Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8880 del 04/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8880 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 13506-2010 proposto da:
GOLIA GIOACCHINO C.F. GLOGCH49P13I234F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MARCONI 57, presso lo
studio dell’avvocato GIULIO CIMAGLIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato PELLEGRINO DAVID, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2015
contro

849

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA C.F.

80185250588,

(già MINISTERO DELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE), in persona del Ministro pro

Data pubblicazione: 04/05/2015

tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

controricorrente –

avverso la sentenza n. 1760/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
(lite jct
.
kat
udienza del 19/02/2015 dal

Ib

Dott. LUIGI

MACIOCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 12/05/2009 R.G.N. 7151/2006;

.:_

R.G 13506/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di relazione redatta il 24.2.2000 da ispettrice scolastica, il
Preside della s.m.s. di Castelcovati (BS) dispose con decreto in data
2.3.2000 la sospensione cautelare per 15 gg. del docente Gioacchino
GOLIA e, con successivo decreto dell’ 11.4.2000, il Provveditore agli
Studi di Brescia dispose il trasferimento del docente presso altra scuola
di Brescia per incompatibilità ambientale. Successivamente, con

Provveditore adottata la sanzione della sospensione dal servizio e della
retribuzione per mesi uno.
Con ricorso 20.6.2003 il Golia impugnò la sanzione e l’atto di apertura
del procedimento e l’adito Tribunale di Napoli con sentenza 12.07.2005
rigettò la domanda proposta nei confronti del MIUR e della Direzione
Scolastica Regionale.
La Corte di Napoli, adita dal Golia con impugnazione – deducente il
malgoverno interpretativo dei fatti ed istante per l’annullamento della
sanzione, il pagamento della retribuzione ed il ristoro dei danni da essa
derivati – con sentenza 12.05.2009 rigettò il gravame affermando:
che non era stata impugnata l’affermazione del Tribunale di
inapplicabilità dell’art. 120 dPR 3/57,
che era infondata l’obiezione di omessa sottoscrizione della nota
preliminare 6.2.2001 del Provveditore (visto che lo stesso Golia aveva
in causa prodotto copia del decreto debitamente sottoscritta e posto
che l’atto non aveva rilevanza autonoma),
che non sussisteva affatto l’ipotesi di violazione del ne bis in idem da
parte della contestuale pendenza di questione sulla misura cautelare,
stante la diversità di oggetto tra quella procedura cautelare e
l’irrogazione di sanzione per la contestata diversa e successiva
condotta del docente;
che aveva colto nel segno il primo giudice nel rilevare la congruità delle
ragioni addotte quali premesse-quadro per la sanzione, ragioni che,
illustrate nella relazione ispettiva, indicavano la esistenza di un grave
clima di tensione tra docente e scolaresca nella SMS M.Luther King,

decreto 13.09.2001, dopo contestazione in data 27.3.2001, venne dal

che quanto alle contestazioni mosse proprio con l’impugnato atto di
contestazione 27.03.2001 (note ingiuriose inviate dal prof. Golia al
Provveditore contenenti espressioni offensive verso colleghi e
superiori) e che sarebbero dovute essere specificamente fatte segno ad
appello in quanto recepite nel provvedimento contestato del
13.9.2001, nulla veniva in impugnazione detto.
Per la cassazione di tale sentenza il Golia ha proposto ricorso il
12.05.2010 articolato su tre motivi, resistito dal MIUR con

motivazione in forma semplificata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso, affidato a censure inammissibili o
non condivisibili, debba essere rigettato.
Si espongono ed esaminano partitamente i tre motivi notando che
in chiusura della loro trattazione sono articolati unitariamente i
necessari quesiti, privi di richiami alla censura pertinente ma solo
oggettivamente funzionali alle tre censure e pertanto, comunque,
destinati a seguirne la sorte.
10 motivo: rubricato come violazione degli artt. 1175-2106 c.c. ,
come violazione dei principii del buon andamento della P.A. e del
giusto procedimento nonché come vizio di motivazione, denunzia, da
pag. 6 a pag. 13 del ricorso, il travisamento della documentata
rissosità e violenza dell’alunno Rossini e della insufficienza della azione
del capo di istituto; lamenta i vizi della attivazione della procedura
insiti nell’atto di apertura 6.2.2001 sia perché ignaro della reale
condizione del docente nel contesto scolastico appena sintetizzato sia
perché travisante la questione posta di omessa sottoscrizione del
decreto da parte del “vero” provveditore; il tutto con ricadute a carico
del decreto 13.09.2001 (che assume a fatto di infrazione le note
diffamatorie inviate dall’incolpato).
Il motivo non ha pregio sotto entrambi i profili. Da un canto la
contestazione della genericità e sproporzione della sanzione rispetto
alla reale condizione nella quale versava il docente è una doglianza che
non trova alcuna corrispondenza nell’elencazione (disorganica, e priva

2

controricorso 22.06.2010. Il Collegio ha autorizzato la redazione di

t
t.

pervero di rinvii ai singoli motivi) dei quesiti assommati alle pagine da
15 a 17 del ricorso ed è come tale inammissibile ex art. 366 bis c.p.c..
Dall’altro canto, e con riferimento alla doglianza afferente la omessa
sottoscrizione da parte del provveditore della nota 302698/01
(ammissibile per il profilo della presenza di un quesito, difatti
rinvenibile al primo cpv. pag. 16 del ricorso), la contestazione della
affermazione della Corte di merito sulla “contraddittorietà” della
doglianza dell’appellante Golia (pagg. 5 e 6 sentenza) non si

ratio decidendi articolata sul punto dalla sentenza, quella per la quale
“In ogni caso….” (pag. 6) l’atto 302698/2001 non avrebbe autonoma
incidenza nel provvedimento, dovendosi invece far capo alla nota di
contestazione 27.03.2001 del provveditore di Napoli.
Va al proposito rammentato che il ricorso per cassazione non
introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera
ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come
un rimedio inripugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione
determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi
dedotti, sì chè, quando la decisione impugnata si fondi su di una
pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali
logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è necessario -a
pena di inammissibilità – che le censure siano appuntate su tutte e
singole le indicate rationes decidendi (S.U. 7931 del 2013). Di qui,
essendo affatto sfuggita al motivo in disamina la autonomia e
decisività della riportata affermazione della sentenza, la inammissibilità
di una censura limitata alla prima ratio della “sottoscrizione non vera”:
il secondo motivo, infatti, si incentra solo sulle due questioni riportate
in premessa. E, per quel che rileva, solo sulla questione della puntuale
e documentata dimostrazione della estraneità della firma Rossi Mario.
2° motivo: esso denunzia la violazione dell’art. 120 dPR 3/57, per
essere, tra contestazione e trasmissione atti al Consiglio di Disciplina,
trascorso un tempo superiore ai gg. 90 di cui alla disposizione citata. Il
motivo è inammissibile, posto che neanche si avvede, e tampoco
contesta, che la sentenza (pag. 5 cpv.) ha affermato non essere stata
E

appellata

la statuizione del Tribunale di inapplicabilità della

3

accompagna poi alla impugnazione specifica della ulteriore autonoma

disposizione per sua sostituzione con il disposto del d.lgs. 297 del
1994. Ditalchè la detta statuizione afferente la formazione del
giudicato interno sulla questione non viene contestata né tampoco
avvertita in questa sede, limitandosi il ricorso a riproporre la propria
tesi in diritto e mancando di affermare – con piena autosufficienza che la questione era stata invece riproposta in appello.
3° motivo: Ad avviso del ricorrente sarebbe violato il divieto del ne
bis in idem : la censura, ad avviso del Collegio, è affatto priva di

affermazione della Corte di merito per la quale il procedimento assunto
a comparazione certamente discendeva dagli stessi fatti storici o di
“quadro” ma né riguardava la nota inviata dal Golia al Provveditorato
(a base della successiva contestazione disciplinare) né aveva natura
diversa da quella, prevista per legge, delle misure cautelari od
interinali (sospensione cautelare e trasferimento per incompatibilità
ambientale) in attesa del procedimento disciplinare. La doglianza, ed il
sintetico quesito a cui essa può essere legata, si limita ad affermare
che la contestazione sfociata in sanzione era nulla altro che un
“doppione” del procedimento concluso dalla sospensione cautelare,
pertanto sollecitando un generico e valutativo controllo per
comparazione tra fatti a base di due distinti ed autonomi procedimenti,
controllo che ovviamente non può avere luogo in questa sede.
Dal rigetto del ricorso segue coerente la condanna del ricorrente
alla refusione delle spese in favore del MIUR.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in
favore del Ministero, che determina in C 3.000 per compensi oltre alle
spese prenotate a debito..
Così deciso nella c.d.c. della Sezione Lavor. del 19.02.2015.

consistenza posto che non contesta con piena autosufficienza la

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