’operazione chirurgica eseguita in Italia nel 2016 il problema sanitario si era risolto.

Quanto poi al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia,nel caso di specie è stata esclusa, in disparte la questione dell’applicabilità alla fattispecie del D.L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella L. n. 132 del 2018, questione non rilevante nel caso di specie, non prospettando il ricorso alcun riferimento a circostanze di fatto riconducibili alle specifiche previsioni di detto testo di legge.

Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2019

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