Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 888 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. II, 17/01/2020, (ud. 29/10/2019, dep. 17/01/2020), n.888

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15983-2016 proposto da:

D.T.M., e G.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO FAURO n. 102, presso lo studio

dell’avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DOMENICO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

S.D.V. e S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1327/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato DOMENICO RUSSO per parte ricorrente, il quale ha

concluso per l’accoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione in data 20.3.2013 C.R. e B.F., dichiarando di agire in veste di procuratori generali di D.V. e S.M., evocavano in giudizio innanzi il Tribunale di Lanciano G.F. e D.T.M., invocando l’accertamento del diritto di comproprietà, in capo ai loro rappresentati, per una quota indivisa pari ai 3/60 cadauno, e quindi ad 1/10 in totale, di un immobile sito in territorio del (OMISSIS), nonchè la condanna delle convenute al risarcimento del danno derivante dal mancato godimento della quota rivendicata.

Si costituivano le convenute contestando la domanda risarcitoria ma riconoscendo quella principale di accertamento della comproprietà.

All’esito dell’udienza appositamente fissata dal giudice istruttore per la conciliazione della lite, le parti si riconoscevano reciprocamente il diritto di comproprietà sul bene controverso, precisamente per la quota di 5/10 quanto alle convenute, e di 1/10 quanto agli attori, i quali rinunciavano alla domanda risarcitoria da essi proposta. Venivano quindi precisate le conclusioni, con le quali ambedue le partì richiedevano la compensazione delle spese, ma ciò nonostante il Tribunale, con sentenza n. 354/2014, condannava le convenute alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite.

Interponevano appello avverso detta decisione G.F. e D.T.M. e la Corte di Appello di L’Aquila, con la sentenza oggi impugnata n. 1327/2015, accoglieva il gravame dichiarando compensate le spese dell’intero giudizio. In particolare, quelle del primo grado per effetto della dichiarazione delle parti, e quelle di secondo grado per gravi ed eccezionali ragioni, avendo il primo giudice respinto sia la domanda di rivendicazione che la petitio hereditatis limitando l’inefficacia alla sola quota di 1/10 dell’immobile, con rinuncia degli originari attori alla domanda risarcitoria da essi proposta con l’atto introduttivo del giudizio.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione G.F. e D.T.M. affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, chiamato originariamente all’adunanza camerale del 31.5.2017 innanzi la sesta sezione civile di questa Corte, è stato in quella sede rinviato a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. anche in relazione all’art. 24 Cost., perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato che la parte appellante era risultata totalmente vittoriosa all’esito del secondo grado di giudizio. La compensazione delle spese quindi era giustificata per il primo grado, avendone i contendenti -in quella sede- fatto espressa richiesta, disattesa poi dal Tribunale in sentenza; ma non anche per l’appello, che si era reso necessario proprio per effetto da un lato dell’erronea condanna alle spese del primo grado disposta dal Tribunale, e dall’altro del rifiuto della parte appellata a rinunciare ad avvalersi della relativa statuizione contenuta nella sentenza di prime cure. Ad avviso dei ricorrenti, inoltre, non poteva valere il riferimento, operato in motivazione dalla Corte territoriale, alle gravi ed eccezionali ragioni, in tesi perchè al giudizio di appello, instaurato nel 2015, si doveva applicare la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 che ammetteva la compensazione solo nei casi di reciproca soccombenza, di assoluta novità della questione e di mutamento giurisprudenziale, ed in ipotesi perchè comunque nella sentenza non erano esplicitate le gravi ed eccezionali ragioni che sarebbero state sufficienti, secondo la formulazione anteriore della norma in commento, a giustificare la compensazione, essendo quelle indicate dalla Corte territoriale nella motivazione (la limitazione della domanda degli originari attori alla sola quota di 1/10 della comproprietà del bene controverso e la rinuncia alla domanda risarcitoria) addirittura contraddittorie con la statuìzione finale sulle spese.

La censura è fondata.

Ed invero, dovendosi premettere che al giudizio si applica la formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 era in vigore all’atto dell’introduzione del giudizio di prime cure (2013), essendo la successiva formulazione di detta norma pacificamente applicabile soltanto ai giudizi – e non ai singoli gradi di giudizio – introdotti dopo i trenta giorni dall’entrata in vigore della novella, va osservato che le ragioni indicate dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata non sono idonee ad integrare le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dalla norma.

Esse, infatti, si riferiscono al primo grado di giudizio, le cui spese tuttavia erano compensate direttamente per effetto dell’accordo tra le parti, e non presentano alcuna relazione con il grado di appello. La Corte abruzzese, dunque, ha operato la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio senza indicare alcuna grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare siddetta statuizione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, con compensazione delle spese del primo grado e condanna degli odierni intimati al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del secondo grado e del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384 c.p.c., comma 2, compensa per intero le spese del primo grado e condanna gli odierni intimati al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del grado di appello, che liquida in Euro 1.600 per compensi, oltre ad Euro 150 per esborsi, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda civile il 29 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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